Concetti
fondamentali
ü Partendo dall’art. 41 Cost, il quale garantisce la LIBERTÀ DI INIZIATIVA
ECONOMICA, deve
favorirsi il corretto dispiegarsi della concorrenza, quale strumento indispensabile per
la crescita
del Paese ed il rafforzamento del tessuto produttivo.
Concorrenza
sleale si pone quale punto di rottura del circolo virtuoso, à iniziativa
economica à incremento Pil à occupazione.
ü Il compito del legislatore è quello,
dunque, di dotare gli operatori del mercato di strumenti utili e rapidi, per
ottenere la tutela necessaria alla concretizzazione del principio indicato
dalla Costituzione.
ü L’esigenza à è
necessario che le imprese nazionali detengano quote significative di
proprietà industriale, e cioè quote sufficienti quanto meno a fronteggiare
adeguatamente il vantaggio competitivo che imprese di altri Paesi
acquisiscono a loro volta attraverso l'esercizio dei diritti di proprietà
industriale. Sotto questo profilo il recupero della competitività delle imprese
nazionali è, e
rimane, subordinato
all'incremento
della capacità d'innovazione delle imprese suddette nel campo della ricerca
tecnologica, del design industriale, del marketing creativo e della capacità di consolidare valori
aziendali d'immagine e di avviamento commerciale mediante segni distintivi
dotati di rinomanza mondiale,
non solo e non tanto perché appartenenti a grandi imprese ma perché
appartenenti ad imprese capaci di produrre ed esportare in tutto il mondo
beni e servizi di alta qualità. Sotto questo profilo non è difficile comprendere
che la riorganizzazione normativa e gestionale della
ü Proprietà
Industriale in
Italia può costituire un efficace strumento per il mantenimento e, se
possibile, per il potenziamento delle aree di eccellenza che caratterizzano
l'economia nazionale, come sono – ad esempio – i settori della moda,
dell'arredamento, dell'oreficeria, delle calzature, del tessile ecc. ecc.
ü Assicurare
una giustizia rapida e specializzata à TRIB. IMPRESE à Riforma Giust. 2014
|
NOVITA’ NORMATIVE:
·
RISOLUZIONE BIPARTISAN del 13
SETTEMBRE APPROVATA ALLA CAMERA E SU CUI IL GOVERNO HA ESPRESSO PARERE
FAVOREVOLE con cui si sollecita il governo a intervenire contro
la CONTRAFFAZIONE ONLINE, PROMUOVENDO APPOSITE regolamentazioni in sede nazionale e
internazionale.
· LEGGE
CONCORRENZA 124/2017
NEWS OTTOBRE 2017:
---- STIME OCSE 2016: PRODOTTI CONTRAFFATTI
RAPPRESENTANO IL 2,5% DEL
COMMERCIO MONDIALE, VALORE CIRCA 400 MILIARDI DI EURO
-- IN SARDEGNA IL MISE HA RILEVATO CHE
IL FENOMENO DELLA CONTRAFFAZIONE
E’ IN CRESCITA.
NEL
2016 3.462 sequestri nell’Isola, con STIME IN AUMENTO NEL 2017 TRA IL 4 ED IL 6%
--- A GENOVA CIRCA 800
SEQUESTRI DI MERCE CONTRAFFATTA
AUMENTO
MONDIALE FARMACI CONTRAFFATTI,
NEL
2015 CIRCA 3000 CASI
IN
ITALIA, PERÒ, POCHI CASI DI FARMACI CONTRAFFATTI, non c’è pericolo per la
salute pubblica.
---BARI: Alleanza Polizia Municipale-Ufficio Dogane contro la
contraffazione: "Più controlli e un tavolo permanente" Bari 10
ottobre 2017
La
pericolosità della contraffazione “I delitti di contraffazione, se realizzati in forma
organizzata, costituiscono invero attività criminose produttive di enormi profitti, a loro volta in grado
di alimentare flussi finanziari impiegati nella conduzione di imprese
commerciali, collegate ai sodalizi di tipo mafioso”.
“Se
[…] l’attività criminale si va ad intrecciare – come nel caso della vendita di
prodotti contraffatti – ad una dimensione di tipo commerciale, perde importanza
l’aspetto del controllo del territorio che caratterizza principalmente le
organizzazioni mafiose o di tipo mafioso, ed acquista viceversa rilievo il
momento della flessibilità delle strutture che servono ad organizzare una
commercializzazione su larga scala.
[Abbiamo
a che fare con] una criminalità organizzata che si espande nel mondo, mutando
pelle, anche perché – specie all’estero – non conviene mostrare nel breve
periodo il volto della violenza, rischiando reazioni immediate da parte degli
apparati istituzionali”.
Pietro
Grasso
DATI
ULTIMO RAPPORTO CENSIS, si stima che il mercato del falso
nel nostro Paese genera un
«fatturato» di 6
miliardi e 535milioni di euro. I settori più colpiti dalla contraffazione
sono l'abbigliamento
e gli accessori
(2 miliardi e 243 milioni di euro, pari al 34,3% dell'intero valore), il
comparto cd, dvd e software (1 miliardo
e 786 milioni di euro, il 27,3% del totale) e i prodotti alimentari (poco più di un
miliardo di euro, pari al 15,8% del totale). La stima emerge da una ricerca realizzata dal Ministero
dello Sviluppo Economico in collaborazione con il Censis sull'impatto
della contraffazione sul sistema-Paese.
L'impatto
della contraffazione sull'economia nazionale è pesantissimo.
Se i prodotti contraffatti fossero realizzati e
commercializzati sul mercato legale si avrebbero 17,7 miliardi di euro di produzione
aggiuntiva,
con conseguenti 6,4 miliardi di valore aggiunto. La produzione aggiuntiva
genererebbe acquisti di materie prime, semilavorati e servizi dall'estero per
un valore delle importazioni pari a 5,6 miliardi di euro. E la produzione
legale delle merci assorbirebbe 105mila lavoratori regolari occupati a tempo
pieno.
La contraffazione comporta anche pesanti perdite per il
bilancio dello Stato in
termini di MANCATI INTROITI FISCALI. Riportare sul
mercato legale la produzione delle merci contraffatte significherebbe garantire
un gettito fiscale aggiuntivo per le casse dello Stato, tra imposte dirette e
indirette, di 5 miliardi e 280 milioni di euro, considerando tutte le fasi
della catena di produzione.
Per
tutti i settori, ad eccezione dei medicinali, si registra una contrazione del
fatturato della contraffazione rispetto al 2010. Il protrarsi della crisi
spinge i consumatori ad adottare strategie di contenimento delle spese anche
quando si tratta di merci fake. C'è un «effetto deflazione» anche nel comparto
del falso, con un abbassamento dei prezzi dei prodotti contraffatti venduti in
strada. Il valore medio unitario degli articoli sequestrati dalle Dogane e
dalla Guardia di finanza si è ridotto negli ultimi cinque anni da 13 a 10,7
euro (-17,7%).
Non è in diminuzione il fenomeno della contraffazione e l'abitudine dei
consumatori ad acquistare merci false, quindi, ma si è verificata una flessione dei prezzi, per
andare incontro alle ridotte disponibilità di spesa dei clienti.
Conseguenze à Gli effetti negativi del
fenomeno sono molteplici e incidono su differenti interessi, pubblici e
privati. La
“contraffazione”
provoca, infatti:
a.
un danno economico per le imprese connesso alle mancate vendite,
alla riduzione del
fatturato, alla perdita di immagine e di credibilità, alle rilevanti spese
sostenute per la tutela dei diritti di privativa industriale a
scapito degli investimenti e di iniziative produttive (numerose imprese
si avvalgono dell’aiuto di agenzie investigative).
Un
danno rilevante ne consegue per l’intera industria del settore che, investendo
considerevoli risorse economiche nella ricerca e nelle invenzioni, si vede
usurpare una notevole fetta di mercato a causa del regime di concorrenza sleale
generato dai prezzi ridotti dei prodotti contraffatti e/o piratati.
L’immissione
sul mercato e la commercializzazione, mediante lo sfruttamento dell’immagine e della
notorietà raggiunte da alcune imprese grazie a cospicui investimenti
pubblicitari, di prodotti ad alto valore aggiunto ed a prezzi notevolmente
ridotti, ha determinato una situazione di concorrenza sleale nei confronti
delle imprese titolari dei diritti di privativa industriale;
b. un danno
e/o un pericolo per il consumatore finale, connesso alla sicurezza
intrinseca dei prodotti, specie in alcuni settori come quello farmaceutico
(preparati contraffatti hanno cagionato la morte di pazienti), automobilistico
(ricambi non originali hanno provocato incidenti mortali) ed alimentare (con
intossicazioni di varia natura).
La
contraffazione, infatti, determina un inganno ai danni dei consumatori in
quanto viene svilita la funzione tipica del marchio che è quella di
garantire l’origine commerciale dei prodotti (cd. funzione distintiva).
Attraverso
tale raggiro subisce detrimento anche una delle funzioni economiche del
marchio, quale quella diretta a garantire la qualità dei prodotti a
vantaggio dei consumatori, i quali ricollegano ad un dato segno distintivo un
giudizio di apprezzamento qualitativo.
I consumatori sono in definitiva vittime più o meno
consapevoli di tali fenomeni.
Come
è stato osservato dalla Commissione Europea nella relazione alla proposta di
direttiva sull’enforcement “in genere la contraffazione e la pirateria sono
accompagnate da una truffa deliberata ai danni del consumatore sulla
qualità che questi ha diritto di aspettarsi da un prodotto caratterizzato,
ad esempio, da un marchio famoso”.
I
prodotti contraffatti e pirata sono infatti fabbricati solitamente nel più
completo disprezzo delle norme sulla sicurezza volte a salvaguardare i
consumatori.
Tali
merci inoltre non sono sottoposte ai controlli effettuati dalle
autorità competenti e non rispettano le norme minime di qualità.
Se
poi i prodotti contraffatti o pirata sono acquistati al di fuori dei legittimi
canali commerciali sarà di solito impossibile per il consumatore accedere
ai servizi post-vendita o beneficiare di alcuna forma di garanzia, né tanto
meno potrà usufruire di rimedi efficaci in caso di danni causati dal prodotto
acquistato.
Le
merci contraffatte, inoltre, possono mettere in serio e reale
pericolo la salute del
consumatore o
minacciarne la sua sicurezza: si pensi per esempio agli effetti
che possono causare la contraffazione di alimenti, di medicinali, di cosmetici
o i rischi che possono derivare da giocattoli o pezzi di ricambio di automobili
contraffatti.
Ne
consegue, che le disposizioni volte a contrastare la contraffazione riguardano,
sia pur mediatamente, anche i consumatori, ed integrano le normative
comunitarie esplicitamente dettate a tutela della salute, della sicurezza e
degli interessi del consumatore.
Pertanto,
una efficace lotta alla contraffazione ed alla pirateria non
potrà che portare vantaggi anche per i consumatori, i quali, a loro
volta, dovrebbero sviluppare un interesse personale volto ad impedire
l’espandersi di tali fenomeni per loro stessi pregiudizievoli;
c. un
danno sociale connesso allo sfruttamento
di soggetti deboli (disoccupati
o, prevalentemente, cittadini extracomunitari) assoldati attraverso un vero e
proprio racket del lavoro nero, con evasioni contributive e senza coperture
assicurative ed alla conseguente perdita di posti di lavoro.
I
danni che le imprese subiscono a causa della contraffazione, infatti, si
riflettono anche sul numero dei posti di lavoro da esse offerti: la stima, secondo INDICAM,
dei
posti di lavoro persi negli ultimi 10 anni a livello mondiale
è di 270MILA,
di cui 125 mila circa nella sola Unione europea;
d. un
danno all’Erario pubblico
attraverso l’evasione dell’I.V.A. e delle imposte sui redditi.
La
commercializzazione di prodotti contraffatti, infatti, avviene attraverso un circuito
parallelo a quello convenzionale, in totale evasione delle imposte dirette e
indirette.
e. un
danno al mercato consistente
nell’alterazione del suo funzionamento attraverso una concorrenza
sleale
basata
sui minori costi di produzione.
L’innovazione
rappresenta uno dei principali vettori di crescita duratura per le imprese e di
prosperità economica per l’intera collettività.
Le
imprese devono costantemente migliorare o rinnovare i propri prodotti se
vogliono conservare o conquistare quote di mercato.
La
contraffazione causa agli operatori una perdita di fiducia nel mercato come
spazio per lo sviluppo delle loro attività e per la tutela dei loro diritti.
Questa
situazione ha come conseguenza di scoraggiare i creatori e gli inventori, mettendo
in pericolo l’innovazione e la creazione oltre che la competitività delle
imprese;
f. il
re-investimento degli ingenti profitti ricavati da questa
attività illecita in
altrettanto proficue attività delittuose (edilizia, droga, armi) da parte di
organizzazioni malavitose.
Infatti,
solo una piccola parte dei guadagni rimane nelle tasche dei soggetti
dell’ultimo anello della filiera, rappresentata prevalentemente da cittadini.
g. un
problema culturale: “Non credo vi siano consumatori ignari […] Diciamo
che non c’è una
percezione che la contraffazione sia un reato, e che sia un reato
grave. È considerata una pratica forse non del tutto legittima, ma in una scala
di valori di varie legittimità è considerata a livello molto basso”.- Lino
Busà - Presidente S.O.S.
Impresa
AZIONI DI CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONE
-> Tribunali delle Imprese
à Patti
per la Sicurezza.
Una recente analisi sui Patti stipulati in Italia tra il 2007 e il 2009, promossi dai Comuni e dal
Ministero dell’Interno con il coinvolgimento di altre istituzioni
locali, mostra come in essi uno spazio rilevante sia attribuito al tema della
contraffazione. La problematica relativa alla contraffazione delle merci e alla
distribuzione di esse tramite commercio ambulante risulta essere la più citata,
riguardando il 40,5% dei documenti analizzati.
• Protocolli anti-contraffazione. Promossi da Comuni e Prefetture,
per rafforzare la collaborazione tra Istituzioni e Associazioni di categoria
per creare un vero e proprio "fronte istituzionale e sociale
unitario" capace di attivare mirate strategie, volte a garantire la
sicurezza dei prodotti a tutela della concorrenza
e
dei consumatori, fermo restando il prioritario impegno, da parte delle Forze
dell'Ordine, nel perseguimento delle organizzazioni criminali che organizzano e
sfruttano la filiera della produzione e della commercializzazione illecita di
prodotti
• Campagne di informazione. Un
ruolo rilevante è quello attribuito alla comunicazione e
all’informazione della cittadinanza, da svolgersi in sinergia con
altri attori istituzionali.
• Io
non voglio il falso. Le potenzialità insite in questo ruolo sono ben
evidenti nella campagna “io non voglio il falso” che, nata da un protocollo
d’intesa tra la Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio
italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico e le
principali associazioni dei consumatori in Italia, ha coinvolto un insieme di
Comuni rilevanti per qualità e quantità, e diffusi sull’intero territorio
nazionale: da Milano a Roma, a Frascati, fino a Lecce e Otranto.
•
La chiave dell’efficacia dell’intervento in materia di contrasto alla
contraffazione risiede nel coordinamento tra la stessa Polizia Locale e la polizia giudiziaria (Polizia,
Carabinieri, Guardia di Finanza). Questo consente di realizzare una
efficace azione integrata di contrasto della distribuzione su
strada e, al contempo, di investigazione circa l’intera filiera
della contraffazione.
QUADRO NORMATIVO
Il codice doganale europeo assicura uniformità di norme per tutti gli
Stati membri.
D.Lgs.
10 febb.2005 n.30. Il Codice della proprietà Industriale (CPI)
L’intervento
del 2005 semplifica il quadro generale del diritto industriale e quindi anche
il CPI.
Il
nuovo Codice dei diritti di proprietà industriale ha abrogato in blocco,
non meno di 40 leggi (o norme di leggi) ed innumerevoli provvedimenti di altro
tipo. La semplificazione normativa è stata così certamente conseguita ma non
soltanto sul piano quantitativo bensì anche su quello qualitativo della
unificazione del linguaggio e, soprattutto, della ricostruzione dei nessi
sistematici.
Il
D.lgs n. 131/2010 introduce una
numerosa serie di modifiche
al Codice della Proprietà Industriale (C.P.I.).
La
parte più innovativa dell’intervento ha riguardato le tutele
giurisdizionali per la protezione di brevetti e marchi con l’introduzione
di nuovi strumenti, quale la consulenza tecnica preventiva, per arrivare a decisioni
rapide
e giuste fondate su un esteso contraddittorio anche nelle fasi iniziali del
contenzioso.
Tra le altre innovazioni vi è la conferma dell’azione di accertamento
negativo della presunta contraffazione per consentire a chi teme di essere
attaccato ingiustamente per contraffazione di poter verificare le sue presunte
certezze operative. I risultati ottenuti in questa fase di consulenza
tecnica preventiva dovranno poi dare luogo all’avvio del processo di merito
entro un mese dalla sua conclusione, per evitare che il risultato ottenuto
possa risultare inefficace.
In
particolare, consulenza tecnica preventiva – descrizione e sequestro à Artt. 128 e 129 CPI -
Il
titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere la
descrizione o il sequestro ed anche il sequestro
subordinatamente alla descrizione, di alcuni o di tutti gli oggetti
costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione
dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione. I
procedimenti di descrizione e di sequestro sono disciplinati dalle norme del
codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari, in quanto
compatibili e non derogate dal CPI.
Nella
medesima ottica è la modifica all'art. 120 in cui si stabilisce che le
regole di giurisdizione e competenza di cui al presente articolo si applicano
altresì alle azioni di accertamento negativo anche proposte in via cautelare,
per consentire a chi teme di essere in violazione di diritti altrui di avere in
tempi brevi certezza sulle proprie possibilità operative.
Riforma Giustizia 2014, punto
n.3- Commissione Berruti:
Magistratura
ed impresa: le sezioni specializzate.
Il
Decreto Legge n. 1/2012, convertito con Legge n. 27/2012, ha introdotto nel
nostro sistema giudiziario le Sezioni Specializzate in materia di
Impresa, comunemente dette Tribunali delle Imprese.
Le
“vecchie” Sezioni specializzate erano in numero di dodici in
tutto il territorio nazionale; le “nuove” Sezioni specializzate in materia di
Impresa, invece, dovrebbero essere in numero di ventuno e disegnano
una competenza “per territorio”concentrata, tendenzialmente, su
base regionale.
Altra
scelta fortemente innovativa operata dal Legislatore con l’istituzione del
Tribunale delle Imprese riguarda la competenza “per
materia” delle “nuove” Sezioni
Specializzate in materia di Impresa, che si fonda essenzialmente su
pochi gruppi di materie: la proprietà
industriale ed intellettuale, la concorrenza, la materia societaria e gli appalti
pubblici di rilevanza comunitaria.
Sono,
infatti, devolute alla competenza delle Sezioni Specializzate in materia di
Impresa:
ü le controversie in materia di proprietà industriale (marchi e brevetti
d’invenzione) e di concorrenza
sleale c.d. interferente;
ü le controversie in materia di diritto d’autore (creazione e
sfruttamento delle opere dell’ingegno, ad esempio, film, opere teatrali, opere
letterarie, musica, canzoni, fotografie artistiche);
ü le controversie relative alla violazione della normativa antitrust nazionale (art. 33, secondo comma, Legge 10 ottobre 1990 n. 287),che
tutela la concorrenza ed il mercato, e sanziona le intese, l’abuso di posizione
dominante e le operazioni di concentrazione tra imprese, quando determinano
un’alterazione del funzionamento del mercato che nuoce all’economia ed agli
interessi dei consumatori (costretti, ad esempio, ad acquistare beni o servizi
a prezzi superiori);
ü le controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea (artt. 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea; si tratta delle violazioni che interessano l’intero territorio della
Comunità Europea e non il territorio del singolo Stato membro);
ü le controversie relative a contratti pubblici di lavori, servizi o forniture
di rilevanza comunitaria dei quali
sia parte una società di capitali, laddove sussista la giurisdizione del
giudice ordinario (si tratta di appalti di lavori, fornitura di beni e servizi
di rilevante valore economico).
ü La materia “societaria”, per tale intendendosi
non solo le “cause” ma anche i “procedimenti” e quindi tutta l’area dei
procedimenti di volontaria giurisdizione non indicati nell’originaria
formulazione del decreto legge, relativa alle società per azioni,
alle società in accomandita per azioni, ma anche alle società a responsabilità
limitata, alle società cooperative ed alle società europee (art. 3
d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 come modificato dalla legge 24 marzo 2012, n.
27).
ü Restano, invece, escluse dalla
competenza delle Sezioni Specializzate (a meno che non vi sia
"attrazione" ai sensi dell'art. 2 comma 2 D.Lgs. n. 2003/168 come
modificato dalla Legge n. 27/2012), le controversie relative alle società di persone,
salvo il caso che queste “esercitino o siano sottoposte a direzione e
coordinamento” di - o da parte di - società di capitali e
cooperative.
Sono devolute alle neocostituite
Sezioni Specializzate, tutte le controversie in materia di concorrenza
sleale (“pura” e “non pura”) e dunque anche quelle che non
interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti di
proprietà industriale (cfr. art. 134, comma 1, C.P.I.) e quelle concernenti la
pubblicità ingannevole e comparativa di cui al D.lgs. n. 145/2007 (art. 8)
nella quali è preminente il profilo della tutela delle imprese. (ampliamento competenze)
Il legislatore delegato intende risolvere i
problemi sorti in ordine alla portata della devoluzione alle Sezioni
Specializzate delle cause connesse, essendosi largamente discusso
sul significato da dare all’espressione “materie che presentano ragioni di
connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni
specializzate”, contenuta nell’art. 134, comma 1, C.P.I., e sul
paventato rischio che la forza attrattiva della competenza per materia
incrementi il carico di contenzioso, con ricadute negative sulle finalità
acceleratorie della riforma (preoccupazione, francamente, eccessiva).
Ultima annotazione, di natura processuale,
circa il “rito” applicabile alle controversie trattate dalle
Sezioni Specializzate in materia di Impresa, considerato che le
“vecchie sezioni” prevedevano espressamente la riserva di collegialità per
tutte le cause.
ESEMPIO CONCRETO
Facciamo un esempio concreto di concorrenza sleale (o presunta tale).
Il problema Cina: luci ed
ombre à- Persistono in Cina condizioni di vita e di lavoro
che oggettivamente danno dei vantaggi rispetto ai concorrenti internazionali. Non
si tratta ovviamente di legittime capacità produttive o specializzazioni
industriali ma di un "dumping sociale" che getta ombre sulla genuinità della
sfida cinese. Le critiche degli osservatori si basano su molteplici aspetti
della struttura economica e sociale, come la diffusa violazione degli Ipr (Intellectual property
rights), il rigidissimo controllo del mercato del lavoro, una scarsa attenzione agli standard
ambientali, l'assenza dello yuan dal mercato dei cambi che contrasta con
l'integrazione economica del Paese.
Sanzioni
od innovazioni àL'emersione della Cina come potenza
economica mondiale ha ricevuto un'attenzione eclatante quando più immediate
sono diventate le ripercussioni sull'industria italiana.
Soprattutto le valutazioni dell'ingresso del Paese asiatico nel Wto sembrano
essere rovesciate: dalla speranza di un'apertura del mercato cinese si è
passati al timore di un'invasione delle merci cinesi. Se l'eliminazione delle
barriere appariva il viatico per la conquista di milioni di consumatori, ora il
suo reciproco, cioè la possibilità di ergerle a propria difesa, viene meno proprio
per le regole del Wto.
La
Cina rispetto all'Italia si presenta dunque con una articolazione di letture
analitiche. Essa rappresenta contemporaneamente concorrenza, opportunità e
minaccia.
Da queste opzioni derivano le differenti proposte dalle sfere istituzionale,
economica ed imprenditoriale. La profondità del problema ha provocato I'impellenza
delle soluzioni. La maggioranza degli addetti ai lavori si è espressa per
una soluzione negoziale con la Cina e per l'adozione di interventi in linea con
gli accordi multilaterali che potessero proteggere l'industria nazionale da
concorrenza sleale. II primo strumento è di competenza governativa e
gli auspici vanno verso un controllo più severo delle regole internazionali: la
lotta alla contraffazione, l'obbligatorietà delle etichette per le merci di
importazione, l'apertura alla concorrenza, la trasparenza negli appalti
pubblici, la riduzione dei sussidi al l'esportazione.
Sul versante interno le richieste sono per misure di maggiore controllo alle dogane(contro le contraffazioni o le importazioni senza certificati d'origine) ed anche per l'imposizione di misure unilaterali, come i dazi e le quote su selezionate importazioni cinesi. II Wto impedisce che un singolo paese eserciti ritorsioni commerciali nei confronti di altri membri. Esiste invece la possibilità di ricorrere al Wto per essere autorizzati ad applicare delle sanzioni contro un altro membro che abbia violato le regole dell'Organizzazione. Inoltre il protocollo di adesione della Cina contempla la possibilità di richiedere misure di protezione, anche di dazi e quote, per prodotti colpiti dalla concorrenza cinese. Tali misure sono state già concesse in precedenti occasioni dopo un'indagine della Commissione e dopo la ricerca di una soluzione con le autorità cinesi, tese ad esempio ad una restrizione volontaria delle esportazioni.
Sul versante interno le richieste sono per misure di maggiore controllo alle dogane(contro le contraffazioni o le importazioni senza certificati d'origine) ed anche per l'imposizione di misure unilaterali, come i dazi e le quote su selezionate importazioni cinesi. II Wto impedisce che un singolo paese eserciti ritorsioni commerciali nei confronti di altri membri. Esiste invece la possibilità di ricorrere al Wto per essere autorizzati ad applicare delle sanzioni contro un altro membro che abbia violato le regole dell'Organizzazione. Inoltre il protocollo di adesione della Cina contempla la possibilità di richiedere misure di protezione, anche di dazi e quote, per prodotti colpiti dalla concorrenza cinese. Tali misure sono state già concesse in precedenti occasioni dopo un'indagine della Commissione e dopo la ricerca di una soluzione con le autorità cinesi, tese ad esempio ad una restrizione volontaria delle esportazioni.
AI
di là comunque dell'asprezza delle misure da adottare è forte e comune la
convinzione che l'approccio debba attingere più dall'economia che
dalla legge. L'imposizione di misure unilaterali può rimandare il
problema ma non risolverlo. Se si vogliono intercettare alcune delle
possibilità offerte è opportuno che prevalga la giusta priorità da assegnare
alla Cina. Ciò significa cogliere di quel mercato le specificità - e talvolta
le ostilità - per poterle controllare senza doverne rimanere vittima.
Fabrizio Giulimondi
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