giovedì 12 ottobre 2017

DISEGNO DI LEGGE A.S. 2681 (D.D.L. "RORDORF") “DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA ORGANICA DELLE DISCIPLINE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA”, APPROVATO IN VIA DEFINITIVA DALL’AULA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA L’11 OTTOBRE 2017

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1. Premessa: le ragioni della riforma
Il disegno di legge in oggetto persegue la realizzazione di un progetto assai ambizioso che, dopo numerosi interventi che in passato, in modo occasionale ed asistematico, hanno variamente modificato la cd. Legge fallimentare, ha ora finalmente l’obiettivo di attuare una riforma organica della materia.
La disciplina dell’insolvenza e delle procedure concorsuali, prevista dall’antico R.D. 19 marzo 1942, n. 267, richiedeva ormai da tempo una rivisitazione massiccia e ciò non solo per l’essere per certi aspetti anacronistica ed inadeguata al nuovo contesto socio-economico, ma anche per i problemi interpretativi ed applicativi che si sono via via venuti a creare a seguito di interventi di modifica episodici ed emergenziali. Il che ha spesso prodotto il moltiplicarsi delle controversie, con conseguente rallentamento e crescente onerosità delle procedure.
Numerosi, e notevoli, sono i problemi riscontrati dagli operatori del diritto – complessità dell’apparato normativo, incertezza del diritto, farraginosità e lentezza delle procedure, eccessiva burocratizzazione – problemi che spesso hanno come conseguenza diretta la lesione degli interessi che la disciplina dovrebbe invece tutelare, e cioè gli interessi dei creditori al soddisfacimento dei propri diritti e l’interesse del debitore, oltre che pubblico, alla prosecuzione dell’attività d’impresa.
Non da ultimo, si consideri che anche l’Unione Europea ha sollecitato l’adozione di una legislazione concorsuale nuova e più moderna.

2. Obiettivi e principi ispiratori
La riforma, pur ponendosi per certi versi nel solco tracciato dai più recenti interventi di modifica (da ultimo il D.L. 83/2015), ha voluto evidenziare segni di discontinuità rispetto al passato, come si evince anche da alcune scelte semantiche, prima fra tutte l’espunzione dalla legge della parola “fallimento”, cui tradizionalmente si ricollega un’accezione di negatività, sostituita dalla più neutra espressione “liquidazione giudiziale”. Cambia, poi, il significato di alcune espressioni già in uso, quali “crisi” ed “insolvenza”.
Dal disegno di legge emergono quelli che si potrebbero definire i punti chiave della riforma, ciascuno dei quali è al tempo stesso espressione sintetica di un principio e proposta di soluzione ai problemi cui si accennava sopra. Tali linee guida ispiratrici si possono così schematizzare:
-  Semplificazione: è il leitmotiv della novella, che nasce proprio dalla necessità di mettere ordine nell’attuale complessità normativa. E’ realizzata, tra le varie misure, anche mediante la tendenziale digitalizzazione delle procedure, con la previsione di modalità di consultazione telematica del ceto creditorio, dell’obbligo, in determinati casi, di inviare comunicazioni via pec, e della proposizione telematica delle domande;
-         Armonizzazione: l’obiettivo è adottare un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza, unificando sia dal lato oggettivo – e cioè con riferimento alla procedura da seguire – sia da quello soggettivo. Si intende, infatti, assoggettare a tale procedimento di accertamento qualsiasi categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, individuo o società, imprenditore commerciale o agricolo, artigiano, e addirittura professionista o consumatore. Il tutto, però, tenendo conto delle peculiarità e soprattutto delle dimensioni di ciascuna categoria;
-         Continuità aziendale: si dà assoluta priorità alle proposte finalizzate al superamento della crisi che siano in grado di assicurare la prosecuzione dell’attività d’impresa, relegando la liquidazione ad extrema ratio. Nella stessa ottica, si prevede la possibilità di accedere al concordato preventivo nella sola ipotesi di “concordato in continuità”, non ammettendosi più quello meramente liquidatorio;
-         Riduzione dei costi: si vuole evitare che il pagamento delle spese della procedura, dei compensi dei professionisti e dei crediti prededucibili in genere assorba quasi totalmente l’attivo;
-         Celerità: le procedure sono più snelle ed informali, in modo da poter tempestivamente porre un freno alle situazioni di crisi. Anche l’accertamento del passivo avviene secondo criteri di snellezza e concentrazione;
-         Certezza del diritto (oggettivo) e dei diritti (soggettivi): da una parte, si riformulano le disposizioni che hanno dato luogo a contrasti interpretativi al fine di superarli; dall’altra, si intende dare stabilità alle situazioni giuridiche soggettive, aumentando le preclusioni alla proposizione di eccezioni e limitando la retroattività degli effetti di alcuni meccanismi giuridici, evitando così di rimettere in discussione ex post situazioni ormai cristallizzate;
-         Specializzazione: si riforma l’organizzazione interna dei tribunali e si rivedono le piante organiche degli uffici giudiziari, in modo da assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale;
-         Soluzione anticipata e negoziata della crisi: viene posto l’accento sulla necessità di individuare il sorgere di uno stato di crisi il prima possibile, in modo da poter tempestivamente attivare procedure di allerta che impediscano di giungere alla conclamata insolvenza e, più in generale, l’innescarsi di situazioni critiche gravi ed irreversibili. Le procedure sono sempre più caratterizzate dall’informalità (si prevede la possibilità di dialogare con gli organi giudiziari con modalità più dirette ed immediate) e si svolgono all’insegna della negoziazione. In particolare, viene introdotta una procedura di composizione assistita della crisi, affidata ad appositi organismi. Si privilegia il momento della trattativa tra debitore e creditori, anche in via confidenziale e stragiudiziale.
In tale ambito, in applicazione di uno spiccato favor legis per la migliore riuscita delle procedure che conducono ad esiti diversi dalla liquidazione giudiziale, si collocano anche la previsione che estende la procedura degli accordi di ristrutturazione di cui all’art. 182-septies legge fall. a creditori diversi da banche ed intermediari finanziari e l’eliminazione o riduzione del limite del 60% dei crediti necessario ex art. 182-bis legge fall., seppure a determinate condizioni. Il tutto nell’evidente finalità di evitare che l’ostruzionismo di alcuni creditori costituisca un ostacolo insormontabile alla realizzazione degli scopi della procedura;
-         Garanzie non possessorie: l’introduzione di una garanzia mobiliare senza spossessamento del debitore fornisce risposta alle esigenze, più volte e da tempo sollevate dal mondo delle imprese, di consentire la costituzione in pegno dell’azienda, senza però sottrarre la gestione al debitore-imprenditore. Questa, infatti, appare l’unica strada realmente percorribile per salvaguardare la continuità aziendale, favorendo peraltro l’aumento della produttività, a vantaggio di tutti, specie dei creditori.

3. Conclusioni
Quelle sin qui esposte sono le basi su cui si sta costruendo la nuova disciplina. Il progetto, essendo così ambizioso, non può non presentare anche profili più o meno critici, ma le soluzioni adottate sono senz’altro ispirate alla migliore sintesi degli interessi in gioco, realizzando un bilanciamento di valori in cui si dà prevalenza ai principi, appena ricordati, della celerità, della negozialità, della continuità aziendale, nella salvaguardia di interessi collettivi e finanche generali. Non meno importante, a tale riguardo, sarà l’opera di attuazione di tale delega attraverso la traduzione, in disposizioni analitiche e tecniche, delle direttive sin qui fissate.
                                                                                                                

 Fabrizio Giulimondi

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