1.
Premessa: le ragioni della riforma
Il disegno
di legge in oggetto persegue la realizzazione di un progetto assai ambizioso
che, dopo numerosi interventi che in passato, in modo occasionale ed
asistematico, hanno variamente modificato la cd. Legge fallimentare, ha ora
finalmente l’obiettivo di attuare una riforma organica della materia.
La
disciplina dell’insolvenza e delle procedure concorsuali, prevista dall’antico
R.D. 19 marzo 1942, n. 267, richiedeva ormai da tempo una rivisitazione
massiccia e ciò non solo per l’essere per certi aspetti anacronistica ed
inadeguata al nuovo contesto socio-economico, ma anche per i problemi
interpretativi ed applicativi che si sono via via venuti a creare a seguito di
interventi di modifica episodici ed emergenziali. Il che ha spesso prodotto il
moltiplicarsi delle controversie, con conseguente rallentamento e crescente
onerosità delle procedure.
Numerosi,
e notevoli, sono i problemi riscontrati dagli operatori del diritto –
complessità dell’apparato normativo, incertezza del diritto, farraginosità e
lentezza delle procedure, eccessiva burocratizzazione – problemi che spesso
hanno come conseguenza diretta la lesione degli interessi che la disciplina
dovrebbe invece tutelare, e cioè gli interessi dei creditori al soddisfacimento
dei propri diritti e l’interesse del debitore, oltre che pubblico, alla
prosecuzione dell’attività d’impresa.
Non da
ultimo, si consideri che anche l’Unione Europea ha sollecitato
l’adozione di una legislazione concorsuale nuova e più moderna.
2.
Obiettivi e principi ispiratori
La
riforma, pur ponendosi per certi versi nel solco tracciato dai più recenti
interventi di modifica (da ultimo il D.L. 83/2015), ha voluto evidenziare segni
di discontinuità rispetto al passato, come si evince anche da alcune scelte
semantiche, prima fra tutte l’espunzione dalla legge della parola
“fallimento”, cui tradizionalmente si ricollega un’accezione di negatività,
sostituita dalla più neutra espressione “liquidazione giudiziale”. Cambia, poi,
il significato di alcune espressioni già in uso, quali “crisi” ed “insolvenza”.
Dal
disegno di legge emergono quelli che si potrebbero definire i punti chiave
della riforma, ciascuno dei quali è al tempo stesso espressione sintetica di un
principio e proposta di soluzione ai problemi cui si accennava sopra. Tali
linee guida ispiratrici si possono così schematizzare:
- Semplificazione: è il
leitmotiv della novella, che nasce proprio dalla necessità di mettere
ordine nell’attuale complessità normativa. E’ realizzata, tra le varie misure, anche
mediante la tendenziale digitalizzazione delle procedure, con la previsione di
modalità di consultazione telematica del ceto creditorio, dell’obbligo, in
determinati casi, di inviare comunicazioni via pec, e della proposizione
telematica delle domande;
-
Armonizzazione:
l’obiettivo è adottare un unico modello processuale per l’accertamento dello
stato di crisi o di insolvenza, unificando sia dal lato oggettivo – e cioè con
riferimento alla procedura da seguire – sia da quello soggettivo. Si intende,
infatti, assoggettare a tale procedimento di accertamento qualsiasi categoria
di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, individuo o società,
imprenditore commerciale o agricolo, artigiano, e addirittura professionista o
consumatore. Il tutto, però, tenendo conto delle peculiarità e soprattutto
delle dimensioni di ciascuna categoria;
-
Continuità aziendale: si
dà assoluta priorità alle proposte finalizzate al superamento della crisi che
siano in grado di assicurare la prosecuzione dell’attività d’impresa, relegando
la liquidazione ad extrema ratio. Nella stessa ottica, si prevede la
possibilità di accedere al concordato preventivo nella sola ipotesi di
“concordato in continuità”, non ammettendosi più quello meramente liquidatorio;
-
Riduzione dei costi: si vuole
evitare che il pagamento delle spese della procedura, dei compensi dei
professionisti e dei crediti prededucibili in genere assorba quasi totalmente
l’attivo;
-
Celerità: le procedure sono più
snelle ed informali, in modo da poter tempestivamente porre un freno alle
situazioni di crisi. Anche l’accertamento del passivo avviene secondo criteri
di snellezza e concentrazione;
-
Certezza del diritto (oggettivo) e dei
diritti (soggettivi): da una parte, si riformulano le disposizioni
che hanno dato luogo a contrasti interpretativi al fine di superarli;
dall’altra, si intende dare stabilità alle situazioni giuridiche soggettive,
aumentando le preclusioni alla proposizione di eccezioni e limitando la
retroattività degli effetti di alcuni meccanismi giuridici, evitando così di
rimettere in discussione ex post situazioni ormai cristallizzate;
-
Specializzazione: si
riforma l’organizzazione interna dei tribunali e si rivedono le piante
organiche degli uffici giudiziari, in modo da assicurare la specializzazione
dei giudici addetti alla materia concorsuale;
-
Soluzione anticipata e negoziata della
crisi: viene posto l’accento sulla necessità di individuare il
sorgere di uno stato di crisi il prima possibile, in modo da poter
tempestivamente attivare procedure di allerta che impediscano di
giungere alla conclamata insolvenza e, più in generale, l’innescarsi di
situazioni critiche gravi ed irreversibili. Le procedure sono sempre più
caratterizzate dall’informalità (si prevede la possibilità di dialogare con gli
organi giudiziari con modalità più dirette ed immediate) e si svolgono
all’insegna della negoziazione. In particolare, viene introdotta una procedura
di composizione assistita della crisi, affidata ad appositi
organismi. Si privilegia il momento della trattativa tra debitore e creditori,
anche in via confidenziale e stragiudiziale.
In
tale ambito, in applicazione di uno spiccato favor legis per la migliore
riuscita delle procedure che conducono ad esiti diversi dalla liquidazione
giudiziale, si collocano anche la previsione che estende la procedura degli
accordi di ristrutturazione di cui all’art. 182-septies legge fall. a
creditori diversi da banche ed intermediari finanziari e l’eliminazione o
riduzione del limite del 60% dei crediti necessario ex art. 182-bis
legge fall., seppure a determinate condizioni. Il tutto nell’evidente finalità
di evitare che l’ostruzionismo di alcuni creditori costituisca un ostacolo
insormontabile alla realizzazione degli scopi della procedura;
-
Garanzie non possessorie:
l’introduzione di una garanzia mobiliare senza spossessamento del debitore
fornisce risposta alle esigenze, più volte e da tempo sollevate dal mondo delle
imprese, di consentire la costituzione in pegno dell’azienda, senza però
sottrarre la gestione al debitore-imprenditore. Questa, infatti, appare l’unica
strada realmente percorribile per salvaguardare la continuità aziendale,
favorendo peraltro l’aumento della produttività, a vantaggio di tutti, specie
dei creditori.
3.
Conclusioni
Quelle
sin qui esposte sono le basi su cui si sta costruendo la nuova disciplina. Il
progetto, essendo così ambizioso, non può non presentare anche profili più o
meno critici, ma le soluzioni adottate sono senz’altro ispirate alla migliore
sintesi degli interessi in gioco, realizzando un bilanciamento di valori in cui
si dà prevalenza ai principi, appena ricordati, della celerità, della
negozialità, della continuità aziendale, nella salvaguardia di interessi
collettivi e finanche generali. Non meno importante, a tale riguardo, sarà
l’opera di attuazione di tale delega attraverso la traduzione, in disposizioni
analitiche e tecniche, delle direttive sin qui fissate.
Fabrizio Giulimondi
Nessun commento:
Posta un commento