venerdì 29 dicembre 2017

"NAPOLI VELATA" DI FERZAN OZPETEK




Napoli velata” è l’ultima opera cinematografica di Ferzan Ozpetek da un titolo affascinante non consentaneo alla narrazione cineastica.
Il film, dalle caratteristiche tinte purpuree proprie della produzione artistica di Ozpetek, immerse in ambientazioni raffinate che si alternano fra musei ed edifici del barocco e rococò napoletano e suggestivi vicoli partenopei, è costellato da ideazioni immaginifiche, presenze ectoplasmatiche, oggetti e immagini cariche di simbolismi e voluti richiami psicoanalitici (connotati peculiari propri del cinema del regista turco). A tratti noioso, altre volte confuso, la ripetitività delle tematiche rischia di far scappare lo sbadiglio; talora tronfio e pretenzioso, l’occhiuto Autore dietro la pellicola pare voglia costringere lo spettatore a comprendere  come la verità non sia quella che appare essendo essa stessa – come altri aspetti della vita –  velata, similmente ad una tormentata statua palesata al pubblico verso il calare della proiezione,  da uno strato di incomprensione, di nascosto, di non svelato, taciuto, non detto, negato. Soltanto un dono celato da tempi immemorabili in uno scrigno, costituito da un bulbo oculare, indica alla protagonista (Giovanna Mezzogiorno, brava attrice lontana dallo schermo da alcuni anni per essere diventata madre, impegnata, lei sempre pudica, in fastidiosi quanto brutali virtuosismi erotici) cosa le sia accaduto in un lontano passato.
La conclusione – oscura –  è aperta alle più variopinte interpretazioni.
D’altronde Ozpetek è come il caviale e le ostriche: anche se non piacciono debbono obbligatoriamente essere graditi.
Il cast di attori appartiene prevalentemente alla eccellenza campana -  le cui artefatte fisionomie edulcorano il bello esasperando aspetti prospettici   volgari e grotteschi -  e va da Alessandro Borghi a Anna Bonaiuto, Peppe Barra, Luisa Ranieri, Maria Pia Calzone, Isabella Ferrari, Lina Sastri.
Colpisce l’assenza del divieto della visione ai minori: evidentemente è conseguenza dell’epoca che stiamo vivendo in cui ai bambini è proibito pregare o fare il presepe nelle scuole pubbliche, ma certamente non mostrar  loro una possente quanto dolorosa penetrazione anale (mi auguro che siffatto sintagma sia compatibile con la neo-lingua)

Fabrizio Giulimondi


giovedì 28 dicembre 2017

"L'UOMO DEL LABIRINTO" DI DONATO CARRISI

Nelle librerie è approdato l’ultimo lavoro letterario di uno dei maggiori Autori thriller europei, “L’uomo del labirinto” di Donato Carrisi (Longanesi). I successi di vendite e traduzioni in molti idiomi de Il suggeritore, Il tribunale delle anime, L’ipotesi del male, Il cacciatore del buio, Il maestro delle ombre e, non ultimo, La ragazza nella nebbia -  di cui Carrisi è stato anche registra della trasposizione cinematografica -, hanno lanciato l’eclettico e geniale Scrittore nel panorama internazionale.
L’uomo del labirinto” immerge di nuovo il lettore nel buio catacombale di labirinti sotto città che restano senza nome e senza connotazioni geografiche, in sotterranei privi di luce che si dipanano lungo la narrazione speculare di un sadico consolatore rinchiuso e rinchiudente le altrui esistenze in un reticolato nascosto nella terra che, nell’attraversare il deep web, risucchia e infetta i “figli del buio”.
Lo stile è meno di Carrisi e più di Faletti, al cui Niente di vero tranne gli occhi l’osservatore rimanda la mente quando si imbatte in un detective affezionato frequentatore di un trans. Lo schema narrativo si avvicina a quello del film Saw (e dei suoi sequel) di James Wan, con innesti evocativi alla pellicola del 1999 8mm – Delitti a luci rosse di Joel Schumacher. L’investigatore privato Genko è la storpiatura nel cognome dell’ispettore Ginko, che trascorre invano la sua vita a catturare Diabolik e, al pari di Ginko, l’investigatore protagonista del romanzo cerca da quindici anni di trovare una ragazza scomparsa nel buio. Genko, però, ignora che v’è in corso una staffetta del male che ha lo stesso sapore ricostruttivo che registriamo ne Il tocco del male, diretto nel 1998 da Gregory Hoblit.
Il coupe de theatre finale lascia aperto una probabile prossima opera che si ricongiungerà alla prima: Il suggeritore.
Meno mordace, in certi passaggi il racconto risulta un poco debole per la inspiegabile capacità dell’“attore principale” di giungere troppo facilmente a soluzioni e testimoni, pur rimanendo lo stile agile e accattivante, punteggiato da un linguaggio ben lungi da quello ricercato de Il cacciatore del buio e Il maestro delle ombre. L’itinerario immaginifico è lontano dalle passate atmosfere misteriose ed esoteriche. Le tinte claustrofobiche della storia si abbracciano con toni turpi che occhieggiano ad orripilanti pratiche pedofile (mai ellenicamente esplicitate) e a degenerazione porno- sessuali.
Non esiste azione umana che non lasci tracce. Specie se si tratta di un atto criminale”.

Fabrizio Giulimondi 

venerdì 22 dicembre 2017

"WONDER" DI STEPHEN CHBOSKY

Wonder” di Stephen Chbosky - adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di R.J.Palacio del 2012 - è un film gradevole sui buoni sentimenti che non scende mai in una noiosa e trita banalità, forse per la bravura dei grandi attori e attrici che vi recitano (Julia Roberts, Owen Wilson, Izabela Vidovic e il promettentissimo ragazzino Jacob Tremblay, nei panni del protagonista dal viso nato deturpato ed operato ben ventisette volte Auggie Pullman).
La pellicola richiama, sin dalle prime battute, lavori come Dietro la maschera di Peter Bogdanovich e The elephant man di David Lynch, di ben più drammatica portata.
Si alterna fra l’endemico e crudele fenomeno statunitense del bullismo e interessanti momenti di descrizioni caratteriali ed analisi dei problemi conseguenti alla presenza di un familiare “problematico”, per ragioni fisiche (come in questo caso) o mentali. La sorella di Auggie, Via Pullman – in realtà sua co-protagonista -, interpretata da Izabela Vidovic, è una “sorella unica”, perché ha dovuto costruirsi un percorso tutto da sola per non aggravare il “fardello” dei genitori, completamente presi dal figlio, specialmente la madre (Julia Roberts ) la cui attenzione è concentrata unicamente sul figlio, dopo aver abbandonato aspirazioni (fondate) artistiche: Auggie è il sole e il padre (Owen Wilson), la madre e la sorella costituiscono il sistema dei pianeti che introno a lui girano.
Il film è un segnale di rinascita in quanto sarà la scuola (la prima media) che, da tormento per il bambino, diverrà momento di liberazione, grazie alla “forza silenziosa” di Auggie.
La liberazione è interiore ma non potrà non passare attraverso la fuga dalla prigione che il bambino si è costruito addosso, ponendosi un casco da astronauta perennemente sul capo.
Le pennellate immaginifiche ed oniriche forniscono un tocco di delicatezza sorniona alla visone di “Wonder”, che risulta godibile nel mandare esplicitamente un messaggio che in questi tempi non è facile a trovarsi: la famiglia è importante e aiuta i suoi componenti ad uscire da difficoltà anche di grande densità e pesantezza.
Una standing ovation spetta a tutti, almeno una volta nella vita.

Fabrizio Giulimondi

giovedì 21 dicembre 2017

TUTELA DEGLI ORFANI PER CRIMINI DOMESTICI (C.D. “DOPPIAMENTE ORFANI”)


Risultati immagini per immagini doppiamente orfani

Il Senato della Repubblica ieri 22 dicembre 2017 ha approvato in via definitiva la proposta di legge (A.S. 2719) volta (o così è nelle intenzioni di coloro che hanno votato favorevolmente l’articolato) a rafforzare le tutele dei figli rimasti orfani di un genitore a seguito di un crimine domestico, ossia compiuto dal coniuge, o dall’altra parte dell’unione civile, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima, in vinculis a seguito di condanna penale (e, per siffatta ragione, qualificabili “doppiamente orfani”, in quanto un genitore è morto mentre l’altro è in prigione in esecuzione di misura cautelare custodiale o di sentenza di condanna passata in giudicato).
Il campo d'applicazione delle nuove tutele
Il provvedimento riconosce tutele processuali ed economiche ai figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti della vittima di un omicidio commesso da:
  • il coniuge, anche legalmente separato o divorziato;
  • l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata;
  • una persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima.
La modifica delle aggravanti dell'omicidio
Il provvedimento modifica il codice penale intervenendo sull'omicidio aggravato dalle relazioni personali, di cui all'art. 577 c.p.
Rispetto alla norma vigente, che punisce l'uxoricidio (omicidio del coniuge) con la reclusione da 24 a 30 anni (la pena base per l'omicidio non può essere inferiore a 21 anni di reclusione), il provvedimento aumenta la pena ed estende il campo d'applicazione della norma. Modificando l'art. 577 c.p., infatti, è prevista la pena dell'ergastolo se vittima del reato di omicidio è:
  • il coniuge, anche legalmente separato;
  • l'altra parte dell'unione civile;
  • la persona legata all'omicida da stabile relazione affettiva e con esso stabilmente convivente.
Il provvedimento dunque non solo aumenta la pena per l'uxoricidio ma ne estende l'applicazione al rapporto di unione civile e alla convivenza, prevedendo l'ergastolo in caso di attualità del legame personale.
Con i vigenti limiti di pena (reclusione da 24 a 30 anni) viene invece punito l'omicidio del coniuge divorziato o della parte della cessata unione civile.
Le nuove tutele
Dal punto di vista processuale, la proposta di legge intende rafforzare, già dalle prime fasi del processo penale, la tutela dei figli della vittima, modificando il testo unico sulle spese di giustizia, per consentire loro l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, a prescindere dai limiti di reddito.
Mantenendo l'attenzione verso il procedimento penale, e dunque alla fase che precede l'accertamento definitivo della responsabilità penale dell'autore del reato, la proposta di legge intende rafforzare la tutela dei figli della vittima rispetto al loro diritto al risarcimento del danno. A tal fine, il provvedimento modifica l'art. 316 del codice di procedura penale, che disciplina l'istituto del sequestro conservativo, stabilendo l'obbligo per il pubblico ministero che procede per omicidio del coniuge (anche separato o divorziato), della parte dell'unione civile (anche se l'unione è cessata) o della persona legata all'imputato da relazione affettiva o stabile convivenza:
  • di verificare la presenza di figli della vittima (minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti);
  • di richiedere il sequestro conservativo dei beni dell'indagato in ogni stato e grado del processo a tutela del diritto al risarcimento dei figli della vittima.
La tutela degli orfani di crimini domestici viene perseguita anche attraverso modifiche alla disciplina della provvisionale, la cui finalità è anticipare il più possibile la liquidazione del danno patito dalle vittime del reato.La provvisionale è infatti una somma di denaro liquidata dal giudice in favore della parte danneggiata, come anticipo sull'importo integrale che le spetterà in via definitiva. Accade, infatti, in base alla normativa vigente che, dopo un lungo processo penale nel quale i figli si sono costituiti parte civile, alla condanna penale del genitore si accompagna solo una generica condanna per la responsabilità civile, che obbliga la parte civile ad avviare una nuova causa civile per ottenere la liquidazione del danno.
La proposta di legge prevede che, quando si procede per omicidio del coniuge (anche separato o divorziato), della parte dell'unione civile (anche se l'unione è cessata) o della persona che sia o sia stata legata all'imputato da relazione affettiva o stabile convivenza, e le prove acquisite nel corso del procedimento penale non consentono la liquidazione del danno, in presenza di figli della vittima che si siano costituiti parte civile, il giudice in sede di condanna - a prescindere dal carattere definitivo della stessa - deve assegnare loro a titolo di provvisionale una somma pari almeno al 50% del presumibile danno, che sarà liquidato poi in sede civile. Se già ci sono beni dell'imputato sottoposti a sequestro conservativo, questo si converte in pignoramento con la sentenza di primo grado, sempre nei limiti della provvisionale concessa.
Venendo agli aspetti esclusivamente economici, la proposta di legge interviene sull'istituto dell'indegnità a succedere con la finalità di renderne automatica l'applicazione in caso di condanna per omicidio in ambito domestico. In particolare, è sospesa la chiamata all'eredità dell'indagato per il delitto, anche tentato, di omicidio del coniuge (anche legalmente separato) o di omicidio dell'altra parte di un'unione civile (è qui omesso il riferimento alla relazione affettiva e alla stabile convivenza), fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento e, sarà lo stesso giudice penale, in sede di condanna ovvero in sede di patteggiamento della pena, a dover dichiarare l'indegnità a succedere, evitando così agli altri eredi di dover promuovere un'azione civile per ottenere lo stesso risultato.
Viene rivista anche la disciplina che già attualmente esclude dal diritto alla pensione di reversibilità l'autore dell'omicidio del pensionato. Il provvedimento prevede, infatti, che il rinvio a giudizio per omicidio volontario nei confronti del coniuge (anche separato o divorziato) e dell'altra parte dell'unione civile (anche in tal caso manca il riferimento alla relazione affettiva e alla stabile convivenza), comporti la sospensione del diritto alla pensione di reversibilità salvo, in caso di archiviazione o di proscioglimento, il diritto a percepire gli arretrati.
In caso di sospensione della pensione di reversibilità sono destinatari, senza obbligo di restituzione, della pensione di reversibilità del genitore rinviato a giudizio ovvero dell'indennità una tantum spettante alla persona rinviata a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore, i figli minorenni o economicamente non autosufficienti che siano anche figli della vittima. A favore degli stessi figli è disposto dal giudice il pagamento di una somma di denaro pari a quanto percepito dal condannato fino alla sospensione a titolo di indennità una tantum ovvero a titolo di pensione di reversibilità. Sarà il PM a dover comunicare all'istituto di previdenza i nominativi dei soggetti cui imputare la pensione di reversibilità.
Ulteriori disposizioni della proposta di legge:
  • demandano a Stato, regioni e autonomie locali il compito di promuovere e organizzare forme di assistenza delle vittime, di promuovere servizi informativi, assistenziali e di consulenza; di predisporre misure per garantire il diritto allo studio e all'avviamento al lavoro per i figli delle vittime di crimini domestici;
  • prevedono che i figli delle vittime del reato di omicidio in ambito domestico abbiano diritto ad assistenza medico psicologica gratuita e siano esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica;
  • modificano la disciplina dell'affidamento del minore «temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo» per prevedere che il minore che si trovi in tale condizione a seguito della morte del genitore causata volontariamente dal coniuge (anche separato o divorziato), dalla parte dell'unione civile (anche cessata) o da persona legata al genitore da relazione affettiva, debba essere affidato privilegiando la continuità delle relazioni affettive tra il minore e i parenti fino al terzo grado e garantendo, in quanto possibile, in presenza di fratelli o sorelle, la continuità affettiva tra gli stessi.
La proposta di legge incrementa di 2 mln di euro annui a decorrere dal 2017 la dotazione del Fondo di rotazione per le vittime dei crimini intenzionali violenti, destinandolo anche agli orfani per crimini domestici. In particolare, tale incremento è destinato all'erogazione di borse di studio per gli orfani, al finanziamento del loro reinserimento lavorativo e alla copertura delle spese per l'assistenza psicologica e sanitaria.
Ulteriori disposizioni del provvedimento riguardano:
  • la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di una serie di delitti di violenza domestica;
  • la possibilità per i figli della vittima di modificare il proprio cognome, se coincidente con quello del genitore condannato definitivamente per omicidio del coniuge e di altri familiari.
CRITICITA’: Il testo è a rischio di incostituzionalità visto che  rileva più la “qualifica” dell’ autore del crimine, il rapporti “affettivi” familiari o simil-familiari che lo legano al genitore assassinato (parimenti al profilo del Tatertyp riconosciuto nel diritto libero tedesco, da cui hanno attinto a piene mani i giuristi nazionalsocialisti), che la tutela dell’orfano in sé e per sé considerato: se il figlio perde entrambi i genitori in quanto uccisi da uno stalker, o a causa di omicidio stradale, ovvero in ragione di altro delitto violento, l’orfano non è affatto tutelato, essendolo soltanto  se a perdere la vita sia uno dei due genitori per mano del coniuge, anche legalmente separato, dell'altra parte dell'unione civile e, infine, della persona legata all'omicida da stabile relazione affettiva e con esso stabilmente convivente.

Fabrizio Giulimondi


PENNELLATE SULLE NUOVE MISURE DI PREVENZIONI PATRIMONIALI ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL CODICE ANTIMAFIA (L. 17 OTTOBRE 2017, N. 161)



CODICE ANTIMAFIA:

RATIO:
- fronteggiare la criminalità organizzata che penetra nel tessuto economico con modalità sempre piu’ evolute.
- non è più attuale la sola logica repressiva
- rendere il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione più trasparente, garantito e veloce
- garantire la trasparenza nella scelta degli amministratori giudiziari
- rafforzare la confisca
- assicurare misure di sostegno ad aziende confiscate meritevoli.

OBIETTIVO
PREVENZIONE, GESTIONE E TUTELA CONTINUITA’ AZIENDE SEQUESTRATE E CONFISCATE. Sulla stessa linea già percorsa per la confisca allargata -> sproporzione.
NOVITA’
1)   ESTENSIONE dei SOGGETTI DESTINATARI  DELLE MISURE PERSONALI E PATRIMONIALI
anche a chi è solo indiziato di associazione a delinquere finalizzata a 
-REATI CONTRO LA P.A. (peculato, corruzione propria e impropria, corruzione in atti giudiziari, concussione e induzione indebita) 
-STALKING (rispettando obbligo positivo di protezione imposto da corte di strasburgo)

CRITICA: Oggi sarebbe già possibile estendere le misure patrimoniali ai soggetti abitualmente dediti ai traffici delittuosi. 
RISCHIO INCOSTITUZIONALITA' : automatismi punitivi (con garanzie attenuate) laddove si arretra eccessivamente la soglia di intervento.

2) ADEGUAMENTO delle PROCEDURErazionalizzazione della competenza in capo al Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, tra i soggetti titolari del potere di proposta delle misure di prevenzione. 
- specializzazione delle sezioni e dei collegi; 
- effettività delle garanzie di partecipazione (avviso udienza, rinvio per impedimento, articolazione mezzi di prova) per bilanciare le accuse di cui sopra.

- ACCESSO AL SID per tutti i titolari del potere di proposta di prevenzione. 
E’ un sistema di interscambio flussi dell'agenzia delle Entrate. 
- POLIZIA GIUDIZIARIA provvederà materialmente al sequestro e non più l'ufficiale giudiziario.
- ampliato l'ambito di applicazione di sequestro e confisca per equivalente   e la confisca allargata diventa obbligatoria anche per alcuni eco-reati e per l'autoriciclaggio e trova applicazione anche in caso di amnistia, prescrizione o morte di chi l'ha subita. 

3) RINNOVATO il sistema di AMMINISTRAZIONE, GESTIONE e DESTINAZIONE dei beni sequestrati e confiscati nella LOGICA di EMERSIONE: per favorire interventi il più possibile tempestivi al fine di recuperare le imprese infiltrate dalla criminalità
-INTRODUZIONE CONTROLLO GIUDIZIARIO -> nuovo istituto a carattere anticipatorio senza spossessamento dell’azienda posta sotto monitoraggio e vigilanza se vi sia a pericolo di infiltrazione. 
-  Trasparenza e rotazione (3 incarichi) per la nomina degli amministratori giudiziari; corrispondenza tra profilo professionale e tipologia dei beni da gestire  
-         Nuovi compiti amministratore: rendiconto da depositare alla fine di ogni fase processuale; finalizzazione della sua opera alla liberazione immediata dei beni  per vagliare concrete possibilità di prosecuzione dell’impresa con allontanamento del proposto e dei familiari.
RIORGANIZZAZIONE dell’AGENZIA NAZIONALE beni confiscati che deve diventare serio supporto per la magistratura per velocizzare i procedimenti in vista del riutilizzo a fini sociali dei beni sequestrati e confiscati. 
-         IMMEDIATO AUSILIO AL GIUDICE DELEGATO PER ANTICIPARE GLI EFFETTI DELLA DESTINAZIONE FINALE: fin dal sequestro orienta e agevola l’assegnazione provvisoria dei beni e delle aziende ad enti territoriali o del terzo settore; locazione immobili e comodato in via prioritaria ai soggetti che saranno i destinatari dopo la confisca; restituzione per equivalente se il procedimento non si conclude con la confisca; 
-         Potenziamento delle finalità sociali nel riutilizzo dei beni: tutela del lavoro, del welfare e dell’inclusione sociale, sviluppo dei territori per affermare visivamente la presenza dello Stato che agisce per recuperare la legalità

NOVITA': il proposto non potrà giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo il provento di evasione fiscale.
- Terzo che subisce misura di prevenzione deve dimostrare buona fede e legittimo affidamento
- Possibili ricadute sul processo esecutivo e procedure fallimentari.

Il Presidente Mattarella ha richiesto il monitoraggio della riforma nella fase attuativa: segnale che residuano dubbi di compatibilità con la Costituzione.

SEZIONI UNITE: sentenza n. 33451/14 coglie la differenza tra
confisca allargata >  richiede l'accertamento di reato tipico con una condanna
e 
confisca di prevenzione > intende neutralizzare la pericolosità dei patrimoni di formazione illecita per impedire che il sistema economico legale sia funzionalmente alterato da anomali accumuli di ricchezza di cui il soggetto possa disporre per il reimpiego nel circuito economico-finanziario. 
Fabrizio Giulimondi

lunedì 18 dicembre 2017

MARCELLO VENEZIANI: “IMPERDONABILI. CENTO RITRATTI DI MAESTRI SCONVENIENTI” (MARSILIO)


A stretto giro di ruota dopo “Tramonti è uscito un altro splendido libro di Marcello Veneziani,Imperdonabili. Cento ritratti di maestri sconvenienti(Marsilio).
Io ho difficoltà a parlare delle opere di Veneziani perché più che parlarne andrebbero semplicemente lette, assaporate, degustate, ingerite e digerite, godute, meditate, studiate, penetrate.
Veneziani è un filosofo, un letterato, un “poeta della parola”, un “neologista”, un evocatore di idee eterne e miti intramontabili che costringe a riflettere il lettore, inducendolo a dirigersi verso dimensioni dismesse e obliate dal “Pensiero Unico”.
Cento scrittori, poeti e pensatori che hanno impreziosito l’Italia, l’Europa e il Mondo.
Cento nomi fra conosciuti all’Umanità intera e sconosciuti ai più, che longitudinalmente e latitudinalmente, dialogicamente e diacronicamente hanno attraversato l’emisfero terrestre e i secoli dell’esistenza umana.
Cento scrittori, poeti e filosofi, tratteggiati da Marcello come un pittore espressionista dipinge sulla tela le sue emozioni scatenate da ciò che lo circonda, proiettando e introiettando sull’Autore e le sue opere il proprio punto di fuga, la propria analisi prospettica. Condensate in poche pagine Veneziani fa entrare se stesso dentro l’animo, i pensieri, le viscere spirituali di ogni Autore. Marcello Veneziani, per partenogenesi, conduce il lettore a comprendere la scintilla del pensiero e l’intuizione artistica che ha sospinto ogni Maestro a renderle palpabili con lo sguardo e visibili con la lettura.
Di ognuno di essi Veneziani coglie il nocciolo interno, la Weltanschauung, il corpo astrale da cui sono state concepite e osservate le prose, le composizioni e le rime.
Ho scoperto personalità illustri della letteratura moderna e contemporanea ignote perché bandite dalla comunità degli “intellettuali”, resesi colpevoli di essere imperdonabili.
Ognuno di questi cento è imperdonabile per qualche cosa: imperdonabile perché non in linea con il “Pensiero Unico”; imperdonabile perché non fascista quando bisognava esserlo o non antifascista quando occorreva diventarlo; imperdonabile perché incapace di galleggiare nella vacuità di idee inconsistenti, immerse e sommerse  in un indicibile ed indecente opportunismo.
Impersonabile perché libero.
Scrivere è congiungere con un tratto di penna l’anima, la mente e il mondo.”.

Fabrizio Giulimondi

martedì 12 dicembre 2017

FABRIZIO GIULIMONDI: "LA LEGGE FALLIMENTARE: PROSPETTIVE FUTURE"

LEGGE 19 ottobre 2017, n. 155
(Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza). Decreti delegati attuativi in corso di redazione

1. Premessa: le ragioni della riforma
La legge 155/2017 persegue la realizzazione di un progetto assai ambizioso che, dopo numerosi interventi che in passato, in modo occasionale ed asistematico, hanno variamente modificato la cd. Legge fallimentare, ha ora finalmente l’obiettivo di attuare una riforma organica della materia.
La disciplina dell’insolvenza e delle procedure concorsuali, prevista dall’antico R.D. 19 marzo 1942, n. 267, richiedeva ormai da tempo una rivisitazione massiccia e ciò non solo per l’essere per certi aspetti anacronistica ed inadeguata al nuovo contesto socio-economico, ma anche per i problemi interpretativi ed applicativi che si sono via via venuti a creare a seguito di interventi di modifica episodici ed emergenziali. Il che ha spesso prodotto il moltiplicarsi delle controversie, con conseguente rallentamento e crescente onerosità delle procedure.
Numerosi, e notevoli, sono i problemi riscontrati dagli operatori del diritto – complessità dell’apparato normativo, incertezza del diritto, farraginosità e lentezza delle procedure, eccessiva burocratizzazione – problemi che spesso hanno come conseguenza diretta la lesione degli interessi che la disciplina dovrebbe invece tutelare, e cioè gli interessi dei creditori al soddisfacimento dei propri diritti e l’interesse del debitore, oltre che pubblico, alla prosecuzione dell’attività d’impresa.
Non da ultimo, si consideri che anche l’Unione Europea ha sollecitato l’adozione di una legislazione concorsuale nuova e più moderna.

2. Obiettivi e principi ispiratori (artt. 2 e 4 legge 155/2017)
La riforma, pur ponendosi per certi versi nel solco tracciato dai più recenti interventi di modifica (da ultimo il D.L. 83/2015), ha voluto evidenziare segni di discontinuità rispetto al passato, come si evince anche da alcune scelte semantiche, prima fra tutte l’espunzione dalla legge della parola “fallimento”, cui tradizionalmente si ricollega un’accezione di negatività, sostituita dalla più neutra espressione “liquidazione giudiziale”. Cambia, poi, il significato di alcune espressioni già in uso, quali “crisi” ed “insolvenza”.
Dal disegno di legge emergono quelli che si potrebbero definire i punti chiave della riforma, ciascuno dei quali è al tempo stesso espressione sintetica di un principio e proposta di soluzione ai problemi cui si accennava sopra. Tali linee guida ispiratrici si possono così schematizzare:
  1. -  Semplificazione: è il leitmotiv della novella, che nasce proprio dalla necessità di mettere ordine nell’attuale complessità normativa. E’ realizzata, tra le varie misure, anche mediante la tendenziale digitalizzazione delle procedure, con la previsione di modalità di consultazione telematica del ceto creditorio, dell’obbligo, in determinati casi, di inviare comunicazioni via pec, e della proposizione telematica delle domande;
  2. -   Armonizzazione: l’obiettivo è adottare un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza, unificando sia dal lato oggettivo – e cioè con riferimento alla procedura da seguire – sia da quello soggettivo. Si intende, infatti, assoggettare a tale procedimento di accertamento qualsiasi categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, individuo o società, imprenditore commerciale o agricolo, artigiano, e addirittura professionista o consumatore. Il tutto, però, tenendo conto delle peculiarità e soprattutto delle dimensioni di ciascuna categoria;
  3. -     Continuità aziendale: si dà assoluta priorità alle proposte finalizzate al superamento della crisi che siano in grado di assicurare la prosecuzione dell’attività d’impresa, relegando la liquidazione ad extrema ratio. Nella stessa ottica, si prevede la possibilità di accedere al concordato preventivo nella sola ipotesi di “concordato in continuità”, non ammettendosi più quello meramente liquidatorio;
  4. -         Riduzione dei costi: si vuole evitare che il pagamento delle spese della procedura, dei compensi dei professionisti e dei crediti prededucibili in genere assorba quasi totalmente l’attivo;
  5. -         Celerità: le procedure sono più snelle ed informali, in modo da poter tempestivamente porre un freno alle situazioni di crisi. Anche l’accertamento del passivo avviene secondo criteri di snellezza e concentrazione;
  6. -         Certezza del diritto (oggettivo) e dei diritti (soggettivi): da una parte, si riformulano le disposizioni che hanno dato luogo a contrasti interpretativi al fine di superarli; dall’altra, si intende dare stabilità alle situazioni giuridiche soggettive, aumentando le preclusioni alla proposizione di eccezioni e limitando la retroattività degli effetti di alcuni meccanismi giuridici, evitando così di rimettere in discussione ex post situazioni ormai cristallizzate;
  7. -         Specializzazione: si riforma l’organizzazione interna dei tribunali e si rivedono le piante organiche degli uffici giudiziari, in modo da assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale;
  8. -         Soluzione anticipata e negoziata della crisi: viene posto l’accento sulla necessità di individuare il sorgere di uno stato di crisi il prima possibile, in modo da poter tempestivamente attivare procedure di allerta che impediscano di giungere alla conclamata insolvenza e, più in generale, l’innescarsi di situazioni critiche gravi ed irreversibili. Le procedure sono sempre più caratterizzate dall’informalità (si prevede la possibilità di dialogare con gli organi giudiziari con modalità più dirette ed immediate) e si svolgono all’insegna della negoziazione. In particolare, viene introdotta una procedura di composizione assistita della crisi, affidata ad appositi organismi. Si privilegia il momento della trattativa tra debitore e creditori, anche in via confidenziale e stragiudiziale.

In tale ambito, in applicazione di uno spiccato favor legis per la migliore riuscita delle procedure che conducono ad esiti diversi dalla liquidazione giudiziale, si collocano anche la previsione che estende la procedura degli accordi di ristrutturazione di cui all’art. 182-septies legge fall. a creditori diversi da banche ed intermediari finanziari e l’eliminazione o riduzione del limite del 60% dei crediti necessario ex art. 182-bis legge fall., seppure a determinate condizioni. Il tutto nell’evidente finalità di evitare che l’ostruzionismo di alcuni creditori costituisca un ostacolo insormontabile alla realizzazione degli scopi della procedura;
-         9- Garanzie non possessorie: l’introduzione di una garanzia mobiliare senza spossessamento del debitore fornisce risposta alle esigenze, più volte e da tempo sollevate dal mondo delle imprese, di consentire la costituzione in pegno dell’azienda, senza però sottrarre la gestione al debitore-imprenditore. Questa, infatti, appare l’unica strada realmente percorribile per salvaguardare la continuità aziendale, favorendo peraltro l’aumento della produttività, a vantaggio di tutti, specie dei creditori.

3. Punto cardine
Nell’esercizio della delega il Governo disciplina l’introduzione di PROCEDURA DI ALLERTA e di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate ad anticipare l’emersione anticipata della crisi ed agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori, attenendosi ai principi e criteri direttivi che verranno esposti nel presente paragrafo.
(N.B.) È maturata anche la consapevolezza che i livelli di soddisfacimento dei creditori nei fallimenti ma anche nella quasi totalità delle procedure di concordato preventivo sono catastrofici: nei fallimenti sono rarissimi i casi in cui si distribuisca qualcosa ai creditori chirografari, in primo luogo i normali fornitori.
(ALERT) Viene dunque in rilievo un meccanismo tempestivo di segnalazione delle imprese in crisi o insolventi indirizzato, in primo luogo, a sollecitare l’imprenditore a prendere le misure adeguate in un brevissimo termine e, in seconda battuta, a provocare l’intervento di un apposito organismo istituito presso la Camera di commercio con comunicazione finale al pubblico ministero in caso di fallimento del tentativo di composizione negoziata con i creditori.
TALE ITER PROCEDIMENTALE UNITAMENTE ALLE CONSEGUENZE CHE DA ESSO DISCENDONO IN CAPO AL SOGGETTO DEBITORE, ALLO STATO, È UNANIMAMENTE DEFINITO COME LA PREVISIONE PIÙ INNOVATIVA DELLA LEGGE DELEGA DI RIFORMA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI.
È opportuno rimarcare che un intervento tempestivo consente la salvaguardia dei valori di un’impresa in difficoltà; la ritardata percezione dei sintomi di una crisi determina, nella generalità dei casi, una degenerazione in una vera e propria insolvenza di tipo irreversibile.
L’intento, pertanto, è quello di far emergere quanto prima la sussistenza di una situazione di crisi, configurando una serie di incentivi per chi vi ricorra e disincentivi per chi vi provvede in via ritardata.
Il sistema delle misure d’allerta delineato nella legge delega è ispirato all’esperienza francese delle procedures d’allerte, ma, a differenza di questa, il legislatore italiano ha optato per una soluzione nella quale il coinvolgimento dell’autorità giudiziaria è solo eventuale.
Giova, infine, rimarcare che, secondo le previsioni della legge delega, solo qualora il collegio non individui misure idonee a superare la crisi ed attesti lo stato di insolvenza, l’organismo ne darà notizia al pubblico ministero presso il tribunale del luogo in cui il debitore ha sede, ai fini del tempestivo accertamento dell’insolvenza medesima.
Conseguentemente, la fase giudiziale che si sostanzia nel possibile avvio del procedimento unitario per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza dipende, quindi, non solo dall’attestazione dello stato di insolvenza e della mancata adozione delle misure idonee a superare la crisi, ma anche e dall’attivazione del pubblico ministero.

4. Conclusioni
Quelle sin qui esposte sono le basi su cui si sta costruendo la nuova disciplina. Il progetto, essendo così ambizioso, non può non presentare anche profili più o meno critici, ma le soluzioni adottate sono senz’altro ispirate alla migliore sintesi degli interessi in gioco, realizzando un bilanciamento di valori in cui si dà prevalenza ai principi, appena ricordati, della celerità, della negozialità, della continuità aziendale, nella salvaguardia di interessi collettivi e finanche generali. Non meno importante, a tale riguardo, sarà l’opera di attuazione di tale delega attraverso la traduzione, in disposizioni analitiche e tecniche, delle direttive sin qui fissate.

Fabrizio Giulimondi



lunedì 11 dicembre 2017

"SMETTO QUANDO VOGLIO - AD HONOREM" DI SYDNEY SIBILIA

Siamo giunti al terzo (e credo ultimo) tempo del film a puntate “Smetto quando voglio”, nell’episodio “Ad honorem”. Oramai le pellicole sono a spezzatino e si prolungano nel tempo e, direi, negli anni, inducendo lo spettatore a compiere uno sforzo di memoria su quanto precedentemente accaduto.
Il regista Sidney Sibilia ha avuto un’ottima intuizione artistica ben sviluppata in questi lavori, con coerenza tecnica, smaltante maestria e allegro e frizzante scintillio. Anche “Smetto quando voglio - Ad honorem” si alterna fra pensiero e la tipica comicità della commedia tradizionale italiana, il tutto questa volta arricchito da una punta di suspance e di thriller.
Sydney Sibilia fa propri gli insegnamenti, che vanno da Mark Twain a Pirandello a Chesterton, secondo i quali comicità e umorismo traggono il loro materiale scenico dalla tragicità della vita. E’ δρᾶμα che muta in comicità e umorismo vedere menti eccelse del panorama scientifico, letterario, culturale e della ricerca italiano costrette a delinquere, ristrette in galera per divenire, al termine, loro stesse salvatrici di quella Università “Sapienza” di Roma delle cui baronie sono state vittime. E’ la “commedia dell’assurdo” che si ripete in modo riflessivamente ridanciano e grottesco.
Il cast è composto dai migliori volti del grande e piccolo schermo (Edoardo Leo, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero de Rienzo, Stefano Fresi, Pietro Sermonti, Marco Bonini, Giampaolo Morelli, Greta Scarano, Luigi Lo Cascio, Valeria Solarino, Neri Marcorè).
Godibilissimo!

Fabrizio Giulimondi

mercoledì 6 dicembre 2017

“COME SI COMANDA IL MONDO. TEORIE, VOLTI, INTRECCI” DI GIORGIO GALLI E MARIO CALIGIURI (RUBBETTINO)


Come si comanda il mondo



Come si comanda il mondo. Teorie, volti, intrecci”, di Giorgio Galli e Mario Caligiuri (Rubbettino) - lavoro saggistico, significativo e originale, scritto dal decano dei politologi italiani (Giorgio Galli) e da uno dei massimi studiosi di intelligence in Italia (Mario Caligiuri), affronta un tema decisivo del XXI secolo: il controllo del potere che si sta trasformando in maniera rapidissima.
Il lavoro:
·        mette insieme fatti notissimi e li incrocia tutti insieme per definire un quadro di analisi inedito e sconvolgente;
·        approfondisce uno studio del Politecnico di Zurigo che individua le 50 multinazionali finanziarie più capitalizzate del mondo;
·        interpreta le vicende della cronaca politica ed economica con lo sguardo di chi intende individuare le reale tendenze di questo tempo;
·        rileva che oggi il fatturato di alcune multinazionali è superiore a quello degli Stati, per cui il potere si è trasferito in gran parte dal pubblico al privato, con un ritmo inarrestabile da un governo statuale ad uno astatuale cui, forse, non si può più tornare indietro;
·        evidenzia che il potere, più che nelle mani dei rappresentanti politici individuati dai cittadini, probabilmente è detenuto in misura dagli amministratori delegati e dai presidenti delle multinazionali e, a tale scopo, individua le “65 persone che comandano il mondo” (nell’appendice vengono specificamente indicati);
·        definisce i rapporti tra le multinazionali tra di loro e le agenzie di rating, che nell’economia mondiale hanno un forza di orientamento spropositato e non disinteressato, come lo studio dimostra;
·        individua il ruolo delle università più significative dove ha studiato questa élite mondiale, dove vengono elaborate le teorie di interpretazione dell’economia, dove vengono diffuse le idee con le quali si governa il mondo;
·       pone in relazione le multinazionali oggetto dello studio con alcune delle vicende più scottanti di questi ultimi anni: Wikileaks con la rivelazione di dispacci riservati dai quali emergono le interrelazioni tra governi e multinazionali; e Panama Papers, con i casi dei paradisi fiscali dove l’economia diventa tutta opaca;
·       analizza il ruolo dei veri o presunti “superclub planetari”: dalla Trilateral Commission al Gruppo Bilderberg, dalla Skull and Bones alle Ur-Lodge;
·        approfondisce i finanziamenti nelle campagne elettorali delle presidenziali statunitensi evidenziando l’incidenza di quelli che provengono dalle multinazionali più imponenti;
·        definisce un nuovo ruolo dell’intelligence negli equilibri mondiali, considerato come elemento di stabilizzazione del potere politico per contrastare le derive del potere economico e l’invadenza delle organizzazioni criminali;
 ·        argomenta con il supporto di un’imponente rassegna di fonti e  di una bibliografia che affronta la vastità, densità e delicatezza dei temi affrontati da diversi, e a volte contrastanti, punti di vista;
·        disserta con l’ausilio di appendici grazie alle quali, già ad una prima lettura, si può avere un quadro d’insieme illuminante degli intrecci fra economia e governi statuali, sovra e inter-statuali;
·        propone una valutazione non scontata sulle dinamiche del potere del XXI secolo il cui problema principale è costituito dal costante controllo sull’élite economica e finanziaria da parte di una Comunità di cittadini (cittadini, non sudditi) adeguatamente  istruita.
Fabrizio Giulimondi