giovedì 19 ottobre 2017

"PEDOFILIA E PEDOPORNOGRAFIA"

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 Un eroe

Introduzione
La pedofilia è una parafilia, ovvero un disturbo della sfera sessuale riconosciuto nel DSM (Manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali), messo a punto dall’American Psychiatric Association.  E’ una diagnosi clinica: non si tratta dunque di una categoria giuridica, ma psichiatrica, a cui, certamente, laddove si integri una figura delittuosa, si accompagnano conseguenze giuridiche.
Dal punto di vista normativo, l’Italia è uno dei Paesi all’avanguardia in Europa in tema di disposizioni contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori. A partire dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66riguardante le “Norme contro la violenza sessuale”, quindi con la legge n. 269 del 3 agosto 1998 relativa alle “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”, fino alle ultime modifiche introdotte con la legge  6 febbraio 2006, n. 38 “Disposizione in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”, numerosi interventi legislativi hanno sostanzialmente modificato e migliorato il quadro delle norme di riferimento in materia.
In Italia è stata, inoltre, ratificata la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007”: l’adesione alla Convenzione integra, quindi, un percorso di progressiva attenzione dello Stato italiano verso la lotta alla pedofilia e alla pedopornografia.
La pedopornografia online: lo sviluppo delle nuove tecnologie e della comunicazione tramite web ha sicuramente favorito, da un lato, l’accesso a materiali pedopornografici (vale a dire pornografia in cui sono coinvolti minori), dall’altro ha moltiplicato le possibilità di entrare in contatto con bambini e adolescenti, di parlare ed interagire con loro. Ciò ha contribuito alla crescita e alla diffusione di una vasta gamma di comportamenti sessuali devianti e, in parallelo, di sottoculture che sostengono e approvano questi comportamenti.
Si tratta di un fenomeno complesso, in grado di porre numerosi interrogativi e difficoltà, sia sul versante dell'elaborazione di adeguate politiche penali e di prevenzione, sia sul piano delle concrete attività investigative, che si confrontano con criticità legate tanto all'ambito informatico d'indagine, quanto alle peculiarità dei fenomeni d'abuso sessuale su minore.
Il pedo-business cresce in misura più che proporzionale rispetto alla pedopornografia online, indice di un meccanismo economico di produzione-offerta-consumo, che alimenta il circuito perverso e criminale della domanda di nuovi materiali e della loro produzione e distribuzione.
Non è azzardato qualificare la pedopornografia come un "crimine contro l'umanità" nei confronti del quale istituzioni democratiche sono tenute ad intraprendere azioni di contrasto per garantire a tutti i bambini i diritti sanciti dalla "Convenzione internazionale sui diritti dei minori", che l'Italia ha ratificato in data 27 maggio 1991 con la legge n° 176.
Con il termine pedofilia online, molto utilizzato anche in ambito giornalistico, si intende non solo il comportamento di adulti pedofili che utilizzano la rete per incontrare altri pedofili, per rintracciare o scambiare materiale fotografico/video a contenuto pedopornografico, ma anche di adulti che la utilizzano per ottenere contatti o incontri con bambini e adolescenti. Con il termine “pedofili online” si intende dunque il complesso di quegli individui che commettono reati sessuali su minori attraverso la “Rete”.

Le finalità della Convezione di Lanzarote
La Convenzione di Lanzarote risponde alla necessità riscontrata dal Consiglio d'Europa di elaborare nuovi strumenti vincolanti per gli Stati al fine di contrastare lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori. La Convenzione è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 12 luglio 2007 e aperta alla firma il 25 ottobre 2007 a Lanzarote. Allo stato attuale, il testo è stato sottoscritto da 41 Stati, tutti membri del Consiglio d’Europa, fra i quali l'Italia, che l'ha sottoscritta il 7 novembre 2007.
Sono 10 gli Stati ad averla ratificata: Albania, Danimarca, Francia, Grecia, Italia, Malta, Olanda, San Marino, Serbia e Spagna. Avendo raggiunto l'obiettivo di 5 ratifiche, la Convenzione è entrata in vigore il 1 luglio 2010. Si tratta di un documento con il quale i Paesi aderenti si impegnano a rafforzare la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, adottando criteri e misure comuni sia per la prevenzione del fenomeno, sia per il perseguimento dei rei, nonché per la tutela delle vittime. L'obiettivo è contrastare quei reati che, come la pedopornografia, sempre più spesso, vengono compiuti con l'ausilio delle moderne tecnologie e sono consumati al di fuori dai confini nazionali del Paese di origine del reo.

Il recepimento italiano della Convenzione di Lanzarote e l'introduzione dei nuovi articoli del codice penale (l. 1 ottobre 2012, n. 172).
Il disegno di legge italiano che recepisce le disposizioni della Convenzione prevede l'introduzione nel codice penale dell'articolo 414 bis c.p. (“Pedofilia e pedopornografia culturale”) che punisce con la reclusione da tre a cinque anni chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, istiga a commettere reati di prostituzione minorile, di pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico, di violenza sessuale nei confronti di bambini e di corruzione di minore. Alla medesima pena sarà sottoposto anche chi, “pubblicamente, fa apologia di questi delitti”.
Viene, inoltre, introdotto l'articolo 609 undecies c.p. (“Adescamento di minorenni – grooming”), che stabilisce che per “adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione” e, che tale condotta sia punita con la pena da uno a tre anni. Previste pene più severe per tutta una serie di reati: dai delitti di maltrattamenti in famiglia a danno di minori ai reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati a sfondo sessuale a danno di minori.
È inoltre previsto un inasprimento delle pene anche per i reati di prostituzione minorile e di pornografia minorile. Infine non si potrà più dichiarare di non essere a conoscenza della minore età della persona offesa nel caso di commissione di uno dei delitti contro i minori.
La legge italiana consente inoltre il ricorso alle operazioni di polizia sotto copertura per il contrasto alla pedopornografia.
Le relative investigazioni sono solitamente affidate alla Polizia Postale.
L’attività sotto copertura deve essere svolta sempre previa autorizzazione e sotto il controllo dell’Autorità Giudiziaria.
Nello specifico, gli agenti undercover possono impiegare, nelle indagini, tutta una serie di strumenti previsti dalla legge e da norme di fonte secondaria come:
-          l’acquisto simulato di materiale pedopornografico;
-          l’apertura di siti civetta per individuare gli autori di questo tipo di reati; 
-          la creazione di bambini virtuali da immettere in Rete come esca ad eventuali molestie e/o tentativi di adescamento;
-          la possibilità di ritardare l’emissione o l’esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro
-          la possibilità da parte della polizia postale di oscurare d’iniziativa i siti pedofili che vengono inseriti in una black list.
Altro importantissimo strumento di indagine è quello delle intercettazioni di comunicazioni informatiche e telematiche previste dall’art. 266 bis c.p.p.

Va registrata l’esistenza di una serie di problematiche di carattere tecnico-giuridico oltre che investigativo che rendono tutt’altro che agevole la realizzazione di un’azione di contrasto pienamente efficace. In particolare, vengono in rilievo:
-          la “delocalizzazione” delle attività in rete, che si traduce in problemi di coordinamento e di cooperazione tra le autorità giudiziarie, sia a livello nazionale che a livello internazionale.
-          un livello non ancora sufficiente di armonizzazione della normativa di contrasto a livello internazionale, la quale costituisce un tassello indispensabile ogni qualvolta occorre contrastare un fenomeno dalle dimensioni transazionali.
-          la necessità di un’adeguata collaborazione degli imprenditori privati che gestiscono la rete con l’autorità investigativa giudiziaria. In particolare, tale cooperazione risulta fondamentale per due ragioni: in primo luogo, in quanto nel mondo dei “computer crimes” gli elementi di prova tendono ad aver vita breve, a causa della volatilità ed immaterialità della comunicazione e della cancellazione periodica, da parte degli amministratori di sistema, delle tracce della navigazione da parte degli utenti; in secondo luogo, perché una maggior cooperazione può generare benefici sul piano della tempestività dell’intervento.   
E’ nell’ottica di tale esigenza di collaborazione che va letta la previsione da parte del decreto del Ministero delle Comunicazioni dell’8.01.2007, secondo cui i providers sono tenuti a dotarsi di sistemi in grado di oscurare i siti che diffondano, distribuiscano o facciano commercio di immagini pedopornografiche. L’oscuramento dovrà avvenire entro 6 ore dalla comunicazione ricevuta dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia.


Strumento moderno: tutela del minore come soggetto vulnerabile
I tradizionali (e moderni) istituti del processo penale minorile - tra cui la messa alla prova, l’irrilevanza penale del fatto e il perdono giudiziale - attribuiscono importanza al progetto educativo finalizzato al reinserimento sociale del minore. 
Oggi avvertiamo l’esigenza di aggiornare questo primo livello di intervento (imputato-centrico) con la tutela del minore-vittima del reato in base agli indirizzi del diritto sovranazionale
È questo un punto al centro del dibattito in questo momento storico nel quale una grande attenzione è riservata alla tutela dei soggetti vulnerabili, fuori e dentro il processo penale. 

Recepimento numerose direttive a tutela delle vittime
Ø d. lgs. del 4 marzo 2014, n. 24: recepimento della direttiva 2011/36/UE relativa alla prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e protezione delle vittime. Art. 1: ampliamento della definizione di vulnerabilità sulla base di una valutazione individuale della vittima in cui rientrano minori (anche stranieri non accompagnati), anziani, disabili, donne (in particolare se in gravidanza), genitori singoli con figli minori, persone con disturbi psichici, persone che hanno subito gravi forme di violenza fisica e psicologica; art. 2: riformulati i reati di riduzione e mantenimento in schiavitù (artt. 600 e 601 c.p.) in linea con la direttiva, estendendo la fattispecie criminosa alla costrizione al compimento di attività illecite e al prelievo di organi e rendendo punibile anche la condotta attuata mediante approfittamento di una situazione di vulnerabilità; art. 3: incidente probatorio in modalità protetta esteso anche ai maggiorenni in particolare vulnerabilità.

Ø d. lgs. 4 marzo 2014, n. 32: recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali come strumenti per dare attuazione al giusto processo.
Diritto all’assistenza gratuita di un interprete per comprendere l’accusa e per comunicare con il difensore; traduzione gratuita può essere disposta dal giudice quando è essenziale per comprendere le accuse.

Ø d. lgs. 4 marzo 2014, n. 39: attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e della pornografia minorile.
- ulteriori aggravanti per prostituzione e pornografia minorile, corruzione di minorenni e turismo minorile se fatti commessi da persone riunite o se deriva al minore pregiudizio particolare gravità;
- aggravante specifica se i predetti reati, e quelli di violenza sessuale, anche con minorenne e di gruppo, siano commessi con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche


Convenzione di Lanzarote recepita con la legge 1 ottobre 2012, n. 172.
Inasprimento pene: sanzione 6-12 anni per prostituzione minorile vera e propria: reclutamento o induzione, organizzazione o trarre profitto da attività prostitutiva di minorenne; pena 1-6 anni per rapporti a pagamento di chi compie atti sessuali con minore tra 14-18 anni in cambio danaro o altra utilità.
Introduzione nuovi reati in chiave preventiva: art. 414 bis c.p. ('Pedofilia e pedopornografia culturale') che punisce con la reclusione da 3-5 anni chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, istiga a commettere reati di prostituzione minorile, di pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico, di violenza sessuale nei confronti di bambini e di corruzione di minore. Alla medesima pena sarà sottoposto anche chi, 'pubblicamente, fa apologia di questi delitti'; art. 609 undecies c.p. (“Adescamento di minorenni – groomin”'), che stabilisce che per «adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione e che tale condotta sia punita con la pena da uno a tre anni; sempre per colpire le condotte di preparazione alla prostituzione, il nostro codice penale punisce anche le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, con pena 6-12 anni.

Ø d. lgs.  15 dicembre 2015, n. 212: “Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI2012/29/UE” che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.
La novità sta nel potenziamento delle garanzie processuali delle persone offese di pari passo con la definizione di vulnerabilità della vittima in base alle sue condizioni soggettive (non solo età e sesso ma anche la condizione di dipendenza affettiva dall'autore del reato o la difficoltà con la lingua italiana) ed alle modalità del fatto (violenza, odio razziale o tratta degli esseri umani).
Con questa novella viene recepito l’invito, rivolto agli Stati membri dalla direttiva, ad uniformare i criteri atti a riconoscere lo status di vittima vulnerabile evitando qualsiasi automatismo e valorizzando, piuttosto, un tipo di valutazione fondata sulle caratteristiche della persona offesa e del caso concreto: ai sensi del nuovo art. 90-quater c.p.p. “la condizione di particolare vulnerabilità è desunta, oltre che dall’età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede, e si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall’autore del reato”.
Recepito il principio della direttiva per cui quanto prima interviene l'accertamento della condizione di debolezza e di difficoltà della vittima tanto più efficaci saranno le misure di tutela da adottare: ciò consente la libertà di espressione della vittima nel processo e una prevenzione ancor più incisiva nei confronti delle situazioni di vittimizzazione c.d. secondaria.
Viene così data attuazione al duplice scopo perseguito dalla direttiva 2012/29/UE: individuare sia modalità di protezione della vittima da interferenze esterne e contatti con l'autore del reato, sia modalità di tutela che consentano alla persona offesa vulnerabile di prendere parte al processo senza dover scontare le conseguenze negative derivabili da una sua testimonianza.
Si modifica la disciplina dell’incidente probatorio e della prova testimoniale attraverso modalità protette, disponendo l’applicazione delle specifiche tutele ivi previste in tutti casi in cui si proceda all’esame di una vittima vulnerabile, indipendentemente dal catalogo dei reati presupposti che fino ad oggi ne legittimava l’adozione.

Tra i punti salienti della nuova tutela:
·        Informazioni sulle condotte transattive e sulle facoltà nei casi in cui imputato ricorra alla sospensione del procedimento con messa alla prova ovvero per esclusione della punibilità per tenuità del fatto;
·        Obbligatoria riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità;
·        In materia di interpretariato e traduzioni si prevedono, come accade per l’imputato, forme analoghe di assistenza per la vittima;
·        Generalizzazione per le persone offese vulnerabili di cautele da parte del giudice (ausilio psicologico; incidente probatorio su richiesta del PM o della persona vulnerabile; applicazione dell’art. 190 bis c.p. con limitazione al reingresso in dibattimento di chi abbia già reso dichiarazioni accusatorie in contraddittorio).

Fabrizio Giulimondi




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