mercoledì 5 aprile 2017

"LA VENDETTA DI UN UOMO TRANQUILLO" DI RAÚL ARÉVALO ZORZ

“La vendetta di un uomo tranquillo”, pluripremiata opera prima  come regista dell’attore e sceneggiatore spagnolo Raúl Arévalo Zorz, è un film dal sapore autentico e caustico sulla vendetta. La pellicola richiama (e credo che Arévalo l’ abbia vista) “Un borghese piccolo piccolo” di Mario Monicelli con un non plus ultra Alberto Sordi. Nell’opera italiana la vendetta è vissuta all’interno delle mura di una microbica famiglia borghese nostrana, mentre nel lavoro iberico in seno agli spazi di anonime periferie ispaniche.  Alberto Sordi è un "impiegatuccio", Antonio de la Torre un ragazzo semplice e innamorato che sta per sposarsi. Entrambi sono protagonisti tranquilli, che nulla fanno agli altri e nulla gli altri devono far loro. Entrambi sono in cerca di una rabbiosa quanto meditata vendetta.
La vendetta non è altro che la prima istanza di giustizia, il primo conato volitivo di riparazione del torto subito cui poi la giustizia fornisce forma, regole e razionalità.
Questo film è sulla lucidità e pazienza della vendetta che, come vedrete alla fine della proiezione, mantiene il suo senso di giustizia.

Fabrizio Giulimondi


martedì 4 aprile 2017

"VALIGIA DIPLOMATICA" DI ANTONIO MORABITO (MIND)

Antonio Morabito nel suo libro autobiografico “Valigia Diplomatica” (Mind) parla sì della sua vita ma, attraverso le vicende che lo hanno visto protagonista, parla dell’Italia e dell’Italia nel Mondo.
Molto bella l’immagine della valigia che troviamo nel titolo e ritroviamo lungo il percorso della narrazione, la valigia con cui il diplomatico- scrittore è partito dal suo paese natio Gallina, in provincia di Reggio Calabria, per approdare a Roma. Una valigia piena di sogni, speranze e aspettative che si realizzeranno proprio a Roma grazie alla sua caparbietà e alle sue capacità: diplomatico.
La valigia è una metafora che evoca viaggi lontani dalla propria Terra, rimanda alla valigia che ogni ragazzo riempie di voglia di futuro per condurre, infine, alla valigia che accompagnerà Morabito nei suoi viaggi all’estero come rappresentante diplomatico italiano in Terre lontane: il sogno si è avverato.
Suggestiva la costante intersezione fra vita personale e questioni professionali, intimità e internazionalità, introspezione e vita pubblica, semplicità e istituzionalità: una esistenza che raccontando di se stessa parla della nostra storia.
L’Italia vista dagli occhi curiosi di un grande diplomatico.

Da ultimo, in questo lavoro piacevole e seduttivo emerge un segno per le generazioni presenti e future: le ambizioni si possono realizzare, nonostante tutto, se nel cuore ci si crede davvero.

Fabrizio Giulimondi

"LA RESPONSABILITÀ DELLO STATO E DEI GIUDICI DA ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE. PROFILI COSTITUZIONALI” DI FABIO ELEFANTE (JOVENE EDITORE)

È un approfondito saggio giuridico, una monografia che affronta un tema, giuridicamente e politicamente spinoso, tenendosi ben lontano da sterili diatribe faziose, rimanendo ben ancorato al diritto ed alla norma, alla Costituzione, alla giurisprudenza delle Corti italiane e sovranazionali. L’Autore impone ai suoi studi una veste scientifica e tecnica, scientificità e tecnicità che si evincono dal rigore logico delle argomentazioni poste a confronto, supportate da una ricca annotazione bibliografica. Fabio Elefante si mantiene tendenzialmente equidistante, anche se certune volte palesa la propria preferenza per l’una invece che per l’altra tesi. Le linee di pensiero dottrinarie e giurisprudenziali sono illustrate sempre con un approccio rigidamente teoretico e gnoseologico, seguendo una metodologia di ricerca dal generale al particulare, dalla disposizione giuridica al caso concreto, vagliando la migliore letteratura giuridica e passando in rassegna sentenze della Consulta, della Corte di Strasburgo e di Lussemburgo. Lo scritto non lascia margini all’empirismo. Il tema proposto è come un grande mosaico che viene esaminato in ogni singolo aspetto con uno scrutinio logico, giuridico e dialogico meticoloso e severo. Il lettore è impossibilitato a distrarsi nel leggere (e studiare) un lavoro che non è una mera compilazione di pensiero dottrinario o una semplice raccolta di massime giurisprudenziali. In esso si riscontra un quid pluris, un quid novi: Elefante innova la dottrina contemporanea sul tema che egli tratta, contribuendo ad un dibattito che non cessa di agitare le stanze istituzionali, politiche come accademiche. Il distacco dell’Autore dal tema su cui egli discetta è il leit motiv, il vero canovaccio del libro, la sua chiave di lettura. Il distacco porta ad una analisi senza fronzoli, puntuale, quasi chirurgica di tutte le poliedriche sfaccettature che compongono la questione della responsabilità di magistrati da attività giurisdizionale. Figurativamente sembra di assistere ad una operazione in cui lo Scrittore-giurista, al pari di un chirurgo, seziona con il bisturi - costituito dagli strumenti ermeneutici forniti dalla scienza giuridica - il corpo composto dalla responsabilità dei giudici da attività giurisdizionale. Il lavoro, denso e dotto, rappresenta una monografia che non potrà non essere presa in considerazione dagli studiosi.
Un romanzo viene valutato anche per la tecnica narrativa, mentre una monografia viene vagliata anche e soprattutto per la capacità critica delle tematiche trattare, capacità che questo volume possiede tutta. Suggestivi i richiami di natura storiografica che “tengono per mano” le dissertazioni giuridiche e i rimandi legislativi, rafforzando le prime e facendo meglio comprendere i secondi. Molto utili i costanti agganci comparatistici ai sistemi sovranazionali e agli ordinamenti statuali stranieri. Dallo stesso titolo si evince l’importanza della Costituzione, pietra angolare della trattazione dall’inizio alla sua conclusione.
L’opera è meritoria su molti versanti, a partire dall'aver messo in luce la spinta europeista alla approvazione delle leggi 117/1988 e 18/2015, oltre il rapporto - già allora controverso - fra le istanze comunitarie ed il loro accoglimento in seno all’ordinamento giuridico statuale italiano.
Prezioso l’aver messo in luce la decisione del 13 giugno 2006 (Traghetti del Mediterraneo), che, riferendosi alla l. n. 117 del 1988, ha stabilito, in primo luogo, che non è compatibile con il diritto comunitario l’esclusione della responsabilità civile nel caso in cui il danno sia dovuto ad un’errata interpretazione di norme o di valutazione del fatto o delle prove e, secondariamente, che non lo è una legislazione che limiti la sussistenza di tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice, se ciò impedisce il risarcimento nei casi in cui vi sia una violazione manifesta del diritto vigente.
È evidente la prospettiva da cui muove la giurisprudenza comunitaria: alla Corte di giustizia interessa che gli Stati nazionali assicurino l’applicazione uniforme del diritto comunitario in ogni settore dell’ordinamento e, pur tenendo presente la peculiarità della funzione giurisdizionale, pretende che sia possibile ottenere un risarcimento anche se il danno è provocato da una decisione giudiziaria.
Nonostante la pronuncia appena accennata avesse rilevato un’incompatibilità tra il diritto nazionale e i principi del diritto europeo, lo Stato italiano non è intervenuto ad adeguare l’ordinamento interno ai dettami della Corte di giustizia, e solo in alcuni rari casi i giudici hanno tenuto conto dei principi espressi a livello comunitario nell’interpretare il diritto interno.
Per queste ragioni, nel 2009, la Commissione Europea ha aperto nei confronti del Governo italiano una procedura di infrazione, conclusasi con una pronuncia in cui si è affermato che la Repubblica italiana non ha rispettato l’obbligo di conformarsi al diritto dell’Unione. Per evitare la condanna, lo Stato italiano avrebbe dovuto provare che il nostro ordinamento è in grado di garantire il risarcimento dei danni provocati da un organo giurisdizionale di ultimo grado in violazione manifesta del diritto comunitario, circostanza che, invece, non è stata dimostrata. La Corte di giustizia, accertato che il legislatore italiano non ha modificato la l. 117 del 1988 e che la giurisprudenza italiana non ha dato, di tale legge, un’interpretazione conforme alle proprie decisioni, ha ribadito che la disciplina contenuta nella l. n. 117 del 1988 era contraria al diritto dell’Unione europea, imponendo così un intervento legislativo.
Il legislatore, per quanto con qualche anno di ritardo, ha rivisitato l’intero impianto della legge n. 117 del 1988, che, con le modifiche introdotte dalla legge n. 18 del 2015, risulta oggi profondamente modificato.
Resta ancora esclusa – come, del resto, nella quasi totalità degli ordinamenti europei– qualsiasi forma di responsabilità diretta nei confronti dei magistrati (salvo, come già in passato, che la parte sia stata danneggiata da un fatto costituente reato), ma sono ridefinite le ipotesi in cui l’azione di risarcimento dei danni può essere proposta e si elimina il filtro di ammissibilità della domanda.
La legge n. 18 del 2015, pur non avendo abbandonato del tutto – come visto - il riferimento alla “condotta” del magistrato, ha, tuttavia, il merito di aver superato il parallelismo tra la responsabilità dello Stato e quella dei giudici, allargando la prima e mantenendo entro confini più ristretti la seconda.
Costretto dalle pronunce di condanna della Corte di giustizia, che ha obbligato lo Stato italiano a dotarsi di uno strumento capace, in casi limite, di risarcire il cittadino dei danni causati dalla violazione del diritto dell’Unione europea nell’esercizio della funzione giurisdizionale, il Parlamento ha colto l’occasione per ripensare la legge n. 117 del 1988, cercando un nuovo bilanciamento tra indipendenza e responsabilità.
Come dichiara l’art. 1 della legge n. 18 del 2015, la finalità dell’intervento normativo è quella di “rendere effettiva la disciplina che regola la responsabilità civile dello Stato e dei magistrati, anche alla luce dell’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”.
Come trapela fra le righe del saggio, della legge 18/2015 è possibile solo darne una valutazione “in astratto”, mettendo in luce le criticità interpretative che la nuova disciplina sta ponendo. Ai Fabio Elefante spetterà intraprendere nuove ricerche aventi il compito di approfondire le implicazioni pratiche della attuazione della legge 18/2015.

Fabrizio Giulimondi


“SANT’ANNA DI STAZZEMA. IL PROCESSO, LA STORIA, I DOCUMENTI” DI MARCO DE PAOLIS E PAOLO PEZZINO (VIELLA)


 
“Sant’Anna di Stazzema. Il processo, la storia, i documenti”, di Marco De Paolis e Paolo Pezzino (Viella)
Lavoro attento, puntuale e puntiglioso, ottimamente corredato di documentazione giudiziaria e processuale e corposamente annotato con richiami agli studi dei migliori storici esperti di quell’epoca, intercetta due piani di ricerca: quello storico e quello processual - giudiziario.
I fatti sono sottoposti a due lenti di ingrandimento: quella del giuristi (De Paolis) e quella dello storico (Paolo Pezzimo). Due intelletti che accentrano la propria azione sul medesimo fatto e su quanto avvenuto negli anni successivi. Bello il tocco di umanità che viene messo in luce in mezzo a tanta barbarie ad opera proprio di uno di quei barbari: fra di loro ve n’era qualcheduno in cui ancora germogliava un labile segno di umanità quando qualche ufficiale bloccò operazioni di eliminazione di massa o fece finta di sparare contro donne e bambini inermi.
Il 22 giugno 1944 a Sant’Anna di Stazzema diversi reparti tedeschi delle SS fecero un vero e proprio eccidio che vide, secondo le fonti storiche e la documentazione raccolta dalla magistratura militare che si occupò della vicenda, 363 morti brutalmente ammazzati, inclusi donne e bambini, finanche di soli 20 giorni.
La strage si affianca ad altre realizzate dai nazisti nella stessa zona, come in altre parti dell’Italia occupata. Lo scopo che muoveva questi massacri di popolazione civile inerme era far comprendere agli italiani che non dovevano prestare alcun aiuto ai partigiani ed ai disertori.
Le vicende storiche raccontate dettagliatamente nel saggio si intersecano fatalmente con quelle politico-istituzionali e processuali dei decenni successivi.
Punti essenziali sono:
si sono svolti tre procedimenti giudiziari: uno del comando alleato britannico, uno della magistratura italiana ordinaria per gli autori civili dei crimini, uno della magistratura italiana penale per gli autori militari germanici.
Su questo ultimo aspetto si basa parte del lavoro.
Sino al 1960 si indagò in mezzo a mille difficoltà.
Nel 1960 a seguito del decreto del Procuratore Generale militare si archiviò il procedimento si Sant’Anna di Stazzema e il fascicolo insieme ad altri 694 scomparve.
Nel 1994 furono ritrovati “misteriosamente” 695 fascicoli (incluso quello in parola) nei locali della Procura Generale militare di Roma: 34 anni persi!
Nel maggio del 2002 si avvia un nuovo procedimento penale militare con la richiesta di 14 rogatorie prevalentemente verso la Germania (alcune per l’Austria e per gli Stati Uniti).
Il 22 giugno 2005 si conclude finalmente con una sentenza di condanna di 10 SS, sentenza confermata in Corte di Appello militare e, infine, in Cassazione. Questa decisione è una pietra miliare della giurisprudenza militare in questo settore: sino ad allora erano passibili di sanzione penale solamente i vertici militari (ufficiali, etc); con questa sentenza anche un semplice soldato che abbia contribuito con il proprio operare alla causazione dell’evento criminoso è condannabile (per concorso nel compimento della condotta delittuosa e inescusabilità nella esecuzione di un ordine manifestamente criminoso)
Dei dieci condannati nessuno ha espiato la pena per ostacoli frapposti dalle Procure dello Stato di Stoccarda e Amburgo.
La memoria delle vittime ha visto un ristoro solo parziale dell’orrore subito: la magistratura militare italiana ha cercato di dare un minimo di risposta al desiderio di giustizia, ma la Germania ad essa non ha risposto frapponendo ostacoli di vario genere, di natura extra-processuale e di altro ordine.
Questo libro mette nero su bianco la caparbietà dell’Autore – che si è dipanato nei meandri di un momento storico estremamente delicato e complesso -  nella ricerca di quella giustizia le cui vittime del massacro ed i loro cari reclamavano da troppi decenni.

I Tribunali divengono luoghi dove la storia transita e il giudice non solo svolge il costituzionale ruolo di somministrare condanne ma anche di riparare, incominciando dall’oblio. Il rito processuale non è solo un insieme di fredde regole codicistiche ma consacra e dà voce alla memoria di coloro che sono sopravvissuti e che, testi in un processo divengono fatalmente testimoni di un ricordo incancellabile che i tribunali con le loro ritualità aiutano a mantenere e a tramandare. La parola data ad una persona che assume la veste di testimone è già essa stessa esercente una funzione riparatrice, perché è rinnovo di un ricordo, un ricordo che fa sì che quei morti trucidati non lo siano stati invano.
Fabrizio Giulimondi 

lunedì 3 aprile 2017

FABRIZIO GIULIMONDI: SCHEMA SINTETICO SULLA LEGITTIMA DIFESA

LEGITTIMA DIFESA (PREVISTA DALL'ARTICOLO 52 DEL CODICE PENALE: art. 52 c.p.)

TESTO Art. 52 c.p.
I comma.  Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
II comma. Nei casi previsti dall’art 614 (Violazione di domicilio), primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a)  La propria o altrui incolumità:
b)  I beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.
III comma. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
[I commi II e III sono stati introdotti dalla legge n. 59 del 2006]
L’art. 52 c.p. è una scriminante di reato o causa di giustificazione.
Per “scriminante” si intende quel meccanismo che rende giustificabile e non punibile un fatto costituente di per se reato ma che viene giustificato sulla base di un bilanciamento dei beni tutelati (se attenti alla mia vita io posso privarti della vita …).

ELEMENTI ESSENZIALI DELLA DIFESA LEGITTIMA … quando sussiste?

1) Necessità di difendere (cosa?); 2) Un diritto proprio o altrui (da cosa?); 3) Una offesa ingiusta (quando?); 4) Pericolo attuale (come?); 5) Proporzione difesa rispetto all’offesa.
1) la reazione è necessaria per salvare il diritto minacciato. Inevitabilità della reazione in concreto. Giurisprudenza parla di impossibilità di operare una scelta diversa;
2) Per diritto si fa riferimento a: diritti personali (vita, incolumità), diritti patrimoniali (proprietà), diritti morali (onore, riservatezza). [N.B. sempre proporzione … non posso uccidere per un insulto ovvero per salvare il mio televisore]
3) L’offesa è ingiusta ogni volta che l’azione non è autorizzata, imposta o giustificata dal diritto. L’offesa non è mai ingiusta se chi si trova in stato di pericolo è stato causa di detta situazione e quindi si è posto egli stesso in una situazioni illegittima. [ad esempio come dice la Giurisprudenza: “in caso di scontro armato liberamente accettato come strumento di risoluzione di una contesa personale, ciascuno dei partecipanti risulta animato da volontà aggressiva nei confronti dell’altro e conseguentemente, versando in una situazione di pericolo che ha contribuito a determinare e che non ha il carattere dell’inevitabilità, non può invocare, a propria giustificazione, la necessità della difesa”.]
4) Il pericolo deve essere attuale nel senso di imminente e concreto non può essere futuro o ipotetico deve dunque sussistere nel preciso istante in cui vi è la reazione. 
5) La Proporzione è un bilanciamento di interessi tutelati e non ha nulla a che vedere con i mezzi utilizzati non si parla di uguaglianza di mezzi, la proporzione è relativa al diritto che si deve tutelare. (E’ assolutamente erroneo sostenere che se vengo minacciato con un coltello mi difendo con un coltello, se vengo minacciato con un bastone mi difendo con un bastone … la proporzione è nel bene che si tutela ovvero se io vengo minacciato di morte da chi è in grado di uccidermi a mani nude nulla vieta di reagire, in presenza dei presupposti, con una pistola o altra arma da fuco).

DIFESA LEGITTIMA E DOMICILIO AR 52 COMMA 2

La norma come modificata voleva estendere e presumere il concetto di sussistenza della proporzione nei casi di cui all’art 614 c.p. (violazione di domicilio).
Tale intento normativo è stato in parte attenuato da un’interpretazione Giurisprudenziale restrittiva che di fatto ha ricondotto la difesa legittima comunque ai casi in cui vi siano precisi requisiti in relazione all’aggressione di beni rilevanti.
La giurisprudenza sostiene:   
“In tema di legittima difesa, le modifiche apportate dalla legge del 2006 hanno riguardato solo il concetto di proporzionalità, al dichiarato scopo di rafforzare il diritto di autotutela in un privato domicilio o in un luogo ad esso equiparato, fermi restando i presupposti dell’attualità dell’offesa e della inevitabilità dell’uso dell’arma come mezzo di difesa della propria o dell’altrui incolumità” (Cassazione Penale del 27 maggio 2010 n. 23221)

In breve:
·       anche laddove vi sia violazione di domicilio perché la difesa con uso delle armi possa dirsi legittima occorre:
a)  Che l’aggressore benché ancora dentro i luoghi di domicilio o esercizio commerciale non sia in fuga
b)  Che l’aggressore sia in grado di ledere ai beni personali e possibilmente armato
c)  Se vi sono alterative valide quali sottrarsi all’aggressione queste devo essere privilegiate
 Attenzione art 52 c.p. II comma specifica che le armi devono essere legittimamente detenute quindi si escludo armi clandestine quali quelle con matricole abrase.

IN RELAZIONE ALLA LEGITTIMA DIFESA

DIFESA LEGITTIMA PUTATIVA:
Il codice penale prevede all’art 59 che se reagisco ritenendo sussistente la legittima difesa il comportamento non è punibile ( ad esempio viene inscenata una rapina da amici ed io ritengo che sia reale, mi viene puntata una pistola giocattolo priva del tappo rosso ed io ritengo che sia vera, o ancora un soggetto si introduce in casa di notte tenendo la mano in tasca come a riprodurre una pistola…) insomma tutti quei casi in cui le circostanze oggettive facciano pensare anche se erroneamente che vi siano i presupposti per agire in stato di legittima difesa. Tutto ciò in assenza di COLPA.

ECCESSO COLPOSO:
L’art 55 del codice penale sanziona la condotta di chi all’atto di agire per legittima difesa (e non solo) ecceda colposamente nella propria reazione fuoriuscendo dai limiti consentiti e quindi andando oltre ciò che è consentito.
Se io vengo minacciato di lesioni e reagisco uccidendo l’aggressore quindi travalicando i limiti della legittima difesa, in relazione alla proporzionalità, sarò chiamato a rispondere del reato a titolo di colpa.
Il problema è l’individuazione del limite oltre il quale non è più consentita la mia reazione.   


domenica 2 aprile 2017

SAN PAPA GIOVANNI PAOLO II: "CI ALZEREMO IN PIEDI OGNI VOLTA CHE LA FAMIGLIA E' MINACCIATA" (2 APRILE 2005 - 2 APRILE 2017)

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"LE NOSTRE ANIME DI NOTTE" DI KENT HARUF


E’ postuma l’ultima opera del grande romanziere statunitense Kent Haruf “Le nostre anime di notte” (NNE). Stava per accingersi a morire e Haruf aveva necessità di dare il suo “Addio” alla cittadina di Holt ed ai suoi abitanti della working e medium class. Il testo è pubblicato senza correzioni, così come partorito dall’Autore, ed è evocata dalla narrazione stessa la necessità di sbrigarsi, di fare in fretta, perché il tempo sta finendo. Il “Non c’è più tempo” è nei dialoghi dei protagonisti e nei silenzi, nelle pause, nel “non detto” del romanzo. Il tempo ed il suo cinico e feroce trascorrere è l’”in sé” del libro, la sua vera trama.

Lo stile è morbido e caldo come un piumone nelle notti gelide invernali.

L’intimità è il core del romanzo e la prova il lettore durante le chiacchierate notturne fra Louis e Addie mentre stanno al letto e fuori si sente il tintinnio delle gocce di pioggia, o nelle cene in campeggio intorno al fuoco all’aperto. Non vi impressionate, cari lettori, se avvertirete il tempore della legna che arde.

I sentimenti sono semplici quanto autentici e creano famiglia, senso di appartenenza e comunità.

Holt è un luogo dell’anima, oltre il tempo e lo spazio, come Hora nelle opere di Carmine Abate.

Ad Holt chi l’ha conosciuta vuole tornarci, chi non l’ha ancora incontrata vuole entrarvi.

Il tocco lieve di Haruf rende sopportabile il trauma di una morte terribile ed improvvisa, come dell’abbandono di un ragazzino da parte della madre.

I romanzi di Kent Haruf sono carezze in ambientazioni bucoliche che scrutano bonariamente la vita quotidiana di persone che, senza accorgersene, divengono eroi nella loro anti-eroicità.

“Le nostre anime di notte” pone l’ultima pietra sulla elegia alla cittadina di Holt su cui era stata costruita la “Trilogia della Pianura” (“Canto della pianura”, “Crepuscolo” e “Benedizione”), e la lontananza si fa ricordo e poi già nostalgia.

 "Adoro questa cosa. E’ meglio di quel che speravo. E’ una specie di mistero. Mi piace per il senso di amicizia. Mi piace il tempo che passiamo insieme. Starcene qui al buio di notte. Parlare. Sentirti respirare accanto a me se mi sveglio. […] Amo questo mondo fisico. Amo questa vita insieme a te. E il vento e la campagna. Il cortile, la ghiaia sul vialetto. L’erba. Le notti fresche. Stare a letto al buio e parlare con te. […] Quando lui andava da lei, continuavano a passare le notti abbracciati, ma era più che altro abitudine e malinconia e presagio di solitudine e scoramento, come se cercassero di fare scorta di quei momenti insieme in previsione di ciò che sarebbe successo”.

Fabrizio Giulimondi