· Le norme che presiedono al
procedimento di formazione del Governo sono in gran parte non scritte e frutto
di convenzioni costituzionali (fonti di diritto).
· Il Presidente della Repubblica deve
procedere alla nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta
di quest’ultimo, dei Ministri (art. 92, comma 2, Cost.). Il profilo
dell’eligendo Presidente del Consiglio deve coagulare intorno a sé sufficienti
forze politiche e parlamentari per ottenere la fiducia da entrambi i rami del
Parlamento (Camera dei deputati e Senato della Repubblica) (art. 94 Cost.) e di
mantenerla per tutta la durata del mandato (cinque anni) (art. 60, comma 1,
Cost.).
· Il Presidente della Repubblica
utilizza il percorso istituzionale delle consultazioni per individuare la
personalità politica che, alla luce delle elezioni, meglio ha la possibilità di
formare un nuovo Governo, ottenere la fiducia parlamentare e rimanere in carica
per tutto il periodo del mandato costituzionalmente previsto.
· Le consultazioni si realizzano
tramite l’audizione da parte del Presidente della Repubblica prima degli ex Capi
di Stato, poi dei vertici dei partiti e dei gruppi parlamentari.
· Al termine delle consultazioni il
Presidente della Repubblica può:
· se le urne hanno chiaramente espresso
un vincitore (basta pensare al Governo Prodi nel 2006 ed ai Governi Berlusconi
2001 e 2008), il Capo dello Stato nomina direttamente il Presidente del
Consiglio che accetta (per prassi costituzionale) con riserva, predispone la
squadra dei Ministri proponendone la nomina al Presidente della Repubblica
(che, salvo "criticità", li nomina), sciogliendo così definitivamente
la riserva; il Governo dovrà completare la squadra con i Vice Ministri e
Sottosegretari di Stato per poi presentarsi alle Camere per riceverne la
fiducia con la maggioranza semplice(un voto di più).
· Il Governo che non ottiene la fiducia
non è in nulla legittimato ad esercitare il potere esecutivo ed il Capo dello
Stato deve stabilire se individuare altra figura a cui conferire un incarico
esplorativo, un pre-incarico, ovvero un incarico pieno di Presidente del
Consiglio dei Ministri, oppure, in alternativa, sentito il parere dei Presidenti
delle Camere, procedere al loro scioglimento e convocare i comizi elettorali
per nuove elezioni; il Governo che non ottiene la fiducia rimane in carica per
gli affari correnti.
· In caso di difficoltà nella
individuazione del Presidente del Consiglio (maggioranze politiche diverse nei
due rami del Parlamento o assenza di maggioranza in una o entrambe le Camere),
si può affidare un incarico esplorativo ai Presidenti della Camera o del
Senato, ovvero ad altra figura di alto profilo istituzionale, per la verifica
della esistenza o meno di una maggioranza certa in entrambi i rami del
Parlamento.
· Colui che riceve l’incarico
esplorativo svolge consultazioni ristrette, al termine delle quali riferisce al
Presidente della Repubblica sul loro
esito negativo o positivo: 1) se negativo il Presidente dovrà decidere se
affidare altro incarico esplorativo o optare per lo scioglimento delle Camere e
l’indizione di nuove elezioni; 2) se favorevole e la possibilità di formare una
nuova compagine governativa è stata riscontrata per lui stesso, si passerà
dall’incarico esplorativo all’incarico vero e proprio; 3) se tale possibilità è
stata registrata, invece, in capo ad un
altro, l’incarico (o il preincarico) sarà conferito all’altro.
· Sussiste il preincarico quando il
Presidente della Repubblica affida ad una personalità politica il compito di
svolgere ulteriori consultazioni onde assumere, in una posizione - seppur non ufficiale - di candidato in pectore all’Ufficio di Presidente del Consiglio, elementi di
chiarificazione per la formazione del nuovo Governo: il reincarico si tramuterà
in un incarico vero e proprio se le consultazioni ristrette andranno a buon
fine.
· Gli ultimi sei mesi del suo mandato
il Presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere (art.88, comma 2, Cost.):
se il Presidente della Repubblica si dimette prima della scadenza naturale del
proprio mandato, colui che sarà successivamente eletto Capo dello Stato provvederà
a sciogliere le Camere e convocare i comizi elettorali, con la particolarità che
il Parlamento in seduta comune che lo ha eletto sarà sciolto subito dopo la sua
elezione).
· Le Camere possono essere sciolte
(art.88 Cost.), sentiti i Presidenti di Camera dei deputati e Senato della
Repubblica, sia simultaneamente (come è sempre avvenuto), sia singolarmente (come
potrebbe avvenire qualora il Senato - come nelle ultime legislature si sta intravedendo
spesso- non abbia maggioranze, né assolute (maggioranza dei componenti) né
relative (maggioranza dei presenti), omogenee e stabili.
· Una volta conclusesi le elezioni, Il
Governo decaduto, ancora in carica per gli affari correnti (lo Stato non può
rimanere senza Governo), deve essere sostituito in termini rapidi da quello
nuovo, una volta ottenuta la fiducia dal Parlamento neo eletto: solo nel caso
eccezionale di dichiarazione di stato di guerra le Camere possono essere
prorogate nelle proprie funzioni costituzionali (art.60, comma 2, Cost.),
unitamente al (vecchio) Governo, espressione di queste ultime.
Prof. Fabrizio Giulimondi