Assicurazione RCA:
stop tolleranza di 15 giorni dopo la
scadenza
ATTENZIONE: dal 1° Gennaio 2013 non ci
saranno più i consueti 15
giorni di tolleranza dalla data di scadenza
della polizza di assicurazione.
A partire dal 1 gennaio 2013, il contratto di assicurazione RCA per l’auto non si rinnoverà più automaticamente, per cui non opererà la tolleranza di 15 giorni dopo la
scadenza: chi non provvederà, entro
tale data, al rinnovo della polizza sarà soggetto al sequestro del veicolo.
Come noto, sino ad oggi, nel caso di contratto di assicurazione
RCA con la clausola di rinnovo tacito della polizza alla scadenza (quasi la totalità dei casi), era
stabilita una tolleranza di quindici giorni durante i quali, se l’assicurato non aveva richiesto la disdetta, poteva comunque giovare
della copertura assicurativa pur in assenza di pagamento del premio. Con la conseguenza che all’automobilista
non veniva elevata
alcuna multa se trovato con l’assicurazione scaduta purché entro i
quindici giorni successivi a detta scadenza.
Tuttavia, una recentissima riforma [Art. 22 del DL. 179 del
18.10.2012, che ha introdotto l’art. 170-bis al D.lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005 (codice delle assicurazioni
private-VEDI NOTA)], a molti passata inosservata, ha cambiato questa regola. Dal 1 gennaio
prossimo, per tutti i contratti di assicurazione obbligatoria RCA l’assicurato non potrà più beneficiare,
alla scadenza, della tolleranza di quindici
giorni. Infatti, la nuova legge
impedirà il rinnovo tacito delle polizze assicurative che, pertanto, avranno una durata massima
di un anno. Le eventuali clausole in
contrasto con tale dettato saranno nulle.
Per le clausole di tacito rinnovo previste nei contratti anteriori al
20 ottobre 2012, la nullità scatterà solo a partire dal 1° gennaio 2013.
In caso di contratti in corso
di validità alla data del 20 ottobre con clausola di tacito rinnovo, le imprese di assicurazione dovranno comunicare per iscritto ai
contraenti la perdita di efficacia della clausola con congruo anticipo
rispetto alla scadenza del termine originariamente pattuito.
Questa modifica cambierà anche le regole rispetto ai controlli
effettuati dalle forze dell’ordine: chi sarà trovato senza copertura assicurativa, anche durante il
“vecchio” periodo di franchigia dei 15 giorni, subirà una sanzione di 798 euro e il sequestro immediato
del veicolo finalizzato alla confisca.
Fonte: www.laleggepertutti.it
NOTA
DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (GU n.245 del 19-10-2012 - Suppl. Ordinario n. 194 ) - Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/2012
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (GU n.245 del 19-10-2012 - Suppl. Ordinario n. 194 ) - Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/2012
Art. 22 Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo 1. Al fine di escludere il rinnovo tacito delle polizze assicurative, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), dopo l'articolo 170, e' inserito il seguente: «Art. 170-bis (Durata del contratto). - 1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non puo' essere stipulato per una durata superiore all'anno e non puo' essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento a quello di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli nel rispetto del disposto dell'articolo 170, comma 3. 3. Le clausole in contrasto con le previsioni di cui al presente articolo sono nulle. La nullita' opera soltanto a vantaggio dell'assicurato.». 2. Per le clausole di tacito rinnovo eventualmente previste nei contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 170-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), si applicano a fare data dal 1° gennaio 2013. 3. Nelle ipotesi di contratti in corso di validita' alla data di entrata in vigore del presente decreto con clausola di tacito rinnovo, e' fatto obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole di tacito rinnovo con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente pattuito nelle medesime clausole per l'esercizio della facolta' di disdetta del contratto.
omissis
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