· Sul mercato residenziale italiano si
sta affermando una nuova figura
professionale: il manager immobiliare, evoluzione del tradizionale
amministratore di condominio.
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Il “manager immobiliare - amministratore di condominio” deve essere
dotato di alta professionalità, derivante da una continua formazione e
aggiornamento sulle norme e sulle misure fiscali. Sta mutando il ruolo
dell'amministratore: oggi è diventato un manager che deve svolgere un'attività
complessa, fatta di maggiori formalità e nuove priorità. Negli ultimi anni abbiamo rimesso al centro dell'attenzione il
professionista nella gestione della realtà condominiale per salvaguardare i
diritti dei vari condomini. Questo soggetto deve avere competenze tecniche
specifiche su aspetti scientifici, tecnologici, strutturali e normativi. Altro
aspetto essenziale è quello della sicurezza, i cui parametri sono conosciuti
dall'amministratore di condominio che può agire per prevenire situazioni di
pericolo: sussiste una reale necessità di valorizzare il suo ruolo sia per
l’importanza dei compiti che svolge, sia per il suo ruolo sociale.
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L'amministratore può, certamente,
assumere un ruolo che va ben oltre la mera esecuzione delle delibere e
l'ordinaria gestione dei servizi: può essere colui attraverso il quale è
possibile attuare la c.d. gestione evoluta del condominio e questo non solo in
relazione alla possibilità che vede anche le società di capitali poter amministrare
condomini.
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In molti casi occorre passare da gestioni condominiali artigianali ad
evolute, manageriali, occorre, in un contesto in profonda
trasformazione, una figura gestionale moderna ed aggiornata, in grado di
rispondere, con strumenti appropriati, all'evoluzione normativa in atto, che
sia in grado di affrontare l'attività con un approccio organizzativo diverso:
occorre quindi una più marcata professionalizzazione della figura
dell'Amministratore.
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L’Amministratore dovrà assicurare:
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1) la sicurezza;
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2) la salute delle persone che
vivono in condominio;
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3) l'efficienza delle manutenzioni.
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La professionalità nel gestire un
patrimonio, in molti casi da riqualificare, vede in un nuovo management posto
realizzato dall’amministratore di condominio una risposta in termini di
efficienza, trasparenza e soddisfazione dell'utente.
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Di fronte ad un mondo che si
evolve, mutando anche attraverso la tecnologia, è del tutto evidente che una nuova sfida sta proprio nella
qualità del servizio offerto dall’amministratore, con una maggiore
attenzione all' ambiente, alla sicurezza delle persone e dei beni, oltre,
ovviamente, ad una oculata programmazione del servizio stesso.
· Esaminando
con particolare riguardo la messa in sicurezza del patrimonio edilizio,
partiamo dal dato normativo. La
modifica apportata da parte del d.l. 145/2013 alla legge 220/2012 specifica
meglio gli oneri incombenti sull’ amministratore di condominio: egli è
tenuto, ai sensi dell’art. 1130, c. 6, c.c., a curare nel registro anagrafico
condominiale “ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti
comuni”. La ratio è di semplificare la posizione dell’amministratore
circoscrivendo l’area della sua responsabilità, che emerge anche laddove i
proprietari privati non fossero collaborativi nel comunicare i dati relativi
alla sicurezza delle rispettive unità.
• Di particolare importanza è proprio la sicurezza statica degli edifici
che deve emergere da elementi descritti oggettivamente dall’ amministratore,
nella loro chiarezza documentale. Le fonti possono essere: il fascicolo del
fabbricato, se esistente, le certificazioni obbligatorie di conformità
di impianti comuni alla legge, gli aggiornamenti della situazione statica, che
gravano sull’ amministratore per fatti o opere successive al ricevimento del
suo mandato. Una ricostruzione
delle vicende edilizie dell’ immobile rientra, quindi, fra i doveri dell’
amministratore, come è stato confermato dalla giurisprudenza (Cass. n.
1085/2010). Il fascicolo
del fabbricato è uno strumento che serve al monitoraggio dello stato di
conservazione del patrimonio edilizio, finalizzato ad individuare le
situazioni di rischio degli edifici e a programmare nel tempo interventi di
ristrutturazione e manutenzione per il miglioramento dei fabbricati.
• Rientra fra gli obblighi dell’amministratore - manager anche
seguire i lavori sulle parti in comune, al fine di aggiornare la
situazione della sicurezza statica sotto il profilo documentale. La mancata o
inesatta compilazione del registro è una delle tre gravi irregolarità che
motivano la revoca di un amministratore.
• Si ascrive nelle novità previste dalla legge di bilancio 2017
anche un provvedimento importante quale l’ “Ecobonus” che prevede a favore dei condomini, che
realizzino degli interventi di ristrutturazione o miglioramento degli immobili,
una detrazione del 75% dell’ Irpef o dell’ Ires; tale beneficio fiscale viene
concesso a patto che gli interventi contribuiscano al miglioramento dell’ efficienza energetica degli
immobili, ed è elevato
all’ 85% nelle zone considerate ad alto rischio sismico, cd. “Sismabonus”.
Tali provvedimenti sono operativi dal 2017 al 2021.
• Il meccanismo prevede che i
contribuenti potranno cedere il credito ai fornitori e alle imprese che
effettuano i lavori o ad altri soggetti privati, quali persone fisiche, società
ed enti, ma non banche ed intermediari finanziari. Il d.l. 50/2017 ha poi
stabilito che, per gli interventi alle
parti comuni condominiali, i beneficiari della ‘no tax area’
(in quanto possiedono redditi esclusi dall’ imposizione Irpef) possono cedere le detrazioni
anche alle banche e agli intermediari finanziari; I privati che invece possiedono
un reddito superiore a quello rientrante nella soglia della ‘no tax area’
possono detrarre le imposte, sempre per lo stesso tipo di interventi, cedendo i crediti anche alle
aziende private che si occuperanno di fare i relativi lavori.
• Il credito d’ imposta cedibile da parte dei condomini corrisponde
alla detrazione dell’imposta nella misura del 70% per gli interventi che
interessano l’ involucro dell’ edificio e del 75% per quelli finalizzati a
migliorare la prestazione energetica dell’ edificio medesimo. I
condomini ricadenti nella ‘no tax area’ possono cedere sotto forma di credito
anche la detrazione spettante per gli altri interventi di riqualificazione
energetica sulle parti comuni degli edifici, nella misura del 65% delle spese
sostenute.
• Il condomino che cede il credito d’ imposta deve
comunicare all’amministratore del condominio l’avvenuta cessione e l’accettazione del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di
quest’ ultimo. L’ amministratore del condominio comunica annualmente tali dati
all’Agenzia delle Entrate con la procedura prevista e consegna al condomino la
certificazione delle spese a lui imputabili sostenute nell’anno precedente dal
condominio. Il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione
del credito.
Fabrizio Giulimondi
Fabrizio Giulimondi
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