domenica 28 maggio 2017

"OMBRE" A CURA DI LAWRENCE BLOCK (EINAUDI)


Dettagli prodotto
Il genere letterario del racconto necessita di capacità di narrare una storia in poche pagine, storie strutturate per coinvolgere il lettore in poche battute.

Non sempre un romanziere abituato a sviluppare una trama in centinaia di fogli è in grado di “sintetizzare” il proprio genio in poche decine di migliaia di parole.

È,comunque, intrigante prendere tredici fra i più grandi scrittori statunitensi, vincitori di Pulitzer, pluripremiati e venditori di milioni di libri (fra cui Stephen King), e fargli scrivere un racconto ognuno ispirato da un diverso dipinto del pittore americano Hopper (1882 – 1967).

Hopper non era un illustratore né un narratore. I suoi quadri non raccontano storie. Ma hanno la capacità di evocare in modo potente e irresistibile quelle racchiuse al loro interno in attesa di essere raccontate. Hopper sa fermare su una tela un momento sospeso nel tempo – un istante con un passato e un futuro che lo spettatore è chiamato a rintracciare”.

La stessa opera maieutica deve essere operata dal lettore con i racconti collazionati in “Ombre”, a cura di Lawrence Block (Einaudi).

Dipingere è narrare e narrare è dipingere e ogni racconto è una storia che abbozza una trama, il cui sviluppo è lasciato all’arte immaginifica del lettore. L’immaginazione è l’intelaiatura e l’abilità creativa di chi legge costituisce il potere generatore che plasma e conduce a compimento il magma narrativo che ogni Autore apporta con il proprio schizzo letterario. Gli occhi attraversano accenni di thriller, voluttuosità sensuali, passaggi onirici ed allucinatori, angosce del ’29, richiami favolistici.

Una raccolta polimorfa in cui i lettori divengono a loro insaputa co-autori, creatori di conclusioni appena tratteggiate nel solco dell’inchiostro.

Fabrizio Giulimondi

giovedì 25 maggio 2017

"TUTTO QUELLO CHE VUOI" DI FRANCESCO BRUNI

“Tutto quello che vuoi” del bravissimo regista Francesco Bruni è un gran bel film, intelligente e valoriale, con attori di spessore di stagionata caratura al pari di Giuliano Montaldo e Antonio Gerardi, e di giovane conio ma molto promettenti come Alessandro Carpenzano. La pellicola, emozionante e coinvolgente, riprende idee che hanno portato sul Grande Schermo “Quasi Amici” e “A spasso con Daisy”, shakerate con una intrigante “caccia al tesoro”.
Un vecchio poeta oramai demente, un ragazzo trasteverino in crisi che gli funge da badante, accompagnato da tre amici allo sbando. La bellezza di Roma si compone con quella di anime anziane e giovani insieme, recuperate e fuse fra di loro da ciò che non è affatto alzheimer ma antica saggezza, null’altro che poesia che muta in amore per poi farsi azione, nella più pura inconsapevolezza di quanto sta avvenendo.

Fabrizio Giulimondi

sabato 20 maggio 2017

"LA TENEREZZA" DI GIANNI AMELIO


La tenerezza” di Gianni Amelio è densamente drammatico e intensamente recitato da un cast italiano di prim’ordine, dove giganteggia per le sue doti interpretative teatrali Renato Carpentieri, insieme ad attori del pari di Elio Germano, Micaela Ramazzotti e Giovanna Mezzogiorno, la cui mimica mestamente espressiva accompagna la sua carriera di attrice.

La narrazione è composta da sguardi e dialoghi continuativi e morbidi inframezzati da silenzi significanti, che si infrangono in respiri stertorosi.

Il set è la Napoli di Elena Ferrante, l’ambientazione è l’anima ed i mille rivoli emozionali, interiori e sentimentali che da essa si dipanano.

La felicità e la sua ricerca sono il prologo, l’intermezzo e l’epilogo.

“Dice un poeta arabo che la felicità non è una meta da raggiungere ma una casa a cui tornare. Tornare... non andare!”

Fabrizio Giulimondi

mercoledì 17 maggio 2017

FABRIZIO GIULIMONDI: "BULLISMO, CYBERBULLISMO E NUOVA NORMATIVA (APPROVATA DAL PARLAMENTO IL 17 MAGGIO 2017)"


·        Bullismo: Consiste in una manifestazioni di aggressività messe in atto dai bambini e dagli adolescenti. Un comportamento bullo è un tipo di azione che mira deliberatamente a far del male o a danneggiare; spesso è persistente, talvolta dura per settimane, mesi, persino anni ed è difficile difendersi per coloro che ne sono vittime.

Alla base della maggior parte dei comportamenti sopraffattori c'è un abuso di potere e un desiderio di intimidire e dominare.

Si osserva che vittime del bullismo sono spesso adolescenti su cui gravano stereotipi e pregiudizi discriminatori ancora largamente presenti nella nostra società. Non a caso molti dei fenomeni di devianza giovanile che sfociano in azioni di bullismo scaturiscono dalla disinformazione e dai pregiudizi nei confronti dei ragazzi con disabilità. Solitamente la vittima si sente isolata, ha paura di denunciare e raccontare gli episodi subiti perché teme rappresaglie e vendette, e manifesta il proprio disagio con sintomi fisici e psicologici.  A lungo andare mostra un calo di autostima, sintomi di insicurezza patologica, ha problemi di relazione e manifesta disturbi di ansia e depressione. Nei casi più gravi può anche arrivare a comportamenti autolesionisti fino anche al tentativo di suicidio. Vale la pena ricordare che il suicidio è la seconda causa di morte fra i giovanissimi, dopo gli incidenti stradali.

·        Ma il fenomeno può anche spostarsi dal piano delle relazioni reali a quello della dimensione virtuale, e in questo caso si verifica ciò che definiamo cyberbullismo: l'utilizzo della rete e dei social network per intimorire, molestare, aggredire con sms, e-mail, messaggi in chat, o con la diffusione di immagini e video minacciosi, offensivi o non rispettosi della riservatezza della vittima ( a sfondo sessuale).

Quando gli atti di bullismo diventano cyberbullismo possono produrre conseguenze ancora più gravi. L'assenza di dimensione spazio temporale tipica dell'ambiente internet consente al bullo di insinuarsi nella vita della sua vittima senza soluzione di continuità, a qualsiasi ora del giorno e della notte e in qualunque luogo si trovi.

·        Per una efficace prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo servono, infatti, azioni mirate della scuola e del modo sportivo rivolte agli studenti e alle loro famiglie. Il rapporto fra scuola, sport e famiglia può essere determinante per contrastare i pregiudizi che alimentano il bullismo e promuovere un atteggiamento mentale che educhi al senso di comunità.

·        Sul ruolo della scuola insistono tutte le proposte di legge che il Parlamento sta esaminando.

La Polizia Postale registra un trend in ascesa dei reati che riguardano l'uso del web e sono numerosi i ragazzi autori inconsapevoli di reato. Secondo stime generali effettuate dalla Polizia i casi reali di cyberbullismo potrebbero essere 5-6 volte superiori rispetto a quelli denunciati.

Ad ogni modo si registra un aumento delle denunce probabilmente dovuto ad una maggiore consapevolezza della problematica da parte dei minori e dei genitori. Negli ultimi anni l'impegno e la sensibilizzazione sul tema del bullismo e cyberbullismo hanno svolto un ruolo primario nella presa di coscienza del mezzo.

Dai dati emerge una certa difficoltà per le vittime a parlare degli atti di bullismo subiti: 1 su 3 non ne parla con nessuno. Il motivo è soprattutto la vergogna (30 per cento) seguito dall'esigenza provata di farsi giustizia da soli (24 per cento), anche se sono soprattutto i maschi ad ammettere di essersi “vendicati” nei confronti del bullo.

·        La necessità di uno specifico provvedimento legislativo in materia di bullismo e cyberbullismo emerge dalla constatazione del sensibile incremento che questo fenomeno sta avendo negli ultimi anni, fino ad assumere la dimensione di un rilevante problema sociale, come dimostrano anche recenti tragici fatti di cronaca.  L'uso dei dispositivi telematici e dell'accesso ad internet da parte dei giovanissimi ha ingigantito il problema ed i suoi effetti: la rete e, in particolare, i social media divengono oggi l'ambiente in cui più frequentemente si verificano i comportamenti di molestia e di aggressione di stampo “bullistico”.

A questo proposito è opportuno fare un chiarimento: la mancanza di specifiche disposizioni sanzionatorie in materia di bullismo non comporta l'impossibilità di punire condotte ad esso riconducibili.

Ad oggi, dunque, il cyberbullismo non ha una sua configurazione autonoma in campo penale, ma è ben possibile che il comportamento del bullo integri uno dei reati previsti dal nostro ordinamento (ad esempio, stalking, diffamazione, furto di identità, diffusione di materiale pedo pornografico, violazione della privacy). In giurisprudenza, il bullismo è stato anche considerato come circostanza aggravante di altro reato utilizzando la circostanza aggravate dai futili motivi.

·    Tuttavia, la peculiarità della condotta illecita, specie con riferimento a quella commessa attraverso mezzi informatici, è tale da richiedere una risposta sanzionatoria specifica che sia modulata sulla particolare lesività della condotta stessa.

Nuovo intervento normativo: il ddl. AC 3139  - approvato oggi 17 maggio 2017 in seconda lettura dall’Aula della Camera dei deputati - mette mano finalmente al ginepraio di fenomeni antichi quanto attuali, aggravati dall’avvento di internet: maggiore diffusività, aggressività e “incancellabilità” di foto e video immessi in rete (damnatio memoriae).

IN SINTESI l’intervento:

1.     è rivolto soltanto ai minori sia come vittime sia come responsabili

2.     è polarizzato su azioni a carattere preventivo non isolatamente considerate ma nel quadro di strategie di attenzione, tutela ed educazione che MOBILITANO IN MASSA LE ISTITUZIONI, LA SOCIETA’ CIVILE, SCUOLA, FAMIGLIE, vittime e autori delle condotte;

3.     si svolge in una chiara cornice attuativa che è - testualmente - data dall’ambito delle istituzioni scolastiche senza limiti di età;

4.  verte esclusivamente sulla prevenzione del cyberbullismo comprensivo di tutte le condotte (aggressive, diffamatorie, furto di identità, trattamento illecito di dati personali) in danno di minori e, in base a quanto si è detto, realizzate per via telematica. Si recupera la condotta della diffusione di contenuti on line con lo scopo intenzionale di isolare, abusare o vittimizzare un minore o un gruppo di minori; 

5.     Resta intatta la procedura (ora attivabile dal minore ultra14enne o dal genitore esercente la potestà sulla vittima) per inoltrare istanza di oscuramento/blocco/rimozione al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media (anche se le condotte di cyberbullismo come definite dalla legge non integrino le fattispecie illecite prevista dal codice della privacy); se entro 48 ore il soggetto adito non vi abbia provveduto è previsto il ricorso al Garante per la protezione dei dati personali che  entro 48 ore interviene con i poteri previsti dal codice della privacy.

Resta la novità assoluta - che esprime il paradigma operativo dell’azione preventiva-educativa - dell’istituzione di un TAVOLO TECNICO INTERMINISTERIALE coordinato dal MIUR con la partecipazione degli altri Ministeri coinvolti in questa azione sinergica di tutte le Istituzioni, dei Garanti (infanzia, AGCOM, dati personali) e con il massimo coinvolgimento della società civile (associazioni con esperienza nel settore e nella promozione dei diritti dei minori; associazioni studentesche e dei genitori; rappresentanti degli operatori dei social e della rete internet). Tale ultimo aspetto connòta l’intervento in esame in termini di inclusività per consentire a chi vi è coinvolto di riacquisire il rapporto perduto con il territorio, con la rete e con tutti i propri interlocutori quotidiani.  

Torna centrale il tema dell'INCLUSIONE come denominatore comune di una serie di recenti interventi approvati da Governo e Parlamento (ad esempio: riforma del terzo settore, reddito di inclusione e disciplina dell'accoglienza e protezione internazionale)
Come opera il tavolo:

-         redigendo un piano d’azione integrato che utilizzerà anche la polizia postale per il controllo dei contenuti riguardanti i minori;

-         adottando un codice di co-regolamentazione (e qui emerge bene la novità della gestione partecipata del fenomeno) per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo al quale devono attenersi agli operatori della rete internet e del social networking;

-         inserendo nel piano d’azione le iniziative di informazione coinvolgendo i servizi territoriali in sinergia con le scuole.

Si prevede la periodica attuazione di campagne di sensibilizzazione ad opera della Presidenza del Consiglio in collaborazione con il MIUR, avvalendosi dei principali media e degli organi di stampa.

Infine un’AZIONE SINERGICA IMPORTANTE coinvolge il Dipartimento di Giustizia minorile e di Comunità sentito il quale il MIUR adotterà linee di orientamento per la prevenzione e per il contrasto del cyberbullismo nelle scuole che, già a partire dal triennio 2017-2019, promuoveranno la formazione specifica del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti stessi e misure di sostegno per la rieducazione degli studenti coinvolti.

ANCORA, SULLA CENTRALITA’ del TEMA FORMATIVO-INFORMATIVO-RIPARATIVO meritano un cenno le seguenti novità:

-    1. Un docente viene individuato come referente per ciascuna scuola per coordinare le iniziative educative nei confronti delle famiglie mentre il dirigente, salvo che la condotta costituisca reato, informa chi esercita la responsabilità genitoriale per adeguate e tempestive azioni educative;

-    2. Previsti finanziamenti di progetti elaborati da scuole in rete, servizi minorili, uffici territoriali del Governo e forze di polizia per promuovere azioni integrate nell’ambito della formazione e sensibilizzazione;

-      3. Previsti progetti personalizzati dei servizi territoriali per sostenere le vittime e rieducare gli artefici delle condotte di cyberbullismo.  



  • La versione definitivamente approvata dalla Camera dei deputati ha cancellato le figure criminose che erano state introdotte dal Senato della Repubblica.

CON ABBANDONO DEL REATO TIPICO restano applicabili agli atti di cyberbullismo le fattispecie classiche del codice penale:

- stalking aggravato dall’uso dei mezzi informatici e telematici;

- singoli reati che possono essere integrati dalle singole condotte previste dalla legge (ingiuria, diffamazione, lesioni, estorsione);

- fino a quando non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento con convocazione del minore e un genitore da parte del questore.

Il bullismo, quindi, rappresenta una piaga da combattere e da estirpare, prestando particolare attenzione agli ambienti ove maggiormente rischia di albergare, manifestarsi ed avere origine, come la scuola e lo sport.

A tale proposito le campagne di informazione e di prevenzione sono indispensabili strumenti di contrasto a questa fenomenologia social-criminale.
La scuola è sempre più primario punto di riferimento per la famiglia e per la società, centro educativo ove gli interventi debbono travalicare gli ambiti disciplinari canonici per assumere carattere etico e sociale. Di grande importanza risultano essere le campagne avviate di informazione su legalità, importanza dello sport, alimentazione sana.

Attualmente infatti, emerge una preoccupante situazione di disagio dei giovani inseriti nella complessità di un mondo globalizzato, senza confini, destatualizzato, immerso nel mondo senza territorio né regole del web, spesso in balia di se stessi, che li rende sempre più fragili e disorientati, aventi difficoltà comunicative con adulti e coetanei.

Aumenta nei giovani la ricerca di stimoli forti, senza la consapevolezza delle possibili e spesso tragiche conseguenze che possono derivarne: la diffusione di episodi sempre più gravi di bullismo, di forme di dipendenza come la droga, l’alcolismo, il tabagismo e il doping.

Si rilevano preoccupanti percentuali di abbandono scolastico ed una precoce rinuncia all’attività sportiva. E’ importante sottolineare come le esperienze ludico-motorie siano significativamente diminuite fra i ragazzi causando squilibri nello sviluppo delle capacità motorie e – in questo gli antichi romani ci sono saggi ammonitori -, pertanto, nelle abilità intellettive.

E’ crescente la preoccupazione per l’adozione di non corretti stili di vita sempre più sedentari, determinanti i una cattiva alimentazione e l’incremento di obesità e malattie ad essa collegate.

E’ ormai unanimemente riconosciuto che lo sport è uno degli strumenti maggiormente efficaci per aiutare i giovani a crescere psicologicamente, emotivamente, socialmente, oltre che a livello fisico.  Lo sport è il pandant alla sedentarietà imposta dall’abuso di mezzi elettronici e telematici. Lo sport è il contraltare all’isolamento ed alla solitudine fatalmente conseguenziali all’epoca di internet e del computer. Lo sport è socialità, dialogo con se stessi e con gli altri, uso dell’idioma del corpo e della parola, accettazione dei propri limiti, gioia delle proprie vittorie senza dileggiare l’avversario, partecipazione ai successi altrui, per poi volerne prendere il posto un domani. Lo sport è raggiungere il traguardo con la disciplina, l’onore e la fatica. Lo sport richiede alla persona di mettersi in gioco in modo totale, dovendo trovarsi gli strumenti idonei e predisporre le strategie adatte per affrontare al meglio e superare le proprie difficoltà: il coinvolgimento degli altri è, pertanto, implicazione necessaria. Lo sport è il mezzo principale per una efficacia lotta al bullismo anche nella sua più devastante forma: quella on line.

Lo sport scolastico è il primo passo che ragazzino deve intraprendere e allo sport scolastico, sin dalle elementari, è affidato il compito di sviluppare una nuova cultura sportiva e contribuire, così, ad aumentare il senso civico degli studenti, oltre che migliorarne le capacità aggregative, di integrazione e di socializzazione. Lo sport è basato su un radicato senso educativo e civico: tutti i partecipanti, con i loro diversi ruoli, debbono rispettare le regole che essi stessi hanno accettato e condiviso. La scuola deve farsi interprete di un nuovo progetto di sport scolastico che favorisca l’inclusione anche delle fasce più deboli e disagiate presenti fra i giovani.

·   Per tali ragioni la pratica del “doping” è da contrastare con estrema energia, in quanto lede l’essenza stessa della attività sportiva, professionale, agonistica e non: l’assunzione di sostanze per potenziare la resa fisica viola gravemente il principio di lealtà che informa lo sport e il dovere (e la stessa bellezza) di ottenere il podio grazie alle proprie capacità atletiche, frutto di anni di fatica e di costante e pervicace allenamento. Quel secondo di tempo (e anche meno) in meno sull’altro non è dovuto ad una superiore prestanza fisica o ad una migliore tecnica ginnica, ma soltanto ad una sostanza chimica: lo sport scompare, rimane solo una vittoria “drogata”.

·        La famiglia ricopre un ruolo di primaria importanza perché determina l'approccio con il quale il fanciullo si affaccia sul mondo. È necessario dare esempi positivi e non estremizzare la competizione, anche nello sport. E’ triste vedere nei campetti di calcio genitori che incitano alla violenza i propri figli pur di ottenere il fatidico goal!  

·        Qualche parola in più sul cyberbullismo: Per comprendere la portata del fenomeno basti pensare che oggi il 34% del bullismo è online. Rispetto al bullismo tradizionale, tuttavia, l'uso dei mezzi elettronici conferisce al bullismo alcune caratteristiche proprie, che ne accrescono la potenzialità offensiva: anonimato del molestatore; difficile reperibilità; indebolimento delle remore etiche (nascondersi dietro una tastiera fa emergere “il peggio” di una persona): assenza di limiti spaziotemporali (il bullo può “colpire” in ogni momento e da ogni luogo).

Importante è la promozione della cultura digitale all’interno delle scuole e delle famiglie: risulta indispensabile lo sviluppo di programmi di informazione diretta di adolescenti e bambini.

Il contrasto a tale fenomeno, deve essere realizzato, come è evidente, su un piano preventivo e repressivo, penale ed educativo.

Da sottolineare, a livello giuspenalistico, che al cyberbullismo si affianca (quasi interagendo con esso) l’uso criminoso della rete, punito partendo dal contrasto al terrorismo anticipatone la soglia di punibilità alle attività di proselitismo e reclutamento via web.


·        Dati statistici: Una ricerca condotta dall'ISTAT su "Il bullismo in Italia: comportamenti offensivi e violenti tra i giovanissimi" analizza dati riferiti al 2014. Evidenzia in via preliminare - con riferimento al fenomeno generale del bullismo, non necessariamente in ambiente informatico - come circa il 50% dei ragazzi compresi nella fascia di età tra 11 e 17 anni abbia subito un "episodio offensivo, non rispettoso e/o violento" nel corso 2014. Il 19,8% subisce atti di bullismo più volte al mese. Di questi, il 9,1% dei ragazzi subisce tali atti settimanalmente. Nel 2014, in Italia, il 52,7% di ragazzi appartenenti alla fascia di età compresa tra 11 e 17 anni sono stati interessati da episodi di bullismo, più o meno frequenti. Considerando che la popolazione residente della stessa fascia di età è pari a circa 4 milioni, quasi 2,2 milioni di ragazzi, su tutto il territorio nazionale, sarebbero stati interessati da tali episodi.

·        Tra i ragazzi utilizzatori di cellulare e/o Internet, il 5,9% denuncia di avere subìto ripetutamente azioni vessatorie tramite sms, e-mail, chat o sui social network. Le ragazze sono più di frequente vittime di cyberbullismo (7,1% contro il 4,6% dei ragazzi). Tali percentuali sono da riferirsi non al complesso dei ragazzi compresi nella fascia di età 11-17 anni ma all'insieme dei giovani utenti che accedono ad internet tramite pc, cellulari, tablet et similia (si tratta del 90% circa dei giovani nella fascia di età considerata).

·         Si registra un maggior rischio tra i più giovani: secondo il report ISTAT, circa il 7% degli 11-13enni dichiara di essere stato vittima una o più volte al mese di prepotenze tramite cellulare o Internet, mentre la quota scende al 5,2% se la vittima ha un’età compresa tra 14 e 17 anni.

·        Secondo alcuni dati ISTAT rielaborati dal CENSIS (50° Rapporto sulla situazione sociale del Paese, dicembre 2016), le vittime di episodi offensivi tramite internet o cellulare sono:

-       Femmine 24,9%, maschi 19,6%; Per area geografica: Nord 23,4%, Centro 20,8%, Sud 21,7%.

NB: Le percentuali relative ai fenomeni di cyberbullismo sono calcolate non sull'insieme dei ragazzi compresi nella fascia di età considerata ma sull'insieme dei ragazzi di quella fascia di età che fanno uso di pc, cellulare, tablet etc.
Secondo un'indagine presentata commissionata a Skuola.net e all'Università degli studi di Firenze e presentata nel febbraio 2016, il 17% dei nati tra il 1996 e il 2010 dichiarano di connettersi ad Internet tra le 5 e le 10 ore al giorno; la stessa percentuale di ragazzi (17%) si dichiara di essere "sempre connessa".

·    Sul tema del bullismo e del cyberbullismo ulteriori dati sono stati forniti dal Censis in occasione della pubblicazione del 50° Rapporto sulla situazione sociale del Paese (dicembre 2016): il 52,7% dei ragazzi compresi nella fascia di età tra 11 e 17 anni, nel corso del 2016, ha subito "comportamenti offensivi, non riguardosi o violenti da parte dei coetanei". Il Censis, inoltre, riporta che il 75,8% dei dirigenti scolastici interpellati (pari a 1.800) si è trovato a gestire più casi di bullismo, il 52,8% di cyberbullismo. Inoltre, il 51,8% dei dirigenti ha organizzato incontri sulle insidie di internet con i genitori, avvalendosi prevalentemente del supporto delle Forze dell'ordine (69,4%) e di psicologi o operatori     delle Asl (49,9%). 
          Fabrizio Giulimondi

sabato 13 maggio 2017

"SCACCO AL DUCE" DI PIER FRANCESCO PINGITORE


"Scacco al Duce", Pingitore al Salone Margherita. SCONTO SUI BIGLIETTI PER I NOSTRI LETTORI
Dopo “L’avvocato del Duce” di Vincenzo Sinopoli e Alessandro Capone, torna al teatro una pièce teatrale sul cavalier Benito Mussolini, Duce del fascismo e Primo Ministro italiano dal 31 ottobre 1922 al 25 luglio 1943, intitolata “Scacco al Duce”. Prima di lasciare a Pier Francesco Pingitore, Autore dell’opera, un ben più pregevole ed autorevole commento, desidero fornire una spennellata di contestualizzazione storica ai due tempi di grande impatto emotivo e pregni di grandi capacità attoriali ed espressive di tutti gli interpreti sul palco, a partire da Luca Biagini, nei panni di Mussolini.

Il primo tempo si ambienta nell’albergo di Campo Imperatore in Abruzzo che ospitò “Sua Eccellenza” dal 1 al 12 settembre 1943, giorno in cui fu liberato da un capitano delle SS (c.d. "Operazione Quercia") dopo 49 giorni dal suo arresto avvenuto il 25 aprile 1943 per volontà del Re Vittorio Emanuele III e a seguito della “sfiducia” da parte del Gran Consiglio del Fascismo, svoltosi nella drammatica notte precedente.

Estremamente suggestivo il dialogo fra il Duce e la Morte, che rievoca fortemente lo straordinario film del 1957 di Ingmar Bergman “Il settimo sigillo”. La narrazione è inframezzata da balletti accompagnati da musiche verdiane e di Ravel e con il sonoro dei discorsi originali mussoliniani.

Questi interstizi artistici, documentali e musicali, si intravedono anche nel secondo tempo, che si dirige verso l’eliminazione fisica del Dittatore e della sua amata amante Claretta Petacci. Il racconto si sofferma nella abitazione dei contadini che, nelle vicinanze di Dongo sul lago di Como, ospitarono la coppia nella loro ultima notte, fra il 27 e il 28 aprile 1943: ineluttabilità di un destino che si sta per compiere e amore nella sua conclusione più tragica. Coinvolgente la sequenza onirica dei ripetuti incontri di Mussolini con i protagonisti della sua ventennale avventura politica, da Gabriele D’Annunzio, al Re, alla figlia Edda e, infine, alla Vita che lo tenta offrendogli una nuova “rinascita”, una nuova “esistenza”, purché egli rinunci al suo passato e al suo ruolo nella storia.

Un periodo che il Popolo italiano non riesce ancora a consegnare alla “Storia”, allontanandosi da passioni e faziosità politiche.

Ed ora lascio la parola ad una personalità che non ha bisogno di presentazioni, Pier Francesco Pingitore:

Le ragioni per le quali ho scritto e messo in scena la trilogia dedicata all’arresto, alla liberazione e infine alla morte di Benito Mussolini, sono da ricercare nel desiderio di spiegare, per primo a me stesso, i moti dell’animo, o quelli che io ritengo tali, del protagonista assoluto della tragedia italiana e dei vent’anni che la precedettero. Compito arduo, certo, e forse arbitrario, quello di indagare nel labirinto psicologico di un uomo che ella sua vita è stato tutto e il contrario di tutto. Che ha suscitato passioni, entusiasmi, rancori e odi in più generazioni di italiani, quali forse nessun altro nella nostra storia. Nel bene e nel male, di Mussolini ho cercato di non tacere nulla di essenziale. La mia non è certo l’opera di uno storico, né mai avrei la pretesa, ridicola, di esserlo. Mi basta portare alla luce quella che io ritengo la condizione umana di uomo che, da bambino, vidi prima quasi idolatrato e poi, da un giorno all’altro, gettato nella polvere e calpestato.”

Fabrizio Giulimondi






venerdì 12 maggio 2017

"IL GIUDICE ANTROPOLOGO": DUE CHIACCHIERE SUL COSTITUZIONALISMO MULTICULTURALE E SULL'OMONIMO LIBRO DI ILEANA RUGGIU


Le multiformi varietà e differenze di natura culturale possono costituire novelle “diseguaglianze” che fanno ingresso nello Stato costituzionale moderno. La “ragione culturale” (includente aspetti religiosi e linguistici) consiste nell’accordare un trattamento giuridico civile, penale o amministrativo differenziato in virtù dell’appartenenza di un soggetto ad un gruppo culturale diverso rispetto a quello della maggioranza. Le “diseguaglianze” di origine culturale sono generalmente assenti all’interno delle Carte costituzionali, le quali, spesso, non riconoscono, garantiscono o tutelano i diritti culturali, le clausole multiculturali, il principio di diversità o di pluralismo culturale. Anche per queste ragioni la “diseguaglianza” culturale è un “prodotto” principalmente giurisprudenziale e l’emergente diritto multiculturale è essenzialmente un diritto pretorio. L’uso esplicito dell’argomento culturale, noto in sede penale come cultural defence, ha preso avvio nella giurisprudenza inglese nel 1970 e in quella statunitense nel 1980 e può dirsi, oramai, un fenomeno diffuso in tutti gli ordinamenti e le società che sono, di fatto o di diritto, multiculturali.
Viceversa, il riconoscimento normativo della cultura come elemento degno di protezione giuridica che assurge al rango di diritto soggettivo in grado di produrre trattamenti differenziati, ha avuto luogo in prima battuta nel diritto internazionale in forza del Patto internazionale sui diritti civili e politici nel 1966, che ha annoverato i diritti culturali fra i diritti umani; nel diritto interno, invece, lo status dei diritti culturali o del principio multiculturalista o della diversità culturale, sono ancora incerti e variano da ordinamento ad ordinamento
La parola “cultura” è una locuzione polisenso e ricorre testualmente nella Costituzione italiana e, segnatamente, negli artt. 9, 33, 117 e 118, con significati ben lontani da quello originale antropologico.
Accezioni del significato di cultura:
1) una prima accezione indica una conoscenza specialistica, tecnica, superiore, che si consegue attraverso un percorso di istruzione ufficiale. A tale accezione fa riferimento l’art. 33 Cost.(istituzioni di “alta cultura”). Il precipitato giuridico di tale accezione tecnico - specialistica di cultura è il riconoscimento del diritto sociale all’istruzione;
2)  in un secondo significato, pure ricorrente nei testi giuridici, la parola cultura indica “la vita intellettuale di una Comunità”, che ruota intorno ad attività di tipo artistico e letterario, a scambi di idee e dibattiti. In questa dimensione, la cultura può portare alla produzione di beni materiali (opere artistiche, film, romanzi) e immateriali (idee, visioni della società) all’interno di una società (ex artt. 9, 117 e 118 Cost.);
3)  risulta assente nella nostra Carta la visione di cultura più squisitamente antropologica, ossia quella usata nell’ambito del multiculturalismo in relazione ai gruppi etnico-religiosi di minoranza in una determinata area geografica, a differenza dell’art. 27 della Costituzione canadese del 1982 che, per prima, si è impegnata a proteggere il patrimonio multiculturale di tutti i cittadini canadesi (seguita, successivamente, da una cinquantina di altre Carte costituzionali).
Fornire una accezione di cultura in senso antropologico è impresa complessa, avendo la stessa antropologia elaborato, allo stato attuale, oltre 600 definizioni.
Nonostante la babele definitoria che regna in antropologia è possibile rinvenire alcuni elementi ricorrenti nelle molteplici definizioni:
a) la cultura è un qualche cosa che l’uomo eredita socialmente in quanto componente di un gruppo sociale, distinto, dunque, da ciò che gli è trasmesso naturalmente per via genetica e tramite l’istinto; b) la cultura è trasmessa in via intergenerazionale;
c) è cultura il comportamento che è dotato di un qualche valore.
A tal proposito, è importante notare che affinché un comportamento possa essere considerato culturale non è sufficiente che esso sia regolare, ossia che accada con una certa frequenza dentro un gruppo: esso deve essere anche approvato e condiviso dal gruppo, considerato in qualche modo dotato di valore o di una funzione sociale adattiva utile alla sopravvivenza del gruppo.
L’approccio del legislatore italiano alla “diseguaglianza” multiculturale è stato finora occasionale, caratterizzato da interventi episodici miranti generalmente a proibire singole pratiche, facendo leva su un diritto penale simbolico che punisca con forza le mutilazioni genitali (l. 7/2006) e l’accattonaggio con minori (l. 4/2009). Manca una legge generale sul multiculturalismo sulla scia del Multicultural Act canadese (1988), così come uno strumento generale di diritto penale come l’attenuante culturale.
Nel codice penale peruviano è stato introdotto l’eccezione culturale, costruendo la scriminante dell’“errore di comprensione culturalmente condizionato”.
In questo silenzio normativo il ruolo dei giudici penali (e civili) si rafforza nell’affrontare le diversità culturali, divenendo protagonisti indiscussi delle trasformazioni della società italiana in senso multiculturale (giudice – amministratore di giustizia – sociologo – antropologo).
Corte di Cassazione (mixage di parti motive delle sentenze del 2007, 2008, 2009 e 2011): “E’ necessario prestare attenzione alle situazioni reali al fine di non criminalizzare condotte che rientrino nella tradizione culturale di un popolo … fermo restando, però, che se determinate pratiche, magari anche consuetudinarie e tradizionali, mettano a rischio diritti fondamentali dell’individuo garantiti dalla nostra Costituzione o confliggano con norme penali che proprio tali diritti cercano di tutelare, la repressione penale è inevitabile. E’ fin troppo evidente, infatti che le consuetudini contrarie all’ordimento penale non possono essere consentite … Le tradizioni etico-sociali di coloro che sono presenti nel territorio dello Stato, di natura essenzialmente consuetudinaria benché nel complesso di indiscusso valore culturale, possono essere praticate solo fuori dall’ambito della operatività della norma penale. Il principio assume particolare valore morale e sociale allorché - come nella specie - la tutela penale riguardi materie di rilevanza costituzionale … Si è in presenza, sotto il profilo della materialità, di un reato, per così dire, culturalmente orientato, quello che gli americani definiscono cultural offence. Nel reato culturalmente orientato non viene in rilievo il conflitto interno dell’agente, vale a dire l’avvertito disvalore della sua azione rispetto alle regole della sua formazione culturale, bensì il conflitto esterno, che si realizza quando la persona, avendo recepito nella sua formazione le norme della cultura e della tradizione di un determinato gruppo etnico, migra in un’altra realtà territoriale, dove quelle norme non sono presenti. Il reato commesso in condizioni di conflitto esterno è espressione della fedeltà dell’agente alle norme di condotta del proprio gruppo, ai valori che ha interiorizzato sin dai primi anni della propria vita”.
La Cassazione mantiene un atteggiamento rigoroso in tema di gerarchia delle fonti: ”La consuetudine può avere una valenza scriminante ai sensi dell’art. 51 cp, solo quando sia richiamata da una legge … Anche un popolo allogeno come quello degli zingari quando si insedia nel territorio italiano, deve osservare le norme dell’ordinamento giuridico vigente in questo territorio; e non può invocare i propri usi tradizionali per scriminare comportamenti che sono vietati dalle norme penali, eccetto il caso in cui questi usi siano richiamati, e quindi legittimati, dalle leggi territoriali”.
In alcuni casi, accanto alla norma costituzionale o penale protettrice  di beni costituzionali che è in grado di prevalere sulla consuetudine culturale in base alla teoria delle fonti, la Corte di Cassazione ha evocato anche una sorta di contro-norma culturale, individuata nella cultura maggioritaria italiana: “Né diverso criterio interpretativo può evidentemente essere adottato in relazione alla particolare concezione socio-sociale di cui sia eventualmente portatore l’imputato, posto che in materia vengono in gioco valori fondamentali dell’ordinamento (consacrati nei principi di cui agli artt. 2,3,30 e 32 Cost.), che fanno parte del visibile e consolidato patrimonio etico-culturale della nazione e del cotesto sovranazionale in cui la stessa è inserita e, come tali, non sono suscettibili di deroghe di carattere soggettivo e non possono essere oggetto, da parte di chi vive e opera nel nostro territorio ed è quindi soggetto alla legge penale italiana, di valida eccezione di ignoranza scusabile”.
Come discorso di chiusura della giurisprudenza di legittimità: “Una società multietnica, che accetta più o meno consapevolmente il multiculturalismo, non può ignorare una certa dose di relativismo culturale, che consenta di guardare ad altre civiltà senza giudicarle secondo i propri parametri. Ne consegue che l’approccio alla delicata questione in esame, per le implicazioni di carattere etico e giuridico che vengono in rilievo, deve essere guidato da una prudente e illuminata interpretazione delle norme di riferimento, senza sottovalutare la peculiare posizione del soggetto coinvolto nell’atto rituale incriminato”.
La Cassazione italiana - come emerge dai passi sopra riportati -  è ambivalente sul punto perché da un lato costruisce la cultura come consuetudine, però nel contempo le assegna un proprio valore, per cui è complesso allo stato attuale capire in che modo l’art. 27 della Costituzione italiana possa trovare applicazione.
Certamente al multiculturalismo la giurisprudenza italiana - e non solo - oppone i contro-limiti della tutela di genere e del contrasto al patriarcato (giurisprudenza c.d. anti-patriarcale e/o femminista), facendo rientrare nella violenza di genere tutte quelle condotte, seppur riconducibili a tradizioni e credenze religiose, etniche e culturali “di minoranza”, che ridondano nella violenza e nella limitazione della autodeterminazione della donna.
Due proposte presentate, al riguardo, dalla prof.ssa Ilenia Ruggiu, Autrice di “Il giudice antropologo. Costituzione e tecniche di composizione dei conflitti multiculturali” (FrancoAngeli edizioni), tedofora del “costituzionalismo multiculturale”:
·       1) prima proposta: introduzione di alcune modifiche al codice di rito penale (e civile) che portino, nei casi in cui sia interessino un appartenente ad una minoranza etnica, alla attivazione di perizie che coinvolgano un antropologo che possa esaminare l’eventuale insorgente conflitto multiculturale (gli antropologi non hanno un albo, ndr).
·      2) seconda proposta: nel caso di conflitti multiculturali l’Autrice ha individuato in test culturali i precipui strumenti argomentativi per il giudice in fase decisionale, in modo di tecnicizzare e rendere più accurata la stessa motivazione della sentenza. Si tratta di un modo per procedimentalizzare l’iter argomentativo del giudice, una sorta di guida per tappe obbligate verso la decisione che possa incorporare alcuni standard antropologici dentro il processo, mettendoli in contatto, in confronto e in dialogo con le caratteristiche proprie del ragionamento more iuridico, aspirando così a rendere certi i passaggi argomentativi.
Il test di supporto all’ attività giudiziaria (e a quella del legislatore nell’esercizio della funzione normativa) che l’Autrice propone per risolvere le controversie culturali, combinano elementi strettamente antropologici con quelli “ponderativi” più tipici del ragionamento giuridico. I due fattori sono distribuiti secondo una sequenza di passaggi logico-argomentativi che, secondo l’Autrice, ogni giudice dovrebbe percorrere quando si trova in presenza di un conflitto multiculturale.
Il test culturale ha il vantaggio di apportare una certezza almeno di tipo argomentativo.
In quarant’ anni di risoluzione di conflitti multiculturali i giudici nazionali, europei e nordamericani si sono sforzati, spesso con un approccio case by case (empirico: valutazione c.d. topica), a trovare soluzioni a controversie di siffatto ordine, non partendo da un preesistente sistema, ma, nei fatti, producendone essi stessi uno nuovo.
La giurisprudenza pretoria che ha dato corpo ad un diritto pretorio si è intrattenuta, per fare qualche esempio, sui seguenti casi concreti: il bambino rom che mendica (c.d. Manghel); l’infibulazione praticata sulle bambine in forza a certe correnti di pensiero musulmane e circoncisione ebraica; la costrizione a casa, la violenza fisica e morale, lo stupro e omicidio di donne per ragioni religiose islamiste; l’istituto adottivo nordafricano (kafalah), non riconosciuto nel nostro ordinamento civilistico; l’uso di droghe c.d. leggere da parte di alcuni seguaci di alcuni culti; la poligamia  (islam, induismo, mormoni); il portarsi al collo il coltello “sacro” (il Kirpan) per i adepti della religione Sikh.
In merito a questa ultima ipotesi non si può non richiamare la sentenza n. 24084 della Corte di Cassazione, I sezione penale, che ha stabilito con chiarezza che: “In una società multietnica, la convivenza tra soggetti di gruppi differenti richiede l’identificazione di un nucleo comune in cui immigrati e società di accoglienza si debbono riconoscere. A mente dell’art. 2 della Carta costituzionale, l’integrazione non impone l’abbandono della cultura di origine, bensì il limite invalicabile è costituito dal rispetto dei diritti umani e della civiltà giuridica della società ospitante. L’immigrato che decide di stabilirsi in una società in cui è consapevole che i valori di riferimento sono differenti da quella da cui proviene, ne impone il rispetto. Non è infine tollerabile che l’attaccamento ai propri valori, anche se leciti secondo le leggi vigenti nel paese di provenienza, porti alla violazione cosciente di quelli della società ospitante”. 

Fabrizio Giulimondi

mercoledì 10 maggio 2017

“FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO - ISTRUZIONI NON INCLUSE" DI HUGO GÉLIN

Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse


Famiglia all’improvviso - Istruzioni non incluse” di Hugo Gélin, con quello straordinario attore francese di nome Omar Sy che, con il suo impareggiabile sorriso che tutto conquista e tutto ottiene, affronta temi solo apparentemente leggeri.

Anche qui l’attacco è ridanciano e il film scorre sereno senza destare problemi all’ignaro spettatore: la solita storia dell’uomo viveur, che si diverte e basta fra una donna e l’altra, all’improvviso papà di una “bimbetta” frutto di un fugace incontro sessuale con una delle tante turiste che sono transitate nel villaggio turistico dove fa finta di lavorare. Ma non è così. La pellicola impegna sentimenti profondi, l’incancellabile senso della famiglia, gli intramontabili rapporti fra padre e figlia. Le capacità espressive, mimiche e gesticolatorie di Omar Sy entrano nel cuore del pubblico, esposto al dramma verso il crepuscolo della proiezione.

Ma non sarà il dramma ad avere l’ultima parola, ma il sorriso e lo sguardo sereno di un padre e del suo incommensurabile amore per la figlia.

Fabrizio Giulimondi