lunedì 16 ottobre 2017

"SCHEMA SUL FENOMENO DELLA CONTRAFFAZIONE COMMERCIALE"


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Concetti fondamentali
ü  Partendo dall’art. 41 Cost, il quale garantisce la LIBERTÀ DI INIZIATIVA ECONOMICA, deve favorirsi il corretto dispiegarsi della concorrenza, quale strumento indispensabile per la crescita del Paese ed il rafforzamento del tessuto produttivo.
Concorrenza sleale si pone quale punto di rottura del circolo virtuoso, à iniziativa economica à incremento Pil à occupazione.
ü  Il compito del legislatore è quello, dunque, di dotare gli operatori del mercato di strumenti utili e rapidi, per ottenere la tutela necessaria alla concretizzazione del principio indicato dalla Costituzione.
ü  L’esigenza à è necessario che le imprese nazionali detengano quote significative di proprietà industriale, e cioè quote sufficienti quanto meno a fronteggiare adeguatamente il vantaggio competitivo che imprese di altri Paesi acquisiscono a loro volta attraverso l'esercizio dei diritti di proprietà industriale. Sotto questo profilo il recupero della competitività delle imprese nazionali è, e rimane, subordinato all'incremento della capacità d'innovazione delle imprese suddette nel campo della ricerca tecnologica, del design industriale, del marketing creativo e della capacità di consolidare valori aziendali d'immagine e di avviamento commerciale mediante segni distintivi dotati di rinomanza mondiale, non solo e non tanto perché appartenenti a grandi imprese ma perché appartenenti ad imprese capaci di produrre ed esportare in tutto il mondo beni e servizi di alta qualità. Sotto questo profilo non è difficile comprendere che la riorganizzazione normativa e gestionale della
ü  Proprietà Industriale in Italia può costituire un efficace strumento per il mantenimento e, se possibile, per il potenziamento delle aree di eccellenza che caratterizzano l'economia nazionale, come sono – ad esempio – i settori della moda, dell'arredamento, dell'oreficeria, delle calzature, del tessile ecc. ecc.
ü  Assicurare una giustizia rapida e specializzata à TRIB. IMPRESE à Riforma Giust. 2014



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NOVITA’ NORMATIVE:

·       RISOLUZIONE BIPARTISAN del 13 SETTEMBRE APPROVATA ALLA CAMERA E SU CUI IL GOVERNO HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE con cui si sollecita il governo a intervenire contro la CONTRAFFAZIONE ONLINE, PROMUOVENDO APPOSITE regolamentazioni in sede nazionale e internazionale.

·     LEGGE CONCORRENZA 124/2017
NEWS OTTOBRE 2017:
---- STIME OCSE 2016: PRODOTTI CONTRAFFATTI RAPPRESENTANO IL 2,5% DEL COMMERCIO MONDIALE, VALORE CIRCA 400 MILIARDI DI EURO
-- IN SARDEGNA IL MISE HA RILEVATO CHE IL FENOMENO DELLA CONTRAFFAZIONE E’ IN CRESCITA.
NEL 2016 3.462 sequestri nell’Isola, con STIME IN AUMENTO NEL 2017 TRA IL 4 ED IL 6%
--- A GENOVA CIRCA 800 SEQUESTRI DI MERCE CONTRAFFATTA
AUMENTO MONDIALE FARMACI CONTRAFFATTI,
NEL 2015 CIRCA 3000 CASI
IN ITALIA, PERÒ, POCHI CASI DI FARMACI CONTRAFFATTI, non c’è pericolo per la salute pubblica.

---BARI: Alleanza Polizia Municipale-Ufficio Dogane contro la contraffazione: "Più controlli e un tavolo permanente" Bari 10 ottobre 2017


La pericolosità della contraffazione “I delitti di contraffazione, se realizzati in forma organizzata, costituiscono invero attività criminose produttive di enormi profitti, a loro volta in grado di alimentare flussi finanziari impiegati nella conduzione di imprese commerciali, collegate ai sodalizi di tipo mafioso”.
“Se […] l’attività criminale si va ad intrecciare – come nel caso della vendita di prodotti contraffatti – ad una dimensione di tipo commerciale, perde importanza l’aspetto del controllo del territorio che caratterizza principalmente le organizzazioni mafiose o di tipo mafioso, ed acquista viceversa rilievo il momento della flessibilità delle strutture che servono ad organizzare una commercializzazione su larga scala.
[Abbiamo a che fare con] una criminalità organizzata che si espande nel mondo, mutando pelle, anche perché – specie all’estero – non conviene mostrare nel breve periodo il volto della violenza, rischiando reazioni immediate da parte degli apparati istituzionali”.
Pietro Grasso

DATI
Risultati immagini per contraffazione fotoLa dimensione del fenomeno in Italia à Secondo quanto riportato dall’
ULTIMO RAPPORTO CENSIS, si stima che il mercato del falso nel nostro Paese genera un «fatturato» di 6 miliardi e 535milioni di euro. I settori più colpiti dalla contraffazione sono l'abbigliamento e gli accessori (2 miliardi e 243 milioni di euro, pari al 34,3% dell'intero valore), il comparto cd, dvd e software (1 miliardo e 786 milioni di euro, il 27,3% del totale) e i prodotti alimentari (poco più di un miliardo di euro, pari al 15,8% del totale). La stima emerge da una ricerca realizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con il Censis sull'impatto della contraffazione sul sistema-Paese.
L'impatto della contraffazione sull'economia nazionale è pesantissimo.
Se i prodotti contraffatti fossero realizzati e commercializzati sul mercato legale si avrebbero 17,7 miliardi di euro di produzione aggiuntiva, con conseguenti 6,4 miliardi di valore aggiunto. La produzione aggiuntiva genererebbe acquisti di materie prime, semilavorati e servizi dall'estero per un valore delle importazioni pari a 5,6 miliardi di euro. E la produzione legale delle merci assorbirebbe 105mila lavoratori regolari occupati a tempo pieno.
La contraffazione comporta anche pesanti perdite per il bilancio dello Stato in termini di MANCATI INTROITI FISCALI. Riportare sul mercato legale la produzione delle merci contraffatte significherebbe garantire un gettito fiscale aggiuntivo per le casse dello Stato, tra imposte dirette e indirette, di 5 miliardi e 280 milioni di euro, considerando tutte le fasi della catena di produzione.
Per tutti i settori, ad eccezione dei medicinali, si registra una contrazione del fatturato della contraffazione rispetto al 2010. Il protrarsi della crisi spinge i consumatori ad adottare strategie di contenimento delle spese anche quando si tratta di merci fake. C'è un «effetto deflazione» anche nel comparto del falso, con un abbassamento dei prezzi dei prodotti contraffatti venduti in strada. Il valore medio unitario degli articoli sequestrati dalle Dogane e dalla Guardia di finanza si è ridotto negli ultimi cinque anni da 13 a 10,7 euro (-17,7%).
Non è in diminuzione il fenomeno della contraffazione e l'abitudine dei consumatori ad acquistare merci false, quindi, ma si è verificata una flessione dei prezzi, per andare incontro alle ridotte disponibilità di spesa dei clienti.

Conseguenze à Gli effetti negativi del fenomeno sono molteplici e incidono su differenti interessi, pubblici e privati. La “contraffazione” provoca, infatti:
            a. un danno economico per le imprese connesso alle mancate vendite, alla riduzione del fatturato, alla perdita di immagine e di credibilità, alle rilevanti spese sostenute per la tutela dei diritti di privativa industriale a scapito degli investimenti e di iniziative produttive (numerose imprese si avvalgono dell’aiuto di agenzie investigative).
Un danno rilevante ne consegue per l’intera industria del settore che, investendo considerevoli risorse economiche nella ricerca e nelle invenzioni, si vede usurpare una notevole fetta di mercato a causa del regime di concorrenza sleale generato dai prezzi ridotti dei prodotti contraffatti e/o piratati.
L’immissione sul mercato e la commercializzazione, mediante lo sfruttamento dell’immagine e della notorietà raggiunte da alcune imprese grazie a cospicui investimenti pubblicitari, di prodotti ad alto valore aggiunto ed a prezzi notevolmente ridotti, ha determinato una situazione di concorrenza sleale nei confronti delle imprese titolari dei diritti di privativa industriale;
            b. un danno e/o un pericolo per il consumatore finale, connesso alla sicurezza intrinseca dei prodotti, specie in alcuni settori come quello farmaceutico (preparati contraffatti hanno cagionato la morte di pazienti), automobilistico (ricambi non originali hanno provocato incidenti mortali) ed alimentare (con intossicazioni di varia natura).
La contraffazione, infatti, determina un inganno ai danni dei consumatori in quanto viene svilita la funzione tipica del marchio che è quella di garantire l’origine commerciale dei prodotti (cd. funzione distintiva).
Attraverso tale raggiro subisce detrimento anche una delle funzioni economiche del marchio, quale quella diretta a garantire la qualità dei prodotti a vantaggio dei consumatori, i quali ricollegano ad un dato segno distintivo un giudizio di apprezzamento qualitativo.
I consumatori sono in definitiva vittime più o meno consapevoli di tali fenomeni.
Come è stato osservato dalla Commissione Europea nella relazione alla proposta di direttiva sull’enforcement “in genere la contraffazione e la pirateria sono accompagnate da una truffa deliberata ai danni del consumatore sulla qualità che questi ha diritto di aspettarsi da un prodotto caratterizzato, ad esempio, da un marchio famoso”.
I prodotti contraffatti e pirata sono infatti fabbricati solitamente nel più completo disprezzo delle norme sulla sicurezza volte a salvaguardare i consumatori.
Tali merci inoltre non sono sottoposte ai controlli effettuati dalle autorità competenti e non rispettano le norme minime di qualità.
Se poi i prodotti contraffatti o pirata sono acquistati al di fuori dei legittimi canali commerciali sarà di solito impossibile per il consumatore accedere ai servizi post-vendita o beneficiare di alcuna forma di garanzia, né tanto meno potrà usufruire di rimedi efficaci in caso di danni causati dal prodotto acquistato.
Le merci contraffatte, inoltre, possono mettere in serio e reale 
pericolo la salute del consumatore o minacciarne la sua sicurezzasi pensi per esempio agli effetti che possono causare la contraffazione di alimenti, di medicinali, di cosmetici o i rischi che possono derivare da giocattoli o pezzi di ricambio di automobili contraffatti.
Ne consegue, che le disposizioni volte a contrastare la contraffazione riguardano, sia pur mediatamente, anche i consumatori, ed integrano le normative comunitarie esplicitamente dettate a tutela della salute, della sicurezza e degli interessi del consumatore.
Pertanto, una efficace lotta alla contraffazione ed alla pirateria non potrà che portare vantaggi anche per i consumatori, i quali, a loro volta, dovrebbero sviluppare un interesse personale volto ad impedire l’espandersi di tali fenomeni per loro stessi pregiudizievoli;
            c. un danno sociale connesso allo sfruttamento di soggetti deboli (disoccupati o, prevalentemente, cittadini extracomunitari) assoldati attraverso un vero e proprio racket del lavoro nero, con evasioni contributive e senza coperture assicurative ed alla conseguente perdita di posti di lavoro.
I danni che le imprese subiscono a causa della contraffazione, infatti, si riflettono anche sul numero dei posti di lavoro da esse offerti: la stima, secondo INDICAM, dei
posti di lavoro persi negli ultimi 10 anni a livello mondiale è di 270MILA, di cui 125 mila circa nella sola Unione europea;
            dun danno all’Erario pubblico attraverso l’evasione dell’I.V.A. e delle imposte sui redditi.
La commercializzazione di prodotti contraffatti, infatti, avviene attraverso un circuito parallelo a quello convenzionale, in totale evasione delle imposte dirette e indirette.
            e. un danno al mercato consistente nell’alterazione del suo funzionamento attraverso una concorrenza sleale basata sui minori costi di produzione.
L’innovazione rappresenta uno dei principali vettori di crescita duratura per le imprese e di prosperità economica per l’intera collettività.
Le imprese devono costantemente migliorare o rinnovare i propri prodotti se vogliono conservare o conquistare quote di mercato.
La contraffazione causa agli operatori una perdita di fiducia nel mercato come spazio per lo sviluppo delle loro attività e per la tutela dei loro diritti.
Questa situazione ha come conseguenza di scoraggiare i creatori e gli inventori, mettendo in pericolo l’innovazione e la creazione oltre che la competitività delle imprese;
            f. il re-investimento degli ingenti profitti ricavati da questa attività illecita in altrettanto proficue attività delittuose (edilizia, droga, armi) da parte di organizzazioni malavitose.
Infatti, solo una piccola parte dei guadagni rimane nelle tasche dei soggetti dell’ultimo anello della filiera, rappresentata prevalentemente da cittadini.
            gun problema culturaleNon credo vi siano consumatori ignari […] Diciamo che non c’è una percezione che la contraffazione sia un reato, e che sia un reato grave. È considerata una pratica forse non del tutto legittima, ma in una scala di valori di varie legittimità è considerata a livello molto basso”.Lino Busà - Presidente S.O.S. Impresa


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AZIONI DI CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONE

-> Tribunali delle Imprese

à Patti per la Sicurezza. Una recente analisi sui Patti stipulati in Italia tra il 2007 e il 2009, promossi dai Comuni e dal Ministero dell’Interno con il coinvolgimento di altre istituzioni locali, mostra come in essi uno spazio rilevante sia attribuito al tema della contraffazione. La problematica relativa alla contraffazione delle merci e alla distribuzione di esse tramite commercio ambulante risulta essere la più citata, riguardando il 40,5% dei documenti analizzati.
• Protocolli anti-contraffazionePromossi da Comuni e Prefetture, per rafforzare la collaborazione tra Istituzioni e Associazioni di categoria per creare un vero e proprio "fronte istituzionale e sociale unitario" capace di attivare mirate strategie, volte a garantire la sicurezza dei prodotti a tutela della concorrenza
e dei consumatori, fermo restando il prioritario impegno, da parte delle Forze dell'Ordine, nel perseguimento delle organizzazioni criminali che organizzano e sfruttano la filiera della produzione e della commercializzazione illecita di prodotti
• Campagne di informazioneUn ruolo rilevante è quello attribuito alla comunicazione e all’informazione della cittadinanza, da svolgersi in sinergia con altri attori istituzionali.
• Io non voglio il falso. Le potenzialità insite in questo ruolo sono ben evidenti nella campagna “io non voglio il falso” che, nata da un protocollo d’intesa tra la Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico e le principali associazioni dei consumatori in Italia, ha coinvolto un insieme di Comuni rilevanti per qualità e quantità, e diffusi sull’intero territorio nazionale: da Milano a Roma, a Frascati, fino a Lecce e Otranto. 
• La chiave dell’efficacia dell’intervento in materia di contrasto alla contraffazione risiede nel coordinamento tra la stessa Polizia Locale e la polizia giudiziaria (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza). Questo consente di realizzare una efficace azione integrata di contrasto della distribuzione su strada e, al contempo, di investigazione circa l’intera filiera della contraffazione.

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QUADRO NORMATIVO
Il codice doganale europeo assicura uniformità di norme per tutti gli Stati membri. 


D.Lgs. 10 febb.2005 n.30. Il Codice della proprietà Industriale (CPI)
L’intervento del 2005 semplifica il quadro generale del diritto industriale e quindi anche il CPI.
Il nuovo Codice dei diritti di proprietà industriale ha  abrogato in blocco, non meno di 40 leggi (o norme di leggi) ed innumerevoli provvedimenti di altro tipo. La semplificazione normativa è stata così certamente conseguita ma non soltanto sul piano quantitativo bensì anche su quello qualitativo della unificazione del linguaggio e, soprattutto, della ricostruzione dei nessi sistematici.
Il D.lgs n. 131/2010 introduce una numerosa serie di modifiche al Codice della Proprietà Industriale (C.P.I.)
La parte più innovativa dell’intervento ha riguardato le tutele giurisdizionali per la protezione di brevetti e marchi con l’introduzione di nuovi strumenti, quale la consulenza tecnica preventiva, per arrivare a decisioni rapide e giuste fondate su un esteso contraddittorio anche nelle fasi iniziali del contenzioso. Tra le altre innovazioni vi è la conferma dell’azione di accertamento negativo della presunta contraffazione per consentire a chi teme di essere attaccato ingiustamente per contraffazione di poter verificare le sue presunte certezze operative. I risultati ottenuti in questa fase di consulenza tecnica preventiva dovranno poi dare luogo all’avvio del processo di merito entro un mese dalla sua conclusione, per evitare che il risultato ottenuto possa risultare inefficace.
In particolare, consulenza tecnica preventiva – descrizione e sequestro à Artt. 128 e 129 CPI - 
Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere la descrizione o il sequestro ed anche il sequestro subordinatamente alla descrizione, di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione. I procedimenti di descrizione e di sequestro sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari, in quanto compatibili e non derogate dal CPI.
Nella medesima ottica è la modifica all'art. 120 in cui si stabilisce che le regole di giurisdizione e competenza di cui al presente articolo si applicano altresì alle azioni di accertamento negativo anche proposte in via cautelare, per consentire a chi teme di essere in violazione di diritti altrui di avere in tempi brevi certezza sulle proprie possibilità operative.

Riforma Giustizia 2014, punto n.3- Commissione Berruti
Magistratura ed impresa: le sezioni specializzate. 

Il Decreto Legge n. 1/2012, convertito con Legge n. 27/2012, ha introdotto nel nostro sistema giudiziario le Sezioni Specializzate in materia di Impresa, comunemente dette Tribunali delle Imprese.
Le “vecchie” Sezioni specializzate erano in numero di dodici in tutto il territorio nazionale; le nuove” Sezioni specializzate in materia di Impresa, invece, dovrebbero essere in numero di ventuno e disegnano una competenza “per territorio”concentrata, tendenzialmente, su base regionale.
Altra scelta fortemente innovativa operata dal Legislatore con l’istituzione del Tribunale delle Imprese riguarda la competenza “per materia” delle “nuove” Sezioni Specializzate in materia di Impresa, che si fonda essenzialmente su 
pochi gruppi di materie: la proprietà industriale ed intellettuale, la concorrenza, la materia societaria e gli appalti pubblici di rilevanza comunitaria.
Sono, infatti, devolute alla competenza delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa:
ü  le controversie in materia di proprietà industriale (marchi e brevetti d’invenzione) e di concorrenza sleale c.d. interferente
ü  le controversie in materia di diritto d’autore (creazione e sfruttamento delle opere dell’ingegno, ad esempio, film, opere teatrali, opere letterarie, musica, canzoni, fotografie artistiche); 
ü  le controversie relative alla violazione della normativa antitrust nazionale (art. 33, secondo comma, Legge 10 ottobre 1990 n. 287),che tutela la concorrenza ed il mercato, e sanziona le intese, l’abuso di posizione dominante e le operazioni di concentrazione tra imprese, quando determinano un’alterazione del funzionamento del mercato che nuoce all’economia ed agli interessi dei consumatori (costretti, ad esempio, ad acquistare beni o servizi a prezzi superiori);
ü  le controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea (artt. 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; si tratta delle violazioni che interessano l’intero territorio della Comunità Europea e non il territorio del singolo Stato membro); 
ü  le controversie relative a contratti pubblici di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una società di capitali, laddove sussista la giurisdizione del giudice ordinario (si tratta di appalti di lavori, fornitura di beni e servizi di rilevante valore economico). 
ü  La materia “societaria”, per tale intendendosi non solo le “cause” ma anche i “procedimenti” e quindi tutta l’area dei procedimenti di volontaria giurisdizione non indicati nell’originaria formulazione del decreto legge, relativa alle società per azioni,  alle società in accomandita per azioni, ma anche alle società a responsabilità limitata, alle società cooperative ed alle società europee (art. 3 d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 come modificato dalla legge 24 marzo 2012, n. 27). 
ü  Restano, invece, escluse dalla competenza delle Sezioni Specializzate (a meno che non vi sia "attrazione" ai sensi dell'art. 2 comma 2 D.Lgs. n. 2003/168 come modificato dalla Legge n. 27/2012), le controversie relative alle società di persone, salvo il caso che queste “esercitino o siano sottoposte a direzione e coordinamento” di - o da parte di -  società di capitali e cooperative.  
Sono devolute alle  neocostituite Sezioni Specializzate, tutte le controversie in materia di concorrenza sleale (“pura” e “non pura”) e dunque anche quelle che non interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale (cfr. art. 134, comma 1, C.P.I.) e quelle concernenti la pubblicità ingannevole e comparativa di cui al D.lgs. n. 145/2007 (art. 8) nella quali è preminente il profilo della  tutela delle imprese. (ampliamento competenze)
Il legislatore delegato intende risolvere i problemi sorti in ordine alla portata della devoluzione alle Sezioni Specializzate delle cause connesse, essendosi largamente discusso sul significato da dare all’espressione “materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni  specializzate”, contenuta nell’art. 134, comma 1, C.P.I., e sul paventato  rischio che la forza attrattiva della competenza per materia incrementi il carico di contenzioso, con ricadute negative sulle finalità acceleratorie della riforma (preoccupazione, francamente, eccessiva).
Ultima annotazione, di natura processuale, circa il “rito” applicabile alle controversie trattate dalle Sezioni Specializzate in materia di Impresa, considerato che le “vecchie sezioni” prevedevano espressamente la riserva di collegialità per tutte le cause.

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ESEMPIO CONCRETO
Facciamo un esempio concreto di concorrenza sleale (o presunta tale).
Il problema Cina: luci ed ombre à- Persistono in Cina condizioni di vita e di lavoro che oggettivamente danno dei vantaggi rispetto ai concorrenti internazionaliNon si tratta ovviamente di legittime capacità produttive o specializzazioni industriali ma di un "dumping sociale" che getta ombre sulla genuinità della sfida cinese. Le critiche degli osservatori si basano su molteplici aspetti della struttura economica e sociale, come la diffusa violazione degli Ipr (Intellectual property rights), il rigidissimo controllo del mercato del lavoro, una scarsa attenzione agli standard ambientali, l'assenza dello yuan dal mercato dei cambi che contrasta con l'integrazione economica del Paese.
Sanzioni od innovazioni àL'emersione della Cina come potenza economica mondiale ha ricevuto un'attenzione eclatante quando più immediate sono diventate le ripercussioni sull'industria italiana. Soprattutto le valutazioni dell'ingresso del Paese asiatico nel Wto sembrano essere rovesciate: dalla speranza di un'apertura del mercato cinese si è passati al timore di un'invasione delle merci cinesi. Se l'eliminazione delle barriere appariva il viatico per la conquista di milioni di consumatori, ora il suo reciproco, cioè la possibilità di ergerle a propria difesa, viene meno proprio per le regole del Wto.
La Cina rispetto all'Italia si presenta dunque con una articolazione di letture analitiche. Essa rappresenta contemporaneamente concorrenza, opportunità e minaccia. Da queste opzioni derivano le differenti proposte dalle sfere istituzionale, economica ed imprenditoriale. La profondità del problema ha provocato I'impellenza delle soluzioni. La maggioranza degli addetti ai lavori si è espressa per una soluzione negoziale con la Cina e per l'adozione di interventi in linea con gli accordi multilaterali che potessero proteggere l'industria nazionale da concorrenza sleale. II primo strumento è di competenza governativa e gli auspici vanno verso un controllo più severo delle regole internazionali: la lotta alla contraffazione, l'obbligatorietà delle etichette per le merci di importazione, l'apertura alla concorrenza, la trasparenza negli appalti pubblici, la riduzione dei sussidi al l'esportazione.
Sul versante interno le richieste sono per misure di maggiore controllo alle dogane(contro le contraffazioni o le importazioni senza certificati d'origine) ed anche per l'imposizione di misure unilaterali, come i dazi e le quote su selezionate importazioni cinesi. II Wto impedisce che un singolo paese eserciti ritorsioni commerciali nei confronti di altri membri. Esiste invece la possibilità di ricorrere al Wto per essere autorizzati ad applicare delle sanzioni contro un altro membro che abbia violato le regole dell'Organizzazione. Inoltre il protocollo di adesione della Cina contempla la possibilità di richiedere misure di protezione, anche di dazi e quote, per prodotti colpiti dalla concorrenza cinese. Tali misure sono state già concesse in precedenti occasioni dopo un'indagine della Commissione e dopo la ricerca di una soluzione con le autorità cinesi, tese ad esempio ad una restrizione volontaria delle esportazioni.
AI di là comunque dell'asprezza delle misure da adottare è forte e comune la convinzione che l'approccio debba attingere più dall'economia che dalla legge. L'imposizione di misure unilaterali può rimandare il problema ma non risolverlo. Se si vogliono intercettare alcune delle possibilità offerte è opportuno che prevalga la giusta priorità da assegnare alla Cina. Ciò significa cogliere di quel mercato le specificità - e talvolta le ostilità - per poterle controllare senza doverne rimanere vittima.

Fabrizio Giulimondi

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