domenica 30 aprile 2017

“LÀ FUORI … NESSUNO” DI MARCO "CINA" ANGIONII

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Dopo l’opera prima “Semplicemente … un uomo” Marco “Cina” Angioni regala al suo pubblico “Là fuori … Nessuno” (LFA Puplisher).
La scrittura è la più efficace azione terapeutica e lo “Zio Cina” fa intraprendere un percorso allucinatorio, onirico, introspettivo a tre “eroi allo sbando”, fra presente e la guerra in Libano nel 1982, fra fanciullezza ilare ed oscura e doveri bellici, fra mistero e domande senza risposte (“Nei miei scritti non ho risposte … solo domande”).
Infanzia  irrisolta ed inspiegabile come quella del “bambino dai capelli bianchi” che evolve in un futuro che galleggia nell’imponderabile.
La narrazione è come se fosse scritta a quattro mani. V’è un prima e un dopo stilistico di Marco Angioni. Dopo un’epoca confusa sopravvengono stralci di esistenza più sereni e stabili per l’Autore che proietta il proprio stato d’animo nei segni delle parole, che ne assorbono le ansie e le incertezze, i turbamenti, le sconfitte e le vittorie, gli incubi e i sogni irradiati da una nuova luce.
Non v’è lemma o fonema che non trasudi un passaggio autobiografico.
Dicono che le parole sono come armi taglienti, possono abbattere muri invalicabili, riescono a penetrare la corazza dell’indifferenza, possono fermarci … e in questo pazzo mondo sempre troppo frenetico non è poco …"
Fabrizio Giulimondi

giovedì 27 aprile 2017

"MOGLIE E MARITO" DI SIMONE GODANO

Moglie e marito” di Simone Godano è una gradevole ed intelligente neuro – psico - commedia in salsa italica che, fra il serio ed il faceto, entra nella dimensione delle profonde diversità fra uomo e donna. Cosa accadrebbe se un uomo si trovasse nel corpo della consorte e la donna in quello del marito, mantenendo la propria personalità, carattere e modo di pensare? Forse l’uomo capirebbe cosa significa essere donna nella sua fisicità e nelle quotidiane dinamiche sociali, mentre la donna potrebbe meglio comprendere la realtà maschile nelle relazioni lavorative e con le altre donne.
Il tema, ma in maniera frivola, era stato già affrontato nel 2006 nel cinema americano dal regista Nick Hurran con la pellicola “Boygirl – Questione di…sesso”.
In “Moglie e marito” i due bravissimi attori coprotagonisti, Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak, accompagnati da altri talenti italiani come Valerio Aprea, fanno ridere lo spettatore inducendolo contemporaneamente ad emozionarsi e riflettere, provocando in lui anche qualche vertigine e confusione nella permanente distonia fra corporeità e reale sesso si appartenenza.

Fabrizio Giulimondi


mercoledì 26 aprile 2017

"TRAUMA, ABUSO E VIOLENZA. ANDARE OLTRE IL DOLORE" DI ANTONIO ONOFRI E CECILIA LA ROSA (SAN PAOLO)



Che cosa è un trauma? quali conseguenze provoca?
Domande complesse richiedono risposte complesse. Non sempre.
La vera bravura di un tecnico consiste nella capacità di saper comunicare, formare, informare, insegnare questioni delicate e di non facile portata in modo che tutti, specie i non addetti ai lavori, possano comprenderle.
Antonio Onofri e Cecilia La Rosa, grazie all'opera "Il Lutto. Psicoterapia cognitivo - evoluzionista e EMDR" (Giovanni Fioriti editore), ci hanno fatto accostare ad un tema carico di significati e di tremori, da cui tendiamo a tenerci lontani: la morte. Ora il loro sguardo si estende e in maniera prospettica va oltre, incamminandosi in latitudine e longitudine verso la fonte di problemi che nascostamente rischiano di rimanere insoluti, se non si ha il coraggio di disvelarli e rimuoverli dalla nostra mente. Antonio Onofri e Cecilia La Rosa, con linguaggio schietto ma profondo, chiaro ma non banale, semplice ma scientificamente apprezzabile, parlano di "Trauma, abuso eviolenza. Andare oltre il dolore" (San Paolo).
L'analisi compiuta dagli Autori è particolare, intelligente e suggestiva. Particolare in ragione del fatto che il trauma viene vivisezionato in tutte le sue dimensioni ed effetti, ripercorrendolo da un punto di visto clinico, biologico, neurologico, psicologico, psichiatrico, psicopatologico, comportamentale; intelligente perchè al termine di ogni capitolo viene fornita una veste didattica e didascalica a quanto precedentemente esplicitato, per far comprende al meglio le questioni affrontate; suggestiva in quanto vengono compiuti richiami di ordine cinematografico e letterario per immergere il lettore in altri mondi che possano aiutarlo a completare lo scrutinio dei temi affrontati.
La paura. Che cosa è? Che cosa scatena? Da cosa è scatenata? Quali processi muscolari, ormonali e cardiaci produce. Affascinante. Terribile.
Un socratico "Conosci te stesso" può far emergere problemi sedimentati nell'animo umano, apparentemente inesistenti ma lì subdolamente incuneati e acquattati per prorompere in un incubo improvviso, inspiegabile. Lame taglienti che possono essere smussate per poi essere gettate come vecchi utensili. Il lento e deciso lavorio supportato dal tempo partorirà una nuova persona, senza più sogni inquieti, libera da incursioni di pensieri non voluti, lontano da ansie debilitanti ed invalidanti e da difficoltà relazionali.
La serenità permea le spiegazioni. Un subliminale sorriso accompagna la lettura del saggio. La lettura è già terapia, sa già di inizio di lotta, è già presagio di nuove praterie da esplorare, in lontananza si intravedono i colori del crepuscolo di una notte che si sta lasciando alle spalle. Onofri e La Rosa sezionano problemi pruriginosi in modo gentile, il bisturi da loro adoperato non fa male: mostra, indica, suggerisce, fa provare già il sentore della vittoria.
Questo lavoro è per cultori della materia ma anche per chi è alieno da queste discipline, pur essendone attratto, perchè l'intelligenza è calamitata dal Bene che è irradiato dalla conoscenza. 
Fabrizio Giulimondi


domenica 23 aprile 2017

"GERUSSIA. L’ORIZZONTE INFRANTO DELLA GEOPOLITICA EUROPEA" (CASTELVECCHI) DI SALVATORE SANTANGELO


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Abbiamo da poco festeggiato i sessanta anni dalla firma dei Trattati istitutivi della Comunità Economica Europea (1957 - 2017), oggi Unione Europea, ma lo sguardo di Salvatore Santangelo nella sua ultima fatica letteraria "Gerussia. L’orizzonte infranto della geopolitica europea" (Castelvecchi) non si intrattiene e non si perde in emozioni e nostalgie. Dalle rovine della seconda guerra mondiale nacque la “Nuova Europa”, che oramai anziana e stanca sta andando verso lidi, che potrebbero vederla non più viva, vegeta e in vigore.

"Gerussia" è uno studio attento e puntuale, oltre che scientifico per la massiva presenza di richiami bibliografici, fonti testimoniali e documentazione di grande interesse. La ricerca è rigorosa, distante ed equidistante, anaffettiva e coinvolgente nello stesso tempo, algidamente appassionata. Il saggio esamina i pro e i contro delle vicende che hanno costellato la storia del Vecchio Continente, degli Stati che lo compongono e dell'Organizzazione che li affascia economicamente, normativamente, commercialmente, politicamente e socialmente. Lo sguardo ferino ed erudito di Santangelo si concentra sulla Germania e sulla Russia di Putin, che si apre fascinosa e ammiccante   agli occhi di chi legge.  Le teorie geopolitiche e le valutazioni storiografiche si affiancano alla narrazione economicista, che fa ben comprendere all’attento lettore quanto le risorse energetiche (petrolio e gas) siano autentici strumenti di pressione politica, aventi possente valenza bellica.

La pace è apparente ed ipocrita se ci si guarda intorno: il canglore delle armi ci è giunto e ci giunge dal Nord Africa con le primavere arabe, dalla Iugoslavia con la sua deflagrazione, dai Paesi arabi e mesopotamici con gli interventi statunitensi e, dalla Georgia e dalla Cecenia, per la riaffermazione della putiniana “Grande Madre Russia”.
Il libro è percorso da sussulti e brividi dettati da informazioni non riscontrabili da altre parti e le teorie costituzionali, politologiche e geopolitiche catturano il pubblico che sarà costretto, finita la lettura, a porsi domande che lo indurranno a cercare ulteriori risposte.
Centralità dello Stato, comunitarismo, radicamento, appartenenza, primato della politica sulla economia e vocazione identitaria definiscono le coordinate di una rinnovata traiettoria ideologica”.

Questo passaggio evoca la transizione dallo Stato nazionale ad altri sistemi sovranazionali che non ridondano necessariamente nelle organizzazioni internazionali sino ad ora conosciute, ma si possono direzionare verso dimensioni ultra-statuali e inter-statuali di tipo imperiale.

Fabrizio Giulimondi

venerdì 21 aprile 2017

LEGGE 8 MARZO 2017, N. 24 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CURE E DELLA PERSONA ASSISTITA, NONCHÉ IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE” (C.D. LEGGE GELLI - BIANCO)

La legge 8 marzo 2017, n. 24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” (c.d. legge Gelli - Bianco), approvata in via definitiva il 28 febbraio 2017 dopo oltre tre anni di iter parlamentare, trae origine da numerosi progetti di legge che si sono incrociati e fusi nel testo unico definitivo ora divenuto legge dello Stato.

·        “Linee Guida” e buone pratiche

L’art. 5 della legge 24/2017 stabilisce che i professionisti sanitari sono tenuti a osservare le “Linee Guida” elaborate da estensori “validati”, ovvero – in mancanza delle “Linee Guida” – ad attenersi alla buona pratica clinico-assistenziale; di tale adesione si terrà conto in sede di valutazione della condotta in ambito penale (ex art. 6) e in ambito civile (ex art. 7).
I destinatari della norma sono i professionisti sanitari che esercitano prestazioni con finalità preventiva, diagnostica, terapeutica, palliativa, riabilitativa e di medicina legale: paiono dunque essere ricomprese le categorie mediche, tecnico-sanitarie e infermieristiche.
Le “Linee Guida” hanno avuto la loro consacrazione normativa con la legge Balduzzi. Come definizione di “Linee Guida” può essere utilizzata quella elaborata dall’Institute of Medicine nel 1992: “Raccomandazioni di comportamento clinico, elaborate mediante un processo di revisione sistematica della letteratura e delle opinioni di esperti, con lo scopo di aiutare i medici e i pazienti a decidere le modalità assistenziali più appropriate in specifiche situazioni cliniche, nel tentativo di aiutare il professionista a orientarsi nell’ampia letteratura su tematiche mediche oggi proveniente da più fonti”. E’ opportuno precisare che, nonostante talvolta si assista a un’impropria sovrapposizione terminologica, le “Linee Guida” sono ben diverse rispetto alle check list, alle procedure, ai protocolli, ai profili di cura, ai percorsi diagnostico-terapeutici. Le “Linee Guida” raccolgono evidenze oggettive e individuano comportamenti mirati ad appropriatezza e sicurezza della cura, in maniera proporzionale alla “validità” scientifica dei loro presupposti, oltre a sviluppare le risultanze derivanti dalla letteratura scientifica in comportamenti clinici “possibili” (implementabili ed adattabili a seconda delle caratteristiche della singola realtà), ma non certo “imperativi”; invece, i protocolli e le procedure operative dettagliano una sequenza logica di azioni, predefinita e standardizzata, con le finalità di uniformare i comportamenti: essi, dunque, hanno carattere “vincolante”.

·        Responsabilità penale dell’esercente la professione         sanitaria

L’art. 6 della legge 24/2017 introduce nel codice penale l’art. 590 sexies c.p. dedicato alla responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, che recita: “1. Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l’evento si è verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle “Linee Guida” come definite e pubblicate ai sensi della legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette “Linee Guida” risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
2. All’articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 189, il comma 1 è abrogato”.
Per ricostruire la portata innovativa della cennata disposizione occorre partire dal comma 2 dell’art. 590 sexies c.p. che abroga l’articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 2012 n. 189 (legge Balduzzi), secondo cui “l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a “Linee Guida” e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”.
La disciplina della legge Balduzzi ha parzialmente depenalizzato le fattispecie incriminatrici colpose di cui agli articoli 589 e 590 c.p., escludendo la rilevanza penale delle condotte connotate da colpa lieve che si collochino all’interno dell’area segnata da “Linee Guida”o da virtuose pratiche mediche, purché accreditate dalla comunità scientifica (su questa linea di pensiero cfr. una fra tutte: Cass. IV, 29 gennaio 2013).
La legge Balduzzi, anche alla luce della appena approvata legge 24/2017 e della correlata interpretazione giurisprudenziale di merito e di legittimità, conferma che non vi sono spazi di impunità per le condotte colpevoli del sanitario alla cui base vi sia negligenza e imprudenza.
La negligenza e l’imprudenza costituiscono profili di colpa che non ammettono un esonero di responsabilità, perché il medico deve essere comunque prudente e diligente. E’ nel momento in cui il medico deve esercitare la propria capacità tecnica (ad esempio: diagnosi, effettuazione esami, scelta intervento pertinente) che si deve disquisire sulla sua perizia. In questa prospettiva la presenza di “Linee Guida” - o, in loro mancanza, di best practices – assume rilievo ai fini della esclusione della responsabilità penale delle scelte e delle decisioni.
La novità più importante della legge 24/2017 rispetto al decreto Balduzzi è rappresentata proprio dal venir meno del rilievo del grado della colpa. Per colpa grave si intende una “deviazione ragguardevole rispetto all’agire appropriato” (cfr. Cass. sez. IV, 15 aprile 2014) e non può certo essere compatibile con il rispetto delle buone pratiche o delle Linee Guida: una condotta contrassegnata dalla colpa grave non può in ogni caso essere esente da responsabilità penale. Anche laddove la legge 24/2017 non richiami la colpa grave (richiamo fatto, come visto, dal decreto Balduzzi), quest’ultima determina sempre una responsabilità penale medica e sanitaria.
Le “Linee Guida” da varare (e non varate neanche dopo l’approvazione nel 2012 del decreto Balduzzi)  e, in subordine, le buone prassi da codificare, non imbrigliano affatto il libero convincimento del giudice, che resta libero di valutare se le circostanze concrete non richiedano una condotta diversa, come, al fine di non umiliare la professionalità del medico, non impediscono all’operatore sanitario di intervenire diversamente qualora  la situazione concreta lo richieda e il suo bagaglio tecnico e la propria  coscienza lo impongano.
·  La responsabilità civile degli operatori sanitari nella legge“Gelli

E’ certamente interessante rammentare l’origine dei vari progetti di legge estrapolando alcuni passaggi rilevanti delle relazioni di accompagnamento delle proposte e di supporto ai lavori in Commissione.
La legge 24/2017 trae origine da una esigenza di riequilibrare la disciplina giuridica del rapporto paziente – operatore sanitario e di introdurre, al contempo, forme nuove di tutela del paziente danneggiato, prima fra tutte quella di poter agire direttamente contro l’assicuratore del responsabile (azienda ospedaliera o professionista sanitario che sia).
La dottrina e giurisprudenza, scrutinando i testi di volta in volta partoriti dalle Assemblee, si sono interrogate sulla natura (contrattuale o aquiliana) della responsabilità civile dell’operatore sanitario e della struttura presso cui egli presta servizio.


·  La natura contrattuale della responsabilità individuata dalla Suprema Corte (prima dell’avvento della legge Gelli 24/2017)

La responsabilità civile del medico è, in generale, apparsa da sempre come un particolare genus della più ampia responsabilità del prestatore d’opera. Nella evoluzione della responsabilità risarcitoria ruolo centrale ha avuto la giurisprudenza di legittimità che, nell’ambito delle sue funzioni di nomofilachia, ha introdotto profondi cambiamenti nel campo della responsabilità medica dovendo confrontarsi, in particolare, con la normativa costituzionale, quella codicistica e delle legislazioni speciali nazionali” …..”Per quel che riguarda la natura giuridica della prestazione, sia del medico che della struttura sanitaria, nei confronti del paziente giurisprudenza concorde ritiene avere natura contrattuale. Tale opinione è autorevolmente suffragata da Cassazione, sezioni unite civili, sentenza n. 577 del 2008, secondo cui la responsabilità civile dei medici nei confronti dei pazienti assume carattere contrattuale e si basa sull’obbligazione nascente da ‘contatto sociale’, che costituisce un vero e proprio contratto da prestazione d’opera i cui caratteri trovano fondamento nell’affidamento che il paziente pone nel sanitario. In relazione alla responsabilità della struttura, la sentenza afferma l’irrilevanza che il paziente si sia affidato a una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale o a una casa di cura privata (convenzionata o meno) o a un medico di fiducia che abbia ivi effettuato un intervento: in ogni caso, per la Cassazione, si configura una responsabilità contrattuale sia del medico che della struttura sanitaria” [Camera dei deputati  - Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario - AA.CC. 259, 262, 1312, 1324 - Elementi per l'istruttoria legislativa - terza edizione - Servizio Studi 40, 29 ottobre 2013].
In un contesto di grande predominanza dell’opera ermeneutica dei giudici, la considerazione di maggiore rilievo da fare si sostanzia in una costruzione della responsabilità civile medica che rotea intorno a quella “da contratto” a mente dell’art. 1218 c.c.
Come si legge in altro passaggio della citata relazione “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio, l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale) e l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di una affezione ed allegare l’inadempimento, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Competerà al medico e alla struttura sanitaria dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato etiologicamente rilevante.”.
Va da se che, quale chiosa finale, in una tale struttura processuale, ove il soggetto convenuto non ottemperi in modo esaustivo a tale gravoso onere probatorio, l’esito del giudizio non potrà che essere di condanna.

·        Gli elementi aquiliani introdotti dalla legge “Balduzzi”

Vero è che nel 2012 la c.d. “Legge Balduzzi”, la n. 189, aveva introdotto profili normativi di richiamo alla responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. del medico ospedaliero, ma, è altrettanto vero quanto si legge nella stessa relazione, ovvero che “nonostante l’art. 2043 c.c. citato dall’art. 3 della legge 189 faccia riferimento alla responsabilità extracontrattuale (c.d. aquiliana) è, tuttavia, da tempo pacifico in giurisprudenza che la responsabilità del medico (ma anche dell’ente ospedaliero e delle cliniche) per inesatto adempimento della sua prestazione abbia natura contrattuale, con la conseguenza che trova applicazione, in tali ipotesi, il regime proprio di questo tipo di responsabilità sia in riferimento alla ripartizione dell’onere della prova, ai principi delle obbligazioni da contratto d’opera intellettuale relativamente alla diligenza e al grado della colpa e alla prescrizione ordinaria (l’onere della prova non è del paziente ma della struttura sanitaria, la prescrizione non è quella breve, quinquennale, ma quella ordinaria di 10 anni)”
E’ certo anche, quanto osservato dagli estensori della relazione di accompagnamento in richiamo, ove si annotava che “anche secondo le pronunce giurisprudenziali successive al decreto Balduzzi, il regime di accertamento della responsabilità civile sanitaria non ha subito mutamenti. La responsabilità del medico come della struttura sanitaria ha (ancora) natura contrattuale, ed anche l’obbligazione del medico dipendente dell’azienda sanitaria nei confronti del paziente, seppur fondata sul contatto sociale, costituisce vincolo contrattuale”.

·        L’ottica di riequilibrio della legge “Gelli” (24/2017) … Verso la responsabilità civile medica di tipo aquiliano
La legge “Gelli” cerca di segnare un punto di equilibrio fra il profilo generale della sicurezza pubblica in sanità, le Linee Guida, le buone pratiche clinico-assistenziali e la disciplina della colpa penale e civile.
Sarà la prassi interpretativa, dottrinale e, soprattutto, giurisprudenziale, a dire se questa ispirazione è stata effettivamente tradotta nelle maglie degli articoli che introducono tali importanti aspetti innovativi (una volta completato il percorso di produzione normativa e varati i numerosi decreti legislativi delegati da disposizioni della legge Gelli).
La nuova legge tende a riequilibrare la dialettica processuale fra paziente e medico a favore di quest’ultimo.
Vigente il decreto Balduzzi, la giurisprudenza già era andata in questo senso.
In particolar modo la sentenza del tribunale di Milano, I sez. civ., del 17 luglio 2014, tra le prime ad interpretare in modo sistematico l’art. 3 della legge 189/2012, si sbilanciò chiaramente per una rilettura aquiliana della colpa del sanitario:  “Sia il richiamo letterale alla norma cardine che prevede nell’ordinamento il “risarcimento per fatto illecito” (art. 2043 c.c.) e l’obbligo in essa previsto, in capo a colui che per dolo o colpa grave ha commesso il fatto generatore di un danno ingiusto, sia l’inequivoca volontà della legge Balduzzi di restringere e di limitare la responsabilità anche risarcitoria derivante dall’esercizio delle professioni sanitarie, per contenere la spesa pubblica e porre rimedio al c.d. “fenomeno della medicina difensiva”, inducono a interpretare la norma in esame nel senso che il richiamo alla responsabilità da fatto illecito nell’art. 3, c.1, della legge 189/2012, impone di rivedere il criterio di imputazione della responsabilità risarcitoria del medico (dipendente o collaboratore di una struttura sanitaria) per i danni provocati in assenza di un contratto concluso dal professionista con il paziente”.
Ciò posto la soluzione giuridica adottata nella decisione di allora portava all’affermazione del principio seguente: “Sembra dunque corretto interpretare la norma nel senso che il legislatore ha inteso fornire all’interprete una precisa indicazione nel senso che, al di fuori dei casi in cui il paziente sia legato al professionista da un rapporto contrattuale, il criterio attributivo della responsabilità civile al medico ( e agli altri esercenti una professione sanitaria) va individuato in quello della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., con tutto ciò che ne consegue sia in tema di riparto dell’onere della prova, sia di termine di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno.”.
Se questa poteva essere già l’interpretazione della legge del 2012 quale espressione della volontà del Legislatore di preservare la posizione disciplinare del medico nel contesto aquiliano, la pratica giurisprudenziale successiva si denotò per un forte dissenso verso tale orientamento applicativo e conservativo di un testo di legge altrimenti di difficile comprensione, nel senso che numerosi furono le decisioni di senso diametralmente opposto.
Certamente con maggiore efficacia si pone la novella Gelli, che abbraccia non solo la disciplina della colpa, definitivamente traslata nell’area della responsabilità extracontrattuale (del medico dipendente o comunque strutturato nella azienda sanitaria pubblica o privata), ma anche quella assicurativa e processuale.
In poche parole, si affianca la responsabilità aquiliana ai sensi dell’art. 2043 c.c. a quella contrattuale nel rispetto dell’art. 1218 c.c.
L’art. 7 stabilisce una netta bipartizione delle responsabilità dell’ente ospedaliero e della persona fisica per i danni occorsi ai pazienti.
La struttura sanitaria assume una responsabilità di natura contrattuale ex art. 1218 c.c., mentre il medico, salvo il caso di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, risponde in via extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
Per nulla secondarie le conseguenze pratiche di tale qualificazione. Sul fronte probatorio anzitutto, poiché nel primo caso ( responsabilità contrattuale) al paziente danneggiato basta provare il titolo (che dimostri il ricovero e dunque l’assunzione dell’obbligazione da parte dell’ospedale) ed allegare l’inadempimento, il resto spettando all’ente convenuto; mentre nel secondo caso ( responsabilità extra-contrattuale) l’onere probatorio dell’attore abbraccia tutti gli elementi della pretesa, e dunque tanto quello oggettivo, nella sua triade condotta – evento – nesso di causa, tanto quello soggettivo, consistente nella colpa (o nel dolo). La descritta bipartizione agisce, altresì, sul piano della prescrizione dell’azione, decorrendo quella contrattuale nell’ordinario termine decennale (art. 2946 c.c.) e quella aquiliana nel più breve termine quinquennale (art. 2947 c.c.).
La riforma intende, dunque, diversificare in modo netto le due posizioni, spostando il rischio sul soggetto maggiormente capiente (la struttura sanitaria). Ciò, a ben vedere, va a vantaggio tanto dell’esercente la professione sanitaria, il quale risponde solo dei danni integralmente provati dal paziente, tanto del paziente che viene invitato ad agire contro chi più facilmente può ristorare i danni (la struttura sanitaria).

·        Gli aspetti assicurativi

Molta parte della legge 24/2017 è dedicata agli aspetti assicurativi della responsabilità civile sanitaria, altro elemento che ha fortemente ispirato la novella.
Sempre la relazione illustrativa prendeva spunto dagli atti della Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi regionali, intrapresa negli ultimi sei mesi della legislatura precedente, avente ad oggetto, in particolare, le coperture assicurative presso le aziende sanitarie e ospedaliere.
Il documento conclusivo sottolineava che, nel periodo preso in esame, i premi assicurativi richiesti alle aziende sanitarie erano sensibilmente aumentati; contemporaneamente erano stati ritirati dal mercato prodotti di garanzia della responsabilità civile professionale medica a favore di prodotti meno rischiosi.
Nello specifico, l’indagine aveva evidenziato il dato che erano cresciuti del 4,6 % annuo i premi assicurativi che le aziende pagano alle compagnie, in conseguenza di un altrettanto marcato aumento delle richieste di risarcimento, mentre erano calati del 75 % i danni liquidati.
L’incremento dei premi assicurativi versati tra il 2006 e il 2011 risultò pari al 23%, passando da 288 milioni di euro complessivamente versati nel 2006 a 354 milioni del 2011.
Il premio medio annuo assicurativo, pagato dalle aziende sanitarie a livello nazionale, infine, era passato da 2 milioni di euro nel 2006 a 2.7 nel 2011, con un incremento del 35%.
Da questi ed altri dati il Legislatore è stato indotto a porre paletti e soluzioni finalizzati all’ampliamento dell’offerta assicurativa e, contestualmente, alla contrazione dei premi. A tale proposito v’è da sottolineare che buona parte della novella assicurativa dovrà essere in seguito disciplinata dai decreti attuativi richiesti dalla legge approvata.
In special modo, in una realtà di obbligo assicurativo unilaterale (le imprese di assicurazione non hanno nessun obbligo a contrarre a differenza della RCA), la riforma volge verso una nuova valutazione del rischio e della sua sostenibilità. I decreti legislativi metteranno nero su bianco queste novità.

·        Conclusioni

Se, come appare dalle prime valutazioni sulla novella, la legge 24/2017 vuole fornire una serie di strumenti protettivi in difesa dell’operatore sanitario, affrancandolo dalla responsabilità dell’azienda sanitaria, tale sbilanciamento potrà condurre certamente a un decremento del costo per il professionista, con pari appesantimento attuariale della valutazione del rischio per l’azienda.
Se, per fare un esempio, la legge 24/2017 vuole una riconduzione dell’operatore nel contesto della responsabilità aquiliana, mentre resta contrattuale la colpa per l’azienda sanitaria, è evidente che questa diversa disciplina indurrà a canalizzare le richieste, e, quindi, l’esposizione patrimoniale del danno verso l’azienda, che si troverà ad assicurarsi a prezzi - come è facile intuire -  saranno maggiore di oggi.
La legge 24/2017 appare articolata in modo adeguatamente ampio da poter abbracciare tutti i vari profili disciplinari della responsabilità sanitaria.
Non resta che dare ingresso (una volta messi sul piatto i decreti attuativi) agli effetti della novella e al suo impatto pratico, onde valutare se la ratio legis e la volontà dei suoi proponenti sia stata effettivamente tradotta in provvedimenti efficaci e tali da raggiungere gli scopi prefissati: 1) una maggiore protezione processuale del medico (impedendo la c.d. medicina difensiva che vede il medico adottare decisioni non a vantaggio del paziente ma di se stesso, per evitare “grane giudiziarie”); 2) una più efficace tutela del paziente che, in prima battuta, può citare in giudizio ex art. 1218 c.c (con maggiori facilitazioni probatorie e prescrizionali a favore dell’attore-paziente) l’ospedale o la clinica convenzionata e non, potendone aggredire il più ampio patrimonio; 3) in seconda battuta, o contestualmente,  il paziente  - ma questa volta in forza dell’art. 2043 c.c. - può citare in giudizio il medico, che in veste di convenuto ha maggiori facilitazioni probatorie e prescrizionali; 4) e, infine, una tutela assicurativa a favore delle vittime calmierando, al tempo stesso, i costi delle coperture assicurative.

Fabrizio Giulimondi







martedì 18 aprile 2017

“LA DONNA CHE CANCELLAVA I RICORDI” DI BRIAN FREEMAN


La donna che cancellava i ricordi” di Brian Freeman (Piemme) è uno psico - thriller al cardiopalma.
Nightingale è un brano cantato da Carole King.
Una maschera inquietante ed orripilante.
Il tempo mancante.
Una psichiatra con un padre anaffettivo e sociopatico appena morto.
Un detective fascinoso.
Donne che muoiono dopo attacchi allucinatori.
Fobie. Fobie. Fobie. Gatti, spilli, ponti…e poi il bianco, la leucofobia.
Che cosa è la memoria? Che correlazione v’è fra ricordo e trauma? La nostra memoria richiama alla mente fatti realmente accaduti? Come si forma la memoria? La nostra storia, la nostra esistenza è fatta di ricordi realmente avvenuti o è una concatenazione di menzogne, falsità, fantasie?
E se si potesse manipolare la nostra memoria e ricordassimo una vita non nostra?
E poi c’è l’Uccello della Notte e la voce in falsetto.
E le chiamate e la pioggia battente.
Gli ingredienti appartenenti al genere thriller nella sua versione più classica, sapientemente combinati fra di loro e mescolati con spunti propri delle discipline psicologiche e psichiatriche, scritti in maniera oliata, conducono il lettore a immergersi spasmodicamente nel libro sino all’ultimo rigo.
Attenti ai particolari. I particolari sono l’essenza. I particolari sono la narrazione. I particolari sono il the end.
Nei suoi occhi di rettile lesse esattamente ciò che era: un predatore spietato e calcolatore”.
Fabrizio Giulimondi


giovedì 13 aprile 2017

"L’ALTRO VOLTO DELLA SPERANZA” DI AKI KAURISMÄKI


"L’altro volto della speranza” di Aki Kaurismäki  è un film ben costruito ma mal recitato, specie nella impacciata gestualità degli attori durante le scene di aggressioni. La pellicola fa ben comprendere allo spettatore che in tema di immigrazione “tutto il mondo è paese” e anche la civile, accogliente e tollerante Finlandia ha problemi relazionali con gli immigrati, vittime, come il protagonista siriano, di terribili guerre. Molto bella la frase pronunziata dal protagonista Khaled: “Non so se la bomba che ha cancellato la mia casa fosse russa, americana, dei ribelli, di Assad o dell’Isis, so solo che la mia famiglia che pranzava sotto quel tetto ora non c’è più”.
Nonostante il tono algido proprio del cinema scandinavo, il finnico co-protagonista, il ristoratore Wikström, manifesta un tocco di simpatica, ironica e umana comprensione e affettuosa amicizia nei confronti del cameriere siriano e degli altri suoi inservienti, tutti un po’ surreali e fuori le righe.

Fabrizio Giulimondi 


giovedì 6 aprile 2017

FABRIZIO GIULIMONDI: "OMICIDIO COLPOSO STRADALE E LESIONI COLPOSE STRADALI (NUOVA NORMATIVA)"

·       Omicidio colposo stradale (nuova normativa)
La legge n. 41 del 23 marzo 2016 ("Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274") ha affrontato penalmente il problema della guida sotto effetto di droghe o alcol, introducendo i reati di omicidio colposo stradale e di lesione personale colposa stradale per guida in stato di ebbrezza. La sua regolamentazione, più nel dettaglio, è contenuta nel nuovo articolo 589 bis c.p., il quale prevede tre diverse ipotesi delittuose tutte riconducibili all'omicidio stradale ma di diversa gravità, alle quali corrispondono tre diversi trattamenti sanzionatori. L'omicidio stradale non è altro che una particolare fattispecie di omicidio colposo che si verifica ogni qualvolta venga posta in essere una delle condotte precisamente individuate dall'art. 589 bis c.p., che si sostanziano in violazioni di alcune norme che disciplinano la circolazione stradale.

·       Le tre fattispecie di omicidio stradale colposo
Come già accennato, tale norma prevede tre varianti dell'autonomo reato di omicidio stradale colposo, assoggettate a tre diversi regimi sanzionatori.
1) In generale, l'articolo 589 bis c.p. punisce chiunque cagiona, per colpa, la morte di una persona a seguito della violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale. La pena, in questo caso, è quella della reclusione da due a sette anni, ovverosia la stessa già prevista dall'articolo 589 c.p. (FATTISPECIE GENERALE).
2) Diverso è il caso in cui la morte di una persona sia causata per colpa da chiunque si ponga alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica quantificato con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Con riferimento a tale fattispecie, l'articolo 589 bis c.p. prevede, infatti, un'ipotesi sanzionatoria più grave ovverosia quella della reclusione da otto a dodici anni (PIU’ GRAVE).
3) L'ultima ipotesi sanzionatoria contemplata dall'articolo 589 bis c.p.si verifica invece nel caso in cui la morte di una persona sia cagionata per colpa dal conducente di un veicolo a motore che si trovi in stato di ebbrezza alcolica quantificato con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l.  In tal caso, infatti, la pena è quella della reclusione da cinque a dieci anni (MENO GRAVE)

·       Aggravante a efficacia comune
La norma che disciplina in generale l'omicidio stradale prevede anche una circostanza aggravante a efficacia comune, il cui verificarsi comporta un aumento delle pene previste per le tre ipotesi sopra individuate. Tale aggravante, più nel dettaglio, è identificata con il caso in cui l'omicidio stradale sia derivato dalla condotta di una persona sprovvista di patente di guida o la cui patente sia stata sospesa o revocata. Essa è inoltre identificata con il caso in cui il veicolo a motore con il quale è compiuto il fatto sia di proprietà del conducente e sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

·       Fuga del conducente
Un'ulteriore circostanza aggravante, questa volta a efficacia speciale, è prevista poi dal successivo articolo 589 ter c.p., anch'esso introdotto con la legge numero 41/2016. Tale norma, infatti, prevede che la pena sia aumentata da un terzo a due terzi e comunque non sia inferiore a cinque anni nel caso in cui il conducente che abbia cagionato un omicidio stradale si sia dato alla fuga.

·       Il concorso di colpa della vittima
In altri casi, invece, la pena prevista per l'omicidio stradale è diminuita: si tratta, nel dettaglio dei casi di concorso di colpa della vittima.

·       Obbligo di arresto in flagranza
Per l'omicidio colposo stradale, peraltro, è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato, seppure solo in determinati casi, ovverosia quelli che la legge punisce con la reclusione da otto a dodici anni. Negli altri casi l'arresto è facoltativo.

·       Pluralità di vittime: l'omicidio stradale plurimo
Nel regolamentare il reato di omicidio stradale il legislatore non ha omesso, infine, di prendere in esame il caso in cui la condotta di guida veda coinvolte più vittime. Più in particolare il riferimento va non solo al caso in cui il conducente abbia cagionato la morte di più persone, ma anche al caso in cui egli abbia cagionato la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone.
In tali ipotesi la pena è quella prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo. In ogni caso, la sanzione può arrivare fino a massimo diciotto anni di carcere.

·       Sospensione e revoca della patente
Le conseguenze del reato di omicidio stradale ricadono anche sulla patente di guida.
Infatti, mentre il giudizio è in corso, è possibile che il Prefetto disponga la sospensione provvisoria della patente per una durata massima di cinque anni, prorogabile a dieci anni in caso di condanna non definitiva. Fa eccezione il caso di omicidio stradale semplice, per il quale la sospensione è possibile ma per massimo tre anni e senza possibilità di proroga.
In altri casi, invece, è prevista la revoca automatica della patente: si tratta delle ipotesi di condanna o di patteggiamento anche condizionale.
Il documento di guida può essere recuperato solo dopo che siano decorsi 15 anni (che divengono 5 laddove non si tratti di omicidio ma di lesioni).
Tale termine è raddoppiato e arriva a 30 anni se il conducente che ha cagionato l'omicidio stradale si è dato alla fuga.

·       Raddoppio della prescrizione
L'introduzione del reato particolare di omicidio stradale ha comportato, poi, la modifica del sesto comma dell'art. 157 c.p., con conseguente raddoppio dei termini di prescrizione nel caso in cui il reato sia commesso da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica con tasso superiore a 1,5 g/l o da un soggetto che sia sotto l'effetto di sostanze stupefacenti oltre che in caso di omicidio e lesioni personali colposi plurimi.

·       Lesioni colpose stradali
Resta da dire che la legge n. 41/2016 ha operato una stretta anche sulle lesioni stradali, riscrivendo il testo dell'articolo 590 bis c.p. si prevedono tre diversi regimi sanzionatori riconducibili alle medesime fattispecie contemplate dall'articolo 589 bis per l'omicidio colposo.
1) Nel dettaglio, l'ipotesi generale sanzionata con la reclusione da due a sette anni in caso di omicidio, è punita con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime (FATTISPECIE GENERALE).
2) Le ipotesi più gravi che sono punite con la reclusione da otto a dodici anni in caso di omicidio, sono invece sanzionate con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime (per chi si pone alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica quantificato con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o in stato di di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope – PIU’ GRAVE)
3) Infine, laddove l'articolo 589 bis stabilisce la pena della reclusione da cinque a dieci anni per l'omicidio, l'articolo 590 bis stabilisce la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime (per chi si pone alla guida di un veicolo a motore che si trovi in stato di ebbrezza alcolica quantificato con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l – MENO GRAVE)
Le circostanze aggravanti (anche speciali) ed attenuanti previste per le lesioni stradali sono le medesime previste per l'omicidio stradale, con l'unica peculiarità che, in caso di lesioni plurime, la pena (aumentata sino al triplo) non può superare gli anni sette.

  
·       Dati provvisori Polstrada
660 incidenti con lesioni gravi o gravissime. Dal 25 marzo 2016 al 12 marzo 2017, sono stati 356 gli incidenti mortali con denuncia per omicidio stradale, 170 dei quali con morte di più persone. Sono stati 660, invece, i sinistri con lesioni gravi o gravissime, ai sensi dell’articolo 590 bis c.p., come modificato dalla legge 41/2016, di cui 147 con lesioni a più persone. In totale, sono state arrestate in flagranza di reato 17 persone e quattro sono state sottoposte a fermo di polizia giudiziaria. Le altre sono state denunciate a piede libero.

Nel dettaglio, la regione in cui si sono verificati più incidenti con la morte di una persona sono il Piemonte e la Valle d’Aosta (49), la Lombardia (45), e il Lazio (40). In coda alla graduatoria, Umbria e Sardegna (5) e Liguria (4).

mercoledì 5 aprile 2017

"LA VENDETTA DI UN UOMO TRANQUILLO" DI RAÚL ARÉVALO ZORZ

La vendetta di un uomo tranquillo”, pluripremiata opera prima  come regista dell’attore e sceneggiatore spagnolo Raúl Arévalo Zorz, è un film dal sapore autentico e caustico sulla vendetta. La pellicola richiama (e credo che Arévalo l’ abbia vista) “Un borghese piccolo piccolo” di Mario Monicelli con un non plus ultra Alberto Sordi. Nell’opera italiana la vendetta è vissuta all’interno delle mura di una microbica famiglia borghese nostrana, mentre nel lavoro iberico in seno agli spazi di anonime periferie ispaniche.  Alberto Sordi è un "impiegatuccio", Antonio de la Torre un ragazzo semplice e innamorato che sta per sposarsi. Entrambi sono protagonisti tranquilli, che nulla fanno agli altri e nulla gli altri devono far loro. Entrambi sono in cerca di una rabbiosa quanto meditata vendetta.
La vendetta non è altro che la prima istanza di giustizia, il primo conato volitivo di riparazione del torto subito cui poi la giustizia fornisce forma, regole e razionalità.
Questo film è sulla lucidità e pazienza della vendetta che, come vedrete alla fine della proiezione, mantiene il suo senso di giustizia.

Fabrizio Giulimondi


martedì 4 aprile 2017

"VALIGIA DIPLOMATICA" DI ANTONIO MORABITO (MIND)

Antonio Morabito nel suo libro autobiografico “Valigia Diplomatica” (Mind) parla sì della sua vita ma, attraverso le vicende che lo hanno visto protagonista, parla dell’Italia e dell’Italia nel Mondo.
Molto bella l’immagine della valigia che troviamo nel titolo e ritroviamo lungo il percorso della narrazione, la valigia con cui il diplomatico- scrittore è partito dal suo paese natio Gallina, in provincia di Reggio Calabria, per approdare a Roma. Una valigia piena di sogni, speranze e aspettative che si realizzeranno proprio a Roma grazie alla sua caparbietà e alle sue capacità: diplomatico.
La valigia è una metafora che evoca viaggi lontani dalla propria Terra, rimanda alla valigia che ogni ragazzo riempie di voglia di futuro per condurre, infine, alla valigia che accompagnerà Morabito nei suoi viaggi all’estero come rappresentante diplomatico italiano in Terre lontane: il sogno si è avverato.
Suggestiva la costante intersezione fra vita personale e questioni professionali, intimità e internazionalità, introspezione e vita pubblica, semplicità e istituzionalità: una esistenza che raccontando di se stessa parla della nostra storia.
L’Italia vista dagli occhi curiosi di un grande diplomatico.

Da ultimo, in questo lavoro piacevole e seduttivo emerge un segno per le generazioni presenti e future: le ambizioni si possono realizzare, nonostante tutto, se nel cuore ci si crede davvero.

Fabrizio Giulimondi

"LA RESPONSABILITÀ DELLO STATO E DEI GIUDICI DA ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE. PROFILI COSTITUZIONALI” DI FABIO ELEFANTE (JOVENE EDITORE)

È un approfondito saggio giuridico, una monografia che affronta un tema, giuridicamente e politicamente spinoso, tenendosi ben lontano da sterili diatribe faziose, rimanendo ben ancorato al diritto ed alla norma, alla Costituzione, alla giurisprudenza delle Corti italiane e sovranazionali. L’Autore impone ai suoi studi una veste scientifica e tecnica, scientificità e tecnicità che si evincono dal rigore logico delle argomentazioni poste a confronto, supportate da una ricca annotazione bibliografica. Fabio Elefante si mantiene tendenzialmente equidistante, anche se certune volte palesa la propria preferenza per l’una invece che per l’altra tesi. Le linee di pensiero dottrinarie e giurisprudenziali sono illustrate sempre con un approccio rigidamente teoretico e gnoseologico, seguendo una metodologia di ricerca dal generale al particulare, dalla disposizione giuridica al caso concreto, vagliando la migliore letteratura giuridica e passando in rassegna sentenze della Consulta, della Corte di Strasburgo e di Lussemburgo. Lo scritto non lascia margini all’empirismo. Il tema proposto è come un grande mosaico che viene esaminato in ogni singolo aspetto con uno scrutinio logico, giuridico e dialogico meticoloso e severo. Il lettore è impossibilitato a distrarsi nel leggere (e studiare) un lavoro che non è una mera compilazione di pensiero dottrinario o una semplice raccolta di massime giurisprudenziali. In esso si riscontra un quid pluris, un quid novi: Elefante innova la dottrina contemporanea sul tema che egli tratta, contribuendo ad un dibattito che non cessa di agitare le stanze istituzionali, politiche come accademiche. Il distacco dell’Autore dal tema su cui egli discetta è il leit motiv, il vero canovaccio del libro, la sua chiave di lettura. Il distacco porta ad una analisi senza fronzoli, puntuale, quasi chirurgica di tutte le poliedriche sfaccettature che compongono la questione della responsabilità di magistrati da attività giurisdizionale. Figurativamente sembra di assistere ad una operazione in cui lo Scrittore-giurista, al pari di un chirurgo, seziona con il bisturi - costituito dagli strumenti ermeneutici forniti dalla scienza giuridica - il corpo composto dalla responsabilità dei giudici da attività giurisdizionale. Il lavoro, denso e dotto, rappresenta una monografia che non potrà non essere presa in considerazione dagli studiosi.
Un romanzo viene valutato anche per la tecnica narrativa, mentre una monografia viene vagliata anche e soprattutto per la capacità critica delle tematiche trattare, capacità che questo volume possiede tutta. Suggestivi i richiami di natura storiografica che “tengono per mano” le dissertazioni giuridiche e i rimandi legislativi, rafforzando le prime e facendo meglio comprendere i secondi. Molto utili i costanti agganci comparatistici ai sistemi sovranazionali e agli ordinamenti statuali stranieri. Dallo stesso titolo si evince l’importanza della Costituzione, pietra angolare della trattazione dall’inizio alla sua conclusione.
L’opera è meritoria su molti versanti, a partire dall'aver messo in luce la spinta europeista alla approvazione delle leggi 117/1988 e 18/2015, oltre il rapporto - già allora controverso - fra le istanze comunitarie ed il loro accoglimento in seno all’ordinamento giuridico statuale italiano.
Prezioso l’aver messo in luce la decisione del 13 giugno 2006 (Traghetti del Mediterraneo), che, riferendosi alla l. n. 117 del 1988, ha stabilito, in primo luogo, che non è compatibile con il diritto comunitario l’esclusione della responsabilità civile nel caso in cui il danno sia dovuto ad un’errata interpretazione di norme o di valutazione del fatto o delle prove e, secondariamente, che non lo è una legislazione che limiti la sussistenza di tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice, se ciò impedisce il risarcimento nei casi in cui vi sia una violazione manifesta del diritto vigente.
È evidente la prospettiva da cui muove la giurisprudenza comunitaria: alla Corte di giustizia interessa che gli Stati nazionali assicurino l’applicazione uniforme del diritto comunitario in ogni settore dell’ordinamento e, pur tenendo presente la peculiarità della funzione giurisdizionale, pretende che sia possibile ottenere un risarcimento anche se il danno è provocato da una decisione giudiziaria.
Nonostante la pronuncia appena accennata avesse rilevato un’incompatibilità tra il diritto nazionale e i principi del diritto europeo, lo Stato italiano non è intervenuto ad adeguare l’ordinamento interno ai dettami della Corte di giustizia, e solo in alcuni rari casi i giudici hanno tenuto conto dei principi espressi a livello comunitario nell’interpretare il diritto interno.
Per queste ragioni, nel 2009, la Commissione Europea ha aperto nei confronti del Governo italiano una procedura di infrazione, conclusasi con una pronuncia in cui si è affermato che la Repubblica italiana non ha rispettato l’obbligo di conformarsi al diritto dell’Unione. Per evitare la condanna, lo Stato italiano avrebbe dovuto provare che il nostro ordinamento è in grado di garantire il risarcimento dei danni provocati da un organo giurisdizionale di ultimo grado in violazione manifesta del diritto comunitario, circostanza che, invece, non è stata dimostrata. La Corte di giustizia, accertato che il legislatore italiano non ha modificato la l. 117 del 1988 e che la giurisprudenza italiana non ha dato, di tale legge, un’interpretazione conforme alle proprie decisioni, ha ribadito che la disciplina contenuta nella l. n. 117 del 1988 era contraria al diritto dell’Unione europea, imponendo così un intervento legislativo.
Il legislatore, per quanto con qualche anno di ritardo, ha rivisitato l’intero impianto della legge n. 117 del 1988, che, con le modifiche introdotte dalla legge n. 18 del 2015, risulta oggi profondamente modificato.
Resta ancora esclusa – come, del resto, nella quasi totalità degli ordinamenti europei– qualsiasi forma di responsabilità diretta nei confronti dei magistrati (salvo, come già in passato, che la parte sia stata danneggiata da un fatto costituente reato), ma sono ridefinite le ipotesi in cui l’azione di risarcimento dei danni può essere proposta e si elimina il filtro di ammissibilità della domanda.
La legge n. 18 del 2015, pur non avendo abbandonato del tutto – come visto - il riferimento alla “condotta” del magistrato, ha, tuttavia, il merito di aver superato il parallelismo tra la responsabilità dello Stato e quella dei giudici, allargando la prima e mantenendo entro confini più ristretti la seconda.
Costretto dalle pronunce di condanna della Corte di giustizia, che ha obbligato lo Stato italiano a dotarsi di uno strumento capace, in casi limite, di risarcire il cittadino dei danni causati dalla violazione del diritto dell’Unione europea nell’esercizio della funzione giurisdizionale, il Parlamento ha colto l’occasione per ripensare la legge n. 117 del 1988, cercando un nuovo bilanciamento tra indipendenza e responsabilità.
Come dichiara l’art. 1 della legge n. 18 del 2015, la finalità dell’intervento normativo è quella di “rendere effettiva la disciplina che regola la responsabilità civile dello Stato e dei magistrati, anche alla luce dell’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”.
Come trapela fra le righe del saggio, della legge 18/2015 è possibile solo darne una valutazione “in astratto”, mettendo in luce le criticità interpretative che la nuova disciplina sta ponendo. Ai Fabio Elefante spetterà intraprendere nuove ricerche aventi il compito di approfondire le implicazioni pratiche della attuazione della legge 18/2015.

Fabrizio Giulimondi