Un eroe
Introduzione
La pedofilia è una parafilia, ovvero un
disturbo della sfera sessuale riconosciuto nel DSM (Manuale Diagnostico
Statistico dei Disturbi Mentali), messo a punto dall’American Psychiatric Association. E’ una diagnosi clinica: non
si tratta dunque di una categoria giuridica, ma psichiatrica, a cui,
certamente, laddove si integri una figura delittuosa, si accompagnano
conseguenze giuridiche.
Dal
punto di vista normativo, l’Italia è uno dei Paesi all’avanguardia in Europa in
tema di disposizioni contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori. A
partire dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66riguardante le “Norme contro la
violenza sessuale”, quindi con la legge n. 269 del 3 agosto 1998 relativa alle
“Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del
turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in
schiavitù”, fino alle ultime modifiche introdotte con la legge 6 febbraio 2006, n. 38 “Disposizione in
materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la
pedopornografia anche a mezzo Internet”, numerosi interventi legislativi hanno
sostanzialmente modificato e migliorato il quadro delle norme di riferimento in
materia.
In
Italia è stata, inoltre, ratificata la Convenzione del Consiglio d’Europa
per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a
Lanzarote il 25 ottobre 2007”: l’adesione alla Convenzione integra, quindi, un
percorso di progressiva attenzione dello Stato italiano verso la lotta alla
pedofilia e alla pedopornografia.
La pedopornografia online: lo
sviluppo delle nuove tecnologie e della comunicazione tramite web ha
sicuramente favorito, da un lato, l’accesso a materiali pedopornografici (vale
a dire pornografia in cui sono coinvolti minori), dall’altro ha moltiplicato le
possibilità di entrare in contatto con bambini e adolescenti, di parlare ed
interagire con loro. Ciò ha contribuito alla crescita e alla diffusione di una
vasta gamma di comportamenti sessuali devianti e, in parallelo, di sottoculture
che sostengono e approvano questi comportamenti.
Si tratta di un fenomeno complesso, in grado di porre
numerosi interrogativi e difficoltà, sia sul versante dell'elaborazione di
adeguate politiche penali e di prevenzione, sia sul piano delle concrete
attività investigative, che si confrontano con criticità legate tanto
all'ambito informatico d'indagine, quanto alle peculiarità dei fenomeni d'abuso
sessuale su minore.
Il pedo-business
cresce in misura più che proporzionale rispetto alla pedopornografia online, indice di un meccanismo
economico di produzione-offerta-consumo, che alimenta il circuito perverso e
criminale della domanda di nuovi materiali e della loro produzione e
distribuzione.
Non è azzardato qualificare la pedopornografia come un
"crimine contro l'umanità" nei confronti del quale istituzioni
democratiche sono tenute ad intraprendere azioni di contrasto per garantire a
tutti i bambini i diritti sanciti dalla "Convenzione internazionale sui
diritti dei minori", che l'Italia ha ratificato in data 27 maggio 1991 con
la legge n° 176.
Con
il termine pedofilia online, molto
utilizzato anche in ambito giornalistico, si intende non solo il comportamento
di adulti pedofili che utilizzano la rete per incontrare altri pedofili, per
rintracciare o scambiare materiale fotografico/video a contenuto
pedopornografico, ma anche di adulti che la utilizzano per ottenere contatti o
incontri con bambini e adolescenti. Con il termine “pedofili online” si intende dunque il complesso
di quegli individui che commettono reati sessuali su minori attraverso la “Rete”.
Le finalità della Convezione di Lanzarote
La Convenzione di Lanzarote risponde alla necessità
riscontrata dal Consiglio d'Europa di elaborare nuovi strumenti vincolanti per
gli Stati al fine di contrastare lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei
minori. La Convenzione è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio
d'Europa il 12 luglio 2007 e aperta alla firma il 25 ottobre 2007 a Lanzarote.
Allo stato attuale, il testo è stato sottoscritto da 41 Stati, tutti membri del
Consiglio d’Europa, fra i quali l'Italia, che l'ha sottoscritta il 7 novembre
2007.
Sono 10 gli Stati ad averla ratificata: Albania,
Danimarca, Francia, Grecia, Italia, Malta, Olanda, San Marino, Serbia e Spagna.
Avendo raggiunto l'obiettivo di 5 ratifiche, la Convenzione è entrata in vigore
il 1 luglio 2010. Si tratta di un documento con il quale i Paesi aderenti si
impegnano a rafforzare la protezione dei minori contro lo sfruttamento e
l'abuso sessuale, adottando criteri e misure comuni sia per la prevenzione del
fenomeno, sia per il perseguimento dei rei, nonché per la tutela delle vittime.
L'obiettivo è contrastare quei reati che, come la pedopornografia, sempre più
spesso, vengono compiuti con l'ausilio delle moderne tecnologie e sono
consumati al di fuori dai confini nazionali del Paese di origine del reo.
Il recepimento italiano della Convenzione di Lanzarote
e l'introduzione dei nuovi articoli del codice penale (l. 1 ottobre 2012, n.
172).
Il disegno di legge italiano che recepisce le
disposizioni della Convenzione prevede l'introduzione nel codice penale
dell'articolo 414 bis c.p. (“Pedofilia
e pedopornografia culturale”) che punisce con la reclusione da tre a cinque
anni chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di
espressione, istiga a commettere reati di prostituzione minorile, di
pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico, di violenza
sessuale nei confronti di bambini e di corruzione di minore. Alla medesima pena
sarà sottoposto anche chi, “pubblicamente, fa apologia di questi delitti”.
Viene, inoltre, introdotto l'articolo 609 undecies c.p. (“Adescamento di minorenni
– grooming”), che stabilisce che per
“adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore
attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante
l'utilizzo della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione” e, che
tale condotta sia punita con la pena da uno a tre anni. Previste pene più
severe per tutta una serie di reati: dai delitti di maltrattamenti in famiglia
a danno di minori ai reati di associazione a delinquere finalizzata alla
commissione dei reati a sfondo sessuale a danno di minori.
È inoltre previsto un inasprimento delle pene anche
per i reati di prostituzione minorile e di pornografia minorile. Infine non si
potrà più dichiarare di non essere a conoscenza della minore età della persona
offesa nel caso di commissione di uno dei delitti contro i minori.
La legge italiana consente inoltre il ricorso alle
operazioni di polizia sotto copertura per il contrasto alla pedopornografia.
Le relative investigazioni sono solitamente affidate
alla Polizia Postale.
L’attività sotto copertura deve essere svolta sempre
previa autorizzazione e sotto il controllo dell’Autorità Giudiziaria.
Nello specifico, gli agenti undercover possono impiegare, nelle indagini, tutta una serie
di strumenti previsti dalla legge e da norme di fonte secondaria come:
-
l’acquisto simulato di materiale pedopornografico;
-
l’apertura di siti civetta per individuare gli autori di questo tipo di
reati;
-
la creazione di bambini virtuali da immettere in Rete come esca ad eventuali
molestie e/o tentativi di adescamento;
-
la possibilità di ritardare l’emissione o l’esecuzione di provvedimenti di
cattura, arresto o sequestro
-
la possibilità da parte della polizia postale
di oscurare d’iniziativa i siti pedofili che vengono inseriti in una
black list.
Altro importantissimo strumento di indagine è quello
delle intercettazioni di comunicazioni informatiche e telematiche previste
dall’art. 266 bis c.p.p.
Va registrata l’esistenza di una serie di
problematiche di carattere tecnico-giuridico oltre che investigativo che
rendono tutt’altro che agevole la realizzazione di un’azione di contrasto
pienamente efficace. In particolare, vengono in rilievo:
-
la “delocalizzazione” delle attività in rete, che si traduce in problemi di
coordinamento e di cooperazione tra le autorità giudiziarie, sia a livello
nazionale che a livello internazionale.
-
un livello non ancora sufficiente di armonizzazione della normativa di
contrasto a livello internazionale, la quale costituisce un tassello
indispensabile ogni qualvolta occorre contrastare un fenomeno dalle dimensioni
transazionali.
-
la necessità di un’adeguata collaborazione degli imprenditori privati che
gestiscono la rete con l’autorità investigativa giudiziaria. In particolare,
tale cooperazione risulta fondamentale per due ragioni: in primo luogo, in
quanto nel mondo dei “computer crimes”
gli elementi di prova tendono ad aver vita breve, a causa della volatilità ed
immaterialità della comunicazione e della cancellazione periodica, da parte
degli amministratori di sistema, delle tracce della navigazione da parte degli
utenti; in secondo luogo, perché una maggior cooperazione può generare benefici
sul piano della tempestività dell’intervento.
E’ nell’ottica di tale esigenza di collaborazione che
va letta la previsione da parte del decreto del Ministero delle Comunicazioni
dell’8.01.2007, secondo cui i providers sono tenuti a dotarsi di sistemi in
grado di oscurare i siti che diffondano, distribuiscano o facciano commercio di
immagini pedopornografiche. L’oscuramento dovrà avvenire entro 6 ore dalla
comunicazione ricevuta dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia.
Strumento
moderno: tutela del minore come soggetto vulnerabile
I tradizionali (e moderni) istituti del processo penale minorile - tra
cui la messa alla prova, l’irrilevanza penale del fatto e il perdono giudiziale
- attribuiscono importanza al progetto
educativo finalizzato al reinserimento sociale del minore.
Oggi avvertiamo l’esigenza di aggiornare questo
primo livello di intervento (imputato-centrico) con la tutela del
minore-vittima del reato in base agli indirizzi del diritto sovranazionale.
È
questo un punto al centro del
dibattito in questo momento storico nel quale una grande attenzione è riservata alla tutela dei
soggetti vulnerabili, fuori e dentro il processo penale.
Recepimento
numerose direttive a tutela delle vittime
Ø d. lgs. del 4 marzo 2014, n. 24: recepimento
della direttiva 2011/36/UE relativa alla prevenzione e repressione della tratta
di esseri umani e protezione delle vittime. Art. 1: ampliamento della definizione di vulnerabilità sulla base di una
valutazione individuale della vittima in cui rientrano minori (anche stranieri
non accompagnati), anziani, disabili, donne (in particolare se in
gravidanza), genitori singoli con figli minori, persone con disturbi psichici,
persone che hanno subito gravi forme di violenza fisica e psicologica; art. 2: riformulati i reati di riduzione e
mantenimento in schiavitù (artt. 600 e 601 c.p.) in linea con la
direttiva, estendendo la fattispecie criminosa alla costrizione al compimento
di attività illecite e al prelievo di organi e rendendo punibile anche la condotta attuata mediante approfittamento di una
situazione di vulnerabilità; art. 3: incidente probatorio in modalità protetta esteso anche ai
maggiorenni in particolare vulnerabilità.
Ø d. lgs. 4 marzo 2014, n. 32:
recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla
traduzione nei procedimenti penali come strumenti per dare attuazione al giusto
processo.
Diritto
all’assistenza gratuita di un interprete per comprendere l’accusa e per
comunicare con il difensore; traduzione gratuita può essere disposta dal
giudice quando è essenziale per comprendere le accuse.
Ø d. lgs. 4 marzo 2014, n. 39:
attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo
sfruttamento sessuale dei minori e della pornografia minorile.
- ulteriori aggravanti per prostituzione e
pornografia minorile, corruzione di minorenni e turismo minorile se fatti
commessi da persone riunite o se deriva
al minore pregiudizio particolare gravità;
-
aggravante specifica se i predetti reati, e quelli di violenza sessuale, anche
con minorenne e di gruppo, siano commessi con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di
accesso alle reti telematiche
Convenzione
di Lanzarote recepita con la legge 1 ottobre 2012, n. 172.
Inasprimento
pene: sanzione 6-12 anni per prostituzione minorile vera e propria:
reclutamento o induzione, organizzazione o trarre profitto da attività
prostitutiva di minorenne; pena 1-6 anni per rapporti a pagamento di chi compie
atti sessuali con minore tra 14-18 anni in cambio danaro o altra utilità.
Introduzione
nuovi reati in chiave preventiva: art. 414 bis
c.p. ('Pedofilia e pedopornografia culturale') che punisce con la
reclusione da 3-5 anni chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con
qualsiasi forma di espressione, istiga a
commettere reati di prostituzione minorile, di pornografia minorile e
detenzione di materiale pedopornografico, di violenza sessuale nei confronti di
bambini e di corruzione di minore. Alla medesima pena sarà sottoposto anche
chi, 'pubblicamente, fa apologia di questi delitti'; art. 609 undecies c.p. (“Adescamento di
minorenni – groomin”'), che
stabilisce che per «adescamento
si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso
artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della
rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione e che tale condotta sia
punita con la pena da uno a tre anni; sempre per colpire le condotte di
preparazione alla prostituzione, il nostro codice penale punisce anche le
iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, con
pena 6-12 anni.
Ø d. lgs. 15
dicembre 2015, n. 212: “Attuazione della direttiva 2012/29/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme
minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e
che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI2012/29/UE” che istituisce
norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di
reato.
La
novità sta nel potenziamento delle
garanzie processuali delle persone offese di pari passo con la definizione di
vulnerabilità della vittima in base alle sue condizioni soggettive (non
solo età e sesso ma anche la condizione di dipendenza affettiva dall'autore del
reato o la difficoltà con la lingua italiana) ed alle modalità del fatto
(violenza, odio razziale o tratta degli esseri umani).
Con
questa novella viene recepito l’invito, rivolto agli Stati membri dalla
direttiva, ad uniformare i criteri atti a riconoscere lo status di vittima vulnerabile evitando qualsiasi
automatismo e valorizzando, piuttosto, un tipo di valutazione fondata sulle caratteristiche della persona offesa
e del caso concreto: ai sensi del nuovo art. 90-quater c.p.p. “la
condizione di particolare vulnerabilità è desunta, oltre che dall’età e dallo stato di infermità o di
deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto
per cui si procede, e si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza
alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità
organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri
umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona
offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente
dall’autore del reato”.
Recepito
il principio della direttiva per cui quanto
prima interviene l'accertamento della condizione di debolezza e di difficoltà
della vittima tanto più efficaci saranno le misure di tutela da adottare:
ciò consente la libertà di espressione
della vittima nel processo e una prevenzione
ancor più incisiva nei confronti delle situazioni di vittimizzazione c.d.
secondaria.
Viene
così data attuazione al duplice scopo
perseguito dalla direttiva 2012/29/UE: individuare sia modalità di protezione della vittima da
interferenze esterne e contatti con l'autore del reato, sia modalità di
tutela che consentano alla persona offesa vulnerabile di prendere parte al processo senza dover
scontare le conseguenze negative derivabili da una sua testimonianza.
Si
modifica la disciplina dell’incidente
probatorio e della prova testimoniale attraverso modalità protette,
disponendo l’applicazione delle specifiche tutele ivi previste in tutti casi in cui si proceda all’esame di
una vittima vulnerabile, indipendentemente dal catalogo dei reati
presupposti che fino ad oggi ne legittimava l’adozione.
Tra i punti salienti della nuova tutela:
·
Informazioni sulle
condotte transattive e sulle facoltà nei casi in cui imputato ricorra alla
sospensione del procedimento con messa alla prova ovvero per esclusione della
punibilità per tenuità del fatto;
·
Obbligatoria
riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in
condizione di particolare vulnerabilità anche al di fuori delle ipotesi di
assoluta indispensabilità;
·
In materia di
interpretariato e traduzioni si prevedono, come accade per l’imputato,
forme analoghe di assistenza per la vittima;
·
Generalizzazione per
le persone offese vulnerabili di cautele da parte del giudice
(ausilio psicologico; incidente probatorio su richiesta del PM o della persona
vulnerabile; applicazione dell’art. 190 bis
c.p. con limitazione al reingresso in dibattimento di chi abbia già reso
dichiarazioni accusatorie in contraddittorio).
Fabrizio Giulimondi
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