1)
Come molti Governi europei e occidentali, anche il governo ungherese Orbán ha
attuato un ampliamento dei propri poteri per rendere efficaci le misure
sanitarie, sociali, economiche e di ordine pubblico per combattere i rischi
pandemia.
2) La
Costituzione ungherese prevede la promulgazione dello “stato di emergenza”
(art. 53) in caso di guerra (simile al combinato disposto degli artt. 78 e 87,
comma 9, Costituzione italiana) o di catastrofi naturali e industriali, ma non
contempla le epidemie.
3)
Queste ultime sono comprese solo all'interno di una normativa del 2011 sulla
"Gestione delle catastrofi" che, al paragrafo 44/c, definisce il caso
di "epidemie umane e animali che
generano malattie di massa".
4)
Quindi, è evidente che le misure di emergenza anti-epidemiche non sono comprese
nel rigido perimetro della Costituzione ma solo in una legge aggiuntiva; e, di
conseguenza, ogni provvedimento adottato, in teoria, esce fuori dal dettato
costituzionale, pur rispettando il dettato normativo.
5) Le
misure decise di blocco della circolazione, divieto di attività pubbliche o
chiusura esercizi commerciali, sono certo limitazioni di diritti fondamentali della
persona ma necessarie alla difesa della salute pubblica, parimenti a quanto sta
avvenendo in altri ordinamenti giuridici europei, come quello italiano.
6)
Come ha scritto Csaba Tordai, uno dei maggiori costituzionalisti ungheresi:
"In questo caso il governo ha fatto
bene. Il rispetto della Costituzione non è fine a se stesso ma funzionale alla
convivenza sociale e alla garanzia minima di sicurezza della vita e della
proprietà.".
7) La
legge sullo "stato di emergenza" è stata votata dal Parlamento
ungherese lo scorso 30 marzo 2020 con una cospicua maggioranza (138
favorevoli; 53 contrari). L’Assemblea non è stato esautorata di alcuna
funzione, anche perché nel periodo di emergenza il Parlamento non può essere
sciolto neppure se in scadenza di mandato.
8)
L'introduzione di reati e illeciti amministrativi contro chi si rende colpevole
di diffondere il contagio attraverso l’inottemperanza delle limitazioni imposte
o delle quarantene, è in linea con le disposizioni attuate anche in Italia e in
altri sistemi europei.
9) Lo
stato di emergenza prevede il completo funzionamento della Corte costituzionale,
Istituzione che ha il compito di valutare la legittimità di ogni atto
legislativo del Governo, compresi i decreti di emergenza.
10)
L'accusa secondo cui Orbán avrebbe promulgato la legge "sine die" è
senza senso perché ogni stato di emergenza termina quando l'emergenza finisce: come
può un Governo sapere quando finirà un'epidemia?
11)
Secondo la Costituzione ungherese i decreti di emergenza hanno validità 15
giorni, a meno che l'Assemblea nazionale non autorizzi il Governo a prorogarli
(voto, appunto, del 30 marzo).
12) In
Italia l’epidemia – in termini di restrizione delle libertà fondamentali e dei
diritti essenziali dei cittadini italiani - è affrontata con la seguente “legislazione”
(le virgolette non sono per bellezza), senza aver prima acceduto alle cennate
disposizioni 78 e 87, comma 9, Cost. (ossia senza dichiarare lo stato di guerra,
in quanto includervi anche l’epidemia sarebbe stato frutto di una
interpretazione eccessivamente estensiva se non analogica, anche se avrebbe
fornito certamente una copertura costituzionale più autentica ai variegati provvedimenti
che il Governo italiano ha emesso dal 4 marzo in poi): in una piccola porzione con decreti legge (23
febbraio 2020, n. 6; 25 marzo 2020, n.
19), il cui contenuto normativo è, invero, rimandato (e riempito) a (da)
Decreti del Presidente del Consiglio (che costituiscono, illegittimamente, l’autentica
polpa dispositiva del decreto legge, il cui contenuto – costituzionalmente
legittimo - sarebbe dovuto consistere esso stesso in quanto stabilito
successivamente dai successivi, numerosi e affastellati DPCM poi pubblicati); nella
restante e cospicua parte, con DPCM, ordinanze, decreti e circolari ministeriali,
in forza dei quali si riducono ampiamente le libertà ed i diritti previsti
dagli artt. 13 (libertà personale), 16 (libertà di circolazione), 17 (libertà di riunione), 19 (libertà religiosa) e 41 (libertà di iniziativa economica privata) della Costituzione.
13) I DPCM forniscono la veste formale e procedurale ad ordinanze contingibili ed urgenti la cui emanazione, per essere legittimata costituzionalmente, necessita - come reiteratamente richiesto dalla Corte costituzionale - della loro subordinazione ai principi generali dell'ordinamento e, pertanto, ai principi posti a base della Costituzione. Siffatta subordinazione è stata considerata dalla Consulta requisito necessario ed imprescindibile di costituzionalità dei poteri emergenziali dotati - come nel caso in esame - di idoneità innovativa rispetto alle leggi vigenti: questo presupposto manca del tutto, formalmente e sostanzialmente, nei Decreti del Presidente del Consiglio (contenutisticamente ordinanze necessitate) sino ad ora emanati.
Un bel tacer……….
Fabrizio Giulimondi