giovedì 31 maggio 2012

PROF. FABRIZIO GIULIMONDI: TECNICA LEGISLATIVA


                QUALCHE NOZIONE DI TECNICA LEGISLATIVA

La tecnica legislativa è un insieme di principi, metodi e puntuali prescrizioni per la formulazione formale e sostanziale degli atti normativi, la loro strutturazione interna e il loro inserimento nel quadro normativo generale di riferimento.
Il suo fine è quello della migliore redazione della norme sotto il profilo della chiarezza e della precisione, della sinteticità, non contraddittorietà, applicabilità e verificabilità.
Il prodotto del suo corretto utilizzo dovrebbe essere un insieme sistematico  di norme razionalmente funzionali agli obiettivi particolari del singolo provvedimento normativo.
L’attenzione verso la qualità della regolazione si è andata accentuando in questi ultimi quindi anni. Alla base di tale attenzione v’è la constatazione che la norma giuridica non è neutra, ma orientata alla migliore dislocazione di risorse materiali ed umane. Essa, quindi, è parametro di efficienza o di inefficienza del sistema economico, sociale, istituzionale e politico. Le regole non sono di per sé troppe o poche in termini assoluti. Sono troppe le regole cattive e, sono tali quelle che costituiscono onere ingiustificato per persone, famiglie  ed imprese, come quei rimedi che, nell’intento di curare un male, ne provocano di nuovi e  maggiori o comunque generano gravi effetti collaterali.
Nell’ordinamento italiano si è provveduto, anche su sollecitazione di organismi internazionali, ad introdurre uno strumento di valutazione degli effetti diretti ed indiretti delle regole sulle dinamiche della società (c.d. impatto normativo), a seguito della approvazione della  legge di semplificazione 8 marzo 1999, n. 50, della emanazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, della  “Guida alla sperimentazione dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR)” del 16 gennaio 2001 e, infine, della  circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2001, n. 1 “Guida alla redazione dei testi normativi”.
Questi testi hanno sistematizzato, razionalizzato e fatto proprie le tre circolari di identico contenuto che,  nel 1986,  il Presidente della Camera dei Deputati, il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente del Consiglio hanno emanato di intesa fra di loro, tutte e tre tese a rendere più chiari e comprensibili gli atti legislativi.
Le prescrizioni di tecnica legislativa contenute in queste  circolari sono state  negli anni aggiornate e rivisitate, per essere poi  trasfuse in data 20 aprile 2001 in una “Lettera circolare sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi”, congiuntamente adottata dai Presidenti delle Camere e del Consiglio dei Ministri.
La citata “Guida alla redazione dei testi normativi” del 2 maggio 2001 rappresenta  un importante passo avanti verso una aumentata sensibilità istituzionale  su una più comprensibile (e, quindi, più democratica)  raccolta, in forma più analitica, di regole e raccomandazioni in tema di redazione dei testi legislativi e, dall’altro, di criteri  riguardanti più specificatamente l’istruttoria normativa da parte del Governo nella stesura dei regolamenti, dei decreti legge e dei decreti legislativi.
Tale sforzo ha condotto a riassumere in unico contesto dettami formali e sostanziali: i primi, afferenti il linguaggio tecnico-giuridico e la ricerca di moduli omogenei di formulazione dei testi; i secondi, rivolti a richiamare l’esigenza di tenere conto, al momento della redazione dei testi, dei limiti propri delle fonti del diritto e della necessità di programmare la ripartizione fra queste in seno ad un determinata materia.
Scendendo un po’ più nel merito dell’argomento che ci siamo proposti di esaminare, passiamo ad  affrontare gli aspetti generali del provvedimento legislativo.
L’atto di normazione (legge dello Stato o regionale o delle province di Trento e Bolzano; decreto-legge e decreto legislativo; regolamenti governativi e regionali) disciplina materie omogenee.
La ripartizione dei singoli aspetti della materia all’interno dell’atto è operata assicurando uno sviluppo consequenziale e logico e, pertanto, assolutamente  razionale,  della trattazione di quanto  disciplinato  nel testo.
Questo è composto da articoli, da commi (che formano l’articolo e che possono essere uno o più a seconda della sua complessità,  caratterizzati dalla numerazione di tipo cardinale) e da lettere,  in cui questi ultimi possono essere  eventualmente suddivisi, lettere che, a loro volta, possono essere partite in numeri.
Ogni concetto normativo è formulato evitando qualsivoglia ambiguità di significato o di sintassi, dovendo sussistere contestualmente sia l’elemento della semplicità che quello della precisione.
Le disposizioni poste in deroga a una regola generale debbono  essere messe ben in evidenza, nonché esplicitamente richiamare la regola generale a cui fanno eccezione.
Inoltre, qualora l’atto legislativo contenga  una disciplina organica di una determinata materia, si raccomanda di fare sì che l’ordine della costruzione delle disposizioni in esso contenute  osservi la seguente “scaletta”:
a)    parte introduttiva, contenente “disposizioni generali”, ossia le finalità dell’atto e i principi generali in questo espressi, nonché il suo ambito di operatività, di tipo oggettivo e soggettivo, oltre  le definizioni dei termini più importanti e diffusi all’interno del testo;
b)    parte principale, relativa alle disposizioni procedurali e sostanziali circa la materia trattata; eventuali previsioni sanzionatorie; l’indicazione delle strutture pubbliche competenti alla esecuzione di quanto disposto;
c)    parte finale, concernente le disposizioni aventi ad oggetto l’ attuazione dell’atto, il coordinamento normativo, l’abrogazione delle norme previgenti incompatibili con il nuovo testo e, infine, gli aspetti di diritto  transitorio ed inter-temporale;
d)    parte integrativa, in relazione alla entrata in vigore dell’atto e alla  decorrenza o scadenza della efficacia delle singole disposizioni.
E’ opportuno puntualizzare che, quanto disposto in merito alla copertura finanziaria, sia contenuto in un unico articolo, il quale  è bene sia costituito da un numero limitato di commi, che a loro volta siano  organizzati  in pochi e semplici periodi e, se proprio necessario, in lettere a)b)c) e così via,  ricordando che l’indicazione dei commi aggiunti in un secondo momento da una normazione susseguente (al pari degli articoli) sono contrassegnati con la terminologia latina bis, ter, quater  a seguire:  comma 1 bis;  comma 1 ter, etc; oppure articolo 1 bis, articolo 1 ter, etc).
E’, altresì,  opportuno che ogni atto legislativo contenga una disposizione che indichi espressamente quelle  abrogate in quanto incompatibili con la nuova disciplina.
I termini attinti dal linguaggio giuridico o da un linguaggio tecnico devono essere impiegati in maniera appropriata, tenendo conto del significato loro assegnato dalle scienze o tecniche da cui provengono. Se un termine tecnico-giuridico ha un significato diverso da quello che lo stesso termine possiede nel linguaggio corrente, occorre esplicitare quale sia l’accezione adoperata per esso nel testo.
Se le parole utilizzate non siano di uso corrente, o non abbiano un significato giuridico già definito, oppure siano adoperate in modo difforme da quello corrente o da quello giuridico, è opportuno definirle prima, nello spazio riservato alla parte introduttiva, di cui abbiamo poc’anzi parlato.
Prima, prendendo in considerazione articoli, commi e lettere abbiamo esposto la partizione interna ai primi, che rappresentano la unità primaria, di base, del testo legislativo.
Sussiste in aggiunta una partizione di quest’ultimo di livello superiore all’articolo, che di snoda  nel seguente modo, seguendo la catalogazione  dalla parte più ampia a quella più di ristretta:
·        libro (partizione di quarto livello, comprendente uno o più parti);
·        parte (partizione di terzo livello, comprendente uno o più titoli);
·        titolo (partizione di secondo livello, comprendente  uno o più capi);
·        capo (partizione di primo livello comprendente una o più sezioni);
·        sezione, composta da uno o più articoli (come abbiamo in precedenza riportato, costituiti  da uno o più commi, a loro volta scomponibili in una o più lettere, che possono essere ancora suddivise in numeri).

La rubrica è il titolo (l’argomento) del libro, della parte, del titolo, del capo, della sezione e dell’articolo.

Una legge può essere abrogata, modificata o sostituita da una successiva, tramite lo strumento della novella, che si compone di due parti: la prima, introduttiva,  è denominata alinea e contiene il dispositivo volto a precisare il rapporto, di sostituzione o di integrazione, fra la norma previgente (ossia su cui si sta intervenendo e che viene specificamente indicata con tutte le coordinate di partizione sopra descritte) e, quella recata dalla novella (introdotta tramite una disposizione della legge successiva); la seconda consistente nella novella in senso stretto, vera e propria,  dispone la sostituzione o la modifica del vecchio testo con il nuovo, evidenziato tramite  le virgolette. L’alinea, ancora più chiaramente, deve indicare l’esatta collocazione del testo ove si inserisce la novella, precisando dopo quale  parola o comma o articolo la novella (il nuovo testo sostitutivo o modificativo-integrativo) si debba andare ad allocare (ad esempio: dopo il comma X dell’articolo Y della legge Z si deve aggiungere: ).
 In chiave visiva l’alinea termina con i due punti, mentre  la parte novellata è contenuta all’interno delle virgolette (proseguendo l’esempio appena presentato: (alinea) dopo il comma X dell’articolo Y della legge Z si deve aggiungere: (novella) “comma X bis dell’articolo Y della legge Z ………….”
Qualora  l’intervento modificativo, integrativo o sostitutivo sia particolarmente articolato e complesso, ovverosia riguardi un intero comma di un articolo del testo previgente, o addirittura più commi di uno stesso articolo, la novella si scompone  in uno o più capoversi,  a seconda se introduca uno o più nuovi commi o intervenga  in chiave modificativa-integrativa su uno o più commi: la novella, ad esempio, sarà formata da tre capoversi se riguarderà (introducendone di nuovi o modificandone o integrandone di previgenti) tre commi dell’articolo oggetto dell’interesse del Legislatore.
A tale proposito è opportuno precisare che l’unità minima del testo da sostituire con una novella è preferibilmente il “comma” nella sua interezza,  o un suo  periodo, o una sua lettera, o un numero contenuto in una sua lettera, anche quando si debba modificare, abrogare o sostituire una singola parola o un insieme di parole.
Per procedere con  maggiore semplicità alla operazione di modificazione- integrazione-sostituzione del testo previgente, si consiglia di far contenere sempre ogni norma recante una singola novella in un articolo a se stante della legge che apporta  l’innovazione, premurandosi che gli articoli novellatori rispettino l’ordine delle disposizioni su cui  incidono.
I riferimenti interni alla legge (ad un articolo, ad un comma, ad una lettera) esplicitamente si allacciano al  numero dell’articolo X,  o del comma X dell’articolo Y,  o della lettera X del comma Y dell’articolo Z dello stesso testo che si sta provvedendo a redigere, evitando così di adoperare espressioni come “precedente” o “successivo”, oppure  “della presente legge”, salvo l’utilizzo di quest’ultima sia reso necessario al fine di  ovviare a  confusioni interpretative.
I riferimenti esterni, invece, si sostanziano in collegamenti ad atti diversi da quello che opera il richiamo,  per mezzo della indicazione della  data (giorno, mese, anno) di promulgazione o emanazione della legge o atto ad esso equipollente (decreto legge o decreto legislativo), corredata dal relativo numero,  privo però del titolo.
Una parola sugli allegati ad un testo.
Tabelle, quadri, prospetti, elenchi e quant’altro v’è di similare non sono inseriti nel testo degli articoli, ma in allegato al testo legislativo, subito dopo l’ultimo articolo. All’inizio di ciascun allegato è citata la disposizione che nell’articolato  rinvia ad esso.
 Gli allegati non  possono contenere disposizioni sostanziali che trovano la loro  collocazione naturale solamente nel testo.
Come possiamo capire i principi di chiarezza, precisione, uniformità, semplicità ed economia, sottesi alle metodologie di tecnica redazionale dei provvedimenti legislativi, siano questi ultimi di natura primaria (leggi statali, regionali e provinciali di Trento e Bolzano e normative ad esse equipollenti, quali sono i decreti legge ed i decreti legislativi), o secondaria (regolamenti statali o regionali), “non sono espressione di ideali estetici o di modelli formali” – come proclama nel preambolo alla terza edizione del dicembre del 2007 il ‘Manuale regionale di tecnica legislativa’, elaborato dall’Osservatorio legislativo interregionale, recante “Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi” – “ma sono strumenti per garantire la qualità della legislazione e con essa il fondamentale principio della certezza del diritto”.
 A tale proposito v’è obbligo di aggiungere che la “certezza del diritto” è il  precipitato logico – giuridico del principio di democraticità (art. 1 Cost), informatore primario del sistema costituzionale e ordinamentale italiano.
Una disposizione mal compresa dai destinatari, ossia dal Popolo che è
il vero Sovrano e che  esercita la Sovranità – in via mediata -  anche attraverso il Parlamento e il Governo, lede direttamente e platealmente  la democraticità del sistema, che si manifesta pure attraverso le norme di disciplina della vita della Comunità la quale, per contribuire correttamente e legittimamente alla vita dello Stato, deve necessariamente capire in tutti i suoi aspetti il contenuto delle disposizioni emanate dagli  Organi costituzionali,  che  operano – secondo il dettato costituzionale -  per conto e nell’interesse della Comunità medesima.
La incomprensione totale o parziale di un testo legislativo, essendo di ostacolo, anche grave, a tutto quanto sopra esposto, è un vulnus di non poco momento alla effettiva partecipazione democratica del cittadino, uti singulus e uti socius, a mente degli artt. 2 e 3, comma 2, della Carta Costituzionale.
Una preciso riferimento alla necessità della chiarezza formale della legge si ritrova nella sentenza 95/2007 della Corte Costituzionale, con la quale i giudici della Consulta hanno sottolineato che, il precetto contenuto nella disposizione deve essere formulato all’indicativo presente, ossia nel modo e nel tempo verbale atto ad esprimere il comando secondo il consueto linguaggio  legislativo.  L’ indicativo presente è, dunque, sicuro indice della prescrizione di un obbligo, assumendo un valore indubitabilmente imperativo.
Atteso che il principio di chiarezza non trova attuazione soltanto nell’uso appropriato dei termini linguistici, la Consulta ha evidenziato che una disposizione  è chiara quando, ad esempio, enuncia tramite  poche e semplici espressioni un concetto generale; indica senza incertezza i suoi destinatari; precisa gli organi preposti alla sua attuazione, configurandone bene le competenze; determina le conseguenze di natura penale, civile, amministrativo-contabile o disciplinare in caso di inosservanza di un ordine o di un divieto; chiarisce se un elenco di condizioni è tassativo o esemplificativo, ovvero se le stesse debbano essere intese cumulativamente o alternativamente.
Ancora:  la Corte Costituzionale con la decisione 303/2003 ha ribadito l’orientamento espresso con le sentenze 85/1999, 94/1995 e 384/1994, secondo il quale la certezza e la chiarezza sono un valore costituzionale e assumono  un aspetto rilevante nel giudizio di legittimità costituzionale di una normativa, dovendo essere incluse nella parte motiva della decisione anche  le valutazioni di ordine di tecnica legislativa.
In conclusione, tengo a riportare quanto  ha affermato il 16 dicembre 2004 il Presidente della Repubblica Ciampi nel messaggio di rinvio alle Camere della legge di delega in materia di ordinamento giudiziario: “Con l’occasione ritengo opportuno rilevare quanto l’analisi del testo sia resa difficile dal fatto che le disposizioni in esso contenute sono condensate in due soli articoli, il secondo dei quali consta di 49 commi ed occupa 38 delle 40 pagine di cui si compone il messaggio legislativo. A tale proposito, ritengo che questa possa essere la sede propria  per richiamare l’attenzione del Parlamento su un modo di legiferare- invalso da tempo – che non appare coerente con la ratio delle norme costituzionali che disciplinano il procedimento legislativo e, segnatamente, con l’articolo 72 della Costituzione, secondo cui ogni legge deve essere approvata “articolo per articolo e con votazione finale”.
Caliamo, conseguentemente,  un velo pietoso sulla  prassi oramai ricorrente e quasi consolidata nel tempo, specie in sede di approvazione della legge finanziaria (oggi denominata “legge di stabilità”), di approvare  un unico maxi emendamento -  includente  l’intera legge – formulato dal Governo, su cui  questi appone regolarmente la c.d. questione di fiducia.
                  Fabrizio Giulimondi

mercoledì 30 maggio 2012

IL 31 MAGGIO 2012 IL PROF. FRANCO CUCCURULLO CESSERA' DALL'INCARICO DI RETTORE DELLA UNIVERSITA' "GABRIELE D'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA DOPO 15 ANNI DI STRAORDINARIA ATTIVITA'.
MOLTO SI DEVE AL PROF. CUCCURULLO: 32.000 STUDENTI E UN ATENEO FRA I PIU' IMPORTANTI E QUALIFICATI DEL CENTRO-SUD.
GRAZIE!!!
Prof. Fabrizio Giulimondi

lunedì 28 maggio 2012

La voce invisibile del vento


“La voce invisibile del vento” di Clara Sanchez (Garzanti), romanzo onirico lievemente ansiogeno, forse troppo lungo rispetto alla narrazione, talora con troppe parole (“Troppe note!” disse l’imperatore d’Austria  Giuseppe II a Mozart compulsato da Salieri) e qualche descrizione inutile di troppo, di livello indiscutibilmente inferiore rispetto al bellissimo “Il profumo delle foglie di limone”, già oggetto di commento entusiastico su questa rubrica.
Il romanzo- similmente al precedente – si struttura in capitoli in cui in uno parla un protagonista e nell’altro il co-protagonista, e così via (ricordando un po’ “Il cimitero di Praga” di Umberto Eco).
Una famiglia in vacanza sulla costa spagnola: Felix(il marito), Julia (la moglie), che da poco hanno avuto un figlio, Tito. Julia va a comperare il latte ma ha un incidente con la sua vettura. Il racconto prosegue come se nulla fosse. Lei racconta l’affannosa e angustiante ricerca del villaggio turistico dove ha lasciato  il marito e il figlio, villaggio che sembra essersi volatilizzato, non accorgendosi che in realtà è in coma, o meglio in un sonno profondo da cui non riesce a svegliarsi,  in una stanza di ospedale:  tutto ciò che il romanzo narra “ a nome di Julia “ in realtà sono sogni che si sviluppano come se fossero reali.
Le vicende  oniriche della moglie si agganciano con gli avvenimenti che si snodano  intorno a lei: i sogni si formano a seguito delle parole che il marito e la madre le rivolgono nella stanza di ospedale. Un personaggio  misterioso, anche esso degente nella struttura ospedaliera, Abel, si aggiunge alla moltitudine di “comparse” e,  la sua voce è percepita da Julia con le fattezze dei suggerimenti  di un angelo.
Le  voci daranno corpo  ad altri sogni che si concatenano con i precedenti ed i successivi, concretando un percorso faticoso e nebuloso dai contorni incerti e inquietanti come quelli dei  sogni, cammino  teso al risveglio, ad uscire  dalla realtà del “coma” per andare verso la  realtà della vita.
Tutto ciò che si determina al di  fuori del suo corpo immobile, le voci, le parole, i suoni, i rumori, il contatto fisico, gli odori, come quello di una torta al cioccolato, si trasfondono nel subconscio di Julia, trasformandosi e trasmutandosi nella dimensione onirica che rappresenta la  sola realtà che conosce  per otto giorni  Julia.
I personaggi dei suoi sogni – come Marcus -  sono realmente esistenti: anzi, il subconscio per mezzo di essi fa uscire verità nascoste della esistenza di Julia antecedente  lo scontro automobilistico.
I sogni cominciano a fare parte anche  della vita   di Felix.
Sono i sogni il tessuto connettivo della narrazione e,   questi, entrano in contatto con la realtà in maniera  sempre più frequente e ripetuta  nell’avanzare della trama: realtà e sogno si intersecano fra di loro con maggiore incidenza e rapidità nell’avvicinarsi dell’ ottavo giorno.
Il finale lo lascio a Voi.

Fabrizio Giulimondi

sabato 26 maggio 2012

LIBERALIZZAZIONE DEI CARBURANTI


 Economia Cristiana

Il decreto legge sulle liberalizzazioni (detto anche “Cresci Italia”) 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012 n. 27 - con il solito ausilio del voto di fiducia - ha già visto una correzione nel settore delle commissioni bancarie in forza del provvedimento di urgenza approvato lo scorso 23 marzo dal Consiglio dei Ministri. Non sono poche le disposizioni che toccano da vicino la sfera di interesse degli imprenditori.

 L’art. 1 abroga le disposizioni che pongono vincoli per l’avvio di una attività economica, non giustificati da un interesse generale, oppure incompatibili, irragionevoli o sproporzionati rispetto alle esigenze di tutela dei valoro costituzionali; le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche, non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite; le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, non adeguati e non proporzionati alle finalità pubbliche.

 Sempre l’art. 1 stabilisce che le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso e all’esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate e applicate in modo tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento comunitario. Calando tali principi alla realtà vissuta intratteniamoci sui carburanti. In primo luogo, i titolari degli impianti di distribuzione possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore di carburanti, incrementando, in tale maniera, la concorrenzialità e l’efficienza del mercato. 

Tale scopo viene attinto anche mediante la liberalizzazione degli impianti di distribuzione di carburanti completamente automatizzati - e che, pertanto, non richiedono la presenza fisica del gestore (impianti Ghost) – per il tramite del divieto di porre vincoli o limitazioni al loro uso continuativo, anche durante l’orario di apertura. E’ bene ricordare che già il decreto prima della conversione consentiva la vendita negli impianti di ogni bene o servizio, inclusa la somministrazione di bevande e alimenti; in sede di conversione è stata aggiunta l’obbligo del gestore in tale evenienza di verificare le condizioni di sicurezza stradale. 

Completamente innovate le disposizioni in tema di metano per autotrazione, inserito espressamente dal Legislatore all’interno della categoria merceologica dei carburanti; di conseguenza, anche alla installazione e all’esercizio di impianti di distribuzione del gas metano si applicano le disposizioni in tema di liberalizzazione di attività esercitate in base ad autorizzazione, con cessazione del previgente regime di concessione. 

La differenza è la seguente: lo strumento concessorio presuppone la natura pubblica dei beni su cui esso incide, mentre il provvedimento di natura autorizzatoria interviene in una sfera di ordine squisitamente privato.

 Per maggiore chiarezza, prima l’Autorità pubblica concedeva al privato l’esercizio dell’attività economica di vendita del gas metano, considerato appartenente alla sfera pubblica; adesso tale attività rientra in seno a quella imprenditoriale privata e, pertanto, abbisogna semplicemente della autorizzazione adottata dopo la verifica compiuta dalla PA circa la sua compatibilità con la sicurezza e la incolumità della Comunità circostante. 

Prof. Fabrizio Giulimondi

LIBERALIZZAZIONE DEI MEDICINALI


 Economia Cristiana


Riprendiamo il discorso sulla liberalizzazione nel settore farmaceutico. 

Dopo il decreto legge “Salva Italia” (d.l. 201/2011 conv. in l. 214/2011), anche il decreto legge “Cresci Italia” (d.l. 1/2012 conv. in l. 27/2012) tende a dare maggiore spazio ai farmacisti non titolari di farmacie (ossia di licenza), aumentando sensibilmente la presenza di queste ultime in funzione del numero di abitanti: il numero di autorizzazioni deve corrispondere a una farmacia ogni 3300 abitanti, con l’apertura di una ulteriore unità qualora la popolazione ecceda il 50% di tale valore. 

 Il mezzo adoperato è il concorso (nel rispetto dell’ultimo comma dell’art. 97 della Costituzione) al fine di ridimensionare una delle ultime sacche di numero chiuso rimaste in Italia in campo commerciale-professionale. Tale intervento legislativo dovrebbe incoraggiare il consumatore a compiere una scelta maggiormente economica nell’acquisto di farmaci sostanzialmente eguali. Possono, altresì, essere istituite farmacie: 

nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradale ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non ve ne sia già una a meno di 400 metri; 

• nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non ne sia già stata aperta una a una distanza inferiore a 1500 metri. 

In merito alle procedure concorsuali le regioni dovranno procedere alla approvazione delle piante organiche, entro sessanta giorni dall’invio da parte dei comuni dei dati concernenti l’individuazione delle nuove sedi farmaceutiche disponibili sul proprio territorio, con la conseguente attivazione dei concorsi straordinari, ai quali potranno partecipare i farmacisti iscritti nel relativo albo professionale dello Stato Membro della Unione Europea di appartenenza. 

Atteso che il paziente debba essere posto in grado di comperare il farmaco più a buon mercato, ogniqualvolta quest’ultimo abbia eguale composizione in principi attivi, forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario, il medico ha il dovere di informare su tali aspetti il paziente, inserendo nella prescrizione l’espressione ”sostituibile con equivalente generico”, salvo non sussistano specifiche motivazioni cliniche contrarie.

 Se sulla ricetta non sia apposta la dicitura “non sostituibile”, il farmacista è tenuto a fornire il medicinale equivalente generico avente il prezzo più basso, salva – ovviamente - diversa richiesta del cliente. Negli esercizi commerciali autorizzati la vendita di questa tipologia di prodotti deve avvenire all’interno di un apposito reparto delimitato e riguardare quelli di fascia C, caratterizzati dalla non essenzialità, dalla scarsa rilevanza in campo terapeutico e dalla assenza di ricetta per il loro acquisto. 

Si sottolinea, in conclusione, che il limite della ubicazione in comuni con più di 12.500 abitanti (dato ancora come sussistente nel precedente articolo intitolato “Verso una maggiore libertà di impresa”), fissato dal decreto legge “Salva Italia”, è stato eliminato nella legge di conversione n. 27/2012 del decreto legge n. 1/2012 (c.d. “Cresci Italia”).

 Prof. Fabrizio Giulimondi

mercoledì 23 maggio 2012


Il vile muore molte volte in vita sua,
 il prode muore quell'unica volta.
William Shakespeare

L’Università “Gabriele D’Annunzio” partner istituzionale per i Piani di ricostruzione post terremoto di sette paesi della Provincia di Pescara.

23.05.12: L’Università “Gabriele D’Annunzio” partner istituzionale per i Piani di ricostruzione post terremoto di sette paesi della Provincia di Pescara. Il Centro di Ateneo SCUT, mette insieme Comuni, Regione e Provincia per un innovativo rapporto di collaborazione. 

 Se ne parlerà anche nel programma Rai “Uno mattina”, il prossimo venerdì 25 maggio, alle ore 7 e 15 in collegamento con i Sindaci dei paesi coinvolti (Bussi, Popoli, Brittoli, Montebello, Cugnoli, Civitella e Ofena), con il Commissario delegato alla ricostruzione Gianni Chiodi, il Presidente della Provincia di Pescara Guerino Testa e il Direttore del Centro Sviluppo Competitivo Urbano e Territoriale di Ateneo, Alberto Clementi. 

“Esperienza del tutto innovativa”, commenta Clementi, Coordinatore generale del progetto e Preside della Facoltà Ud’A di Architettura, “ perché si tratta di piani per la ricostruzione non soltanto urbanistici, ma di sviluppo sociale ed economico per i quali hanno interagito quindici competenze disciplinari diverse tra loro”. L’Università di Chieti-Pescara, attraverso lo SCUT, ha fatto da supporto alla realizzazione dei piani, riuscendo a mettere insieme le altre forze istituzionali: Regione, Provincia e Comuni. 

 “E’ stata una esperienza impegnativa per l’Università – continua il Prof. Clementi – che per la prima volta nella storia diventa partner istituzionale nella amministrazione di governo del territorio. Il nostro modo di lavorare rappresenta un modello pubblico di gestione delle fasi della ricostruzione dei paesi colpiti dal sisma. E vorrei sottolineare anche la nostra attenzione nel tener conto della fattibilità economica dei progetti, in base a quanto stanziato dal Governo per la ricostruzione”.

Prof. Fabrizio Giulimondi

UN NUOVO STATUTO ALL’UNIVERSITA’ GABRIELE D’ANNUNZIO

E’ entrato in vigore il nuovo statuto dell'università D'Annunzio di Chieti-Pescara. Diventa così ufficiale un cambiamento che porta con sé una vera e propria rivoluzione. Tra le novità principali: scompaiono definitivamente le facoltà a favore dei dipartimenti, cambia l'assetto del consiglio di amministrazione e quello del senato accademico. Lo statuto è la carta fondamentale dell'autonomia universitaria: stabilisce gli obiettivi, la missione, i principi organizzativi, i diritti e i doveri della comunità universitaria. 

Quella messa in campo è una riorganizzazione che parte dall'attività didattica che, insieme alla ricerca, verrà affidata ai dipartimenti. Con il nuovo statuto, cambiano anche la composizione e le competenze del senato accademico e del c.d.a. Il nuovo contesto sarà caratterizzato da un'intensa competizione sulle risorse finanziarie. L'agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) infatti, per delega prevista dalla legge Gelmini, stabilirà i criteri di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio.

 Come primo passo, si costituiscono i dipartimenti e scompaiono le facoltà. I corsi di laurea già esistenti verranno attribuiti ai dipartimenti competenti, e ne verranno attivati di nuovi. I dipartimenti disattivati presso la D’Annunzio sono i seguenti: Scienze; Scienze chirurgiche, sperimentali e cliniche; Infrastrutture, design-engineering-architettura; Oncologia e medicina sperimentale. 

Prof. Fabrizio Giulimondi

lunedì 21 maggio 2012

Tipi sinistri, i gironi infernali della casta rossa


In queste settimane, prima del libro di cui Vi sto per parlare, ho letto un romanzo talmente scadente, melenso, piagnucoloso, ossia una pura “spremuta di baci perugina”, che non merita di essere comperato e, quindi, di essere oggetto di commento.

 “Tipi sinistri, i gironi infernali della casta rossa”(Rizzoli), uscito in queste settimane, è vivamente consigliabile invece leggerlo, come tutti i pregevoli lavori di Gianpaolo Pansa, specialmente quelli a sfondo storico riguardanti il periodo intercorrente fra il 1943 e il 1945 (Il Sangue dei Vinti e quelli successivi). 

Pansa, come la straordinaria, coraggiosa e indimenticabile Oriana Fallaci, rappresentano scrittori e giornalisti che, pur appartenendo ad una sfera politico - culturale ben determinata, riescono a rimanere liberi nella valutazione della realtà e delle vicende politiche ed esistenziali, svincolati dai luoghi comuni ed i pregiudizi ideologici della sinistra e, anzi, rigorosamente critici rispetto ad essi. E l’Autore in questa opera si intrattiene proprio sugli esponenti politici (di grande e piccolo calibro), sui sindacalisti e sulla intellighenzia di sinistra. Condivido ogni monosillabo proferito da Pansa riguardante costoro! 

Una frase fra tutte: ”Veltroni è un elencatore di luoghi comuni. Parla di cose che non sa. Cita libri che non legge. E’ un anglista che non conosce l’inglese. Un buonista senza bontà. Un americano senza America. Un professionista senza professione”

L’ultimo paragrafo è dedicato al pluriassassino comunista Cesare Battisti, protetto per anni da certa intellighenzia di sinistra italiana e francese, grazie alla quale adesso si gode il Brasile, ove attualmente vive da latitante per essere stato condannato a quattro ergastoli, mentre quattro persone da lui assassinate non vivono più e un’altra è sulla sedia a rotelle. 

Forse Pansa ha ragione: “Battisti lo regalerei al governo brasiliano. Se lo tengano loro. Avremo una canaglia in meno nelle nostre carceri, già tanto affollate.”

 Fabrizio Giulimondi

domenica 20 maggio 2012

TAGLIO SECCO ALLE “CAUSE DI SERVIZIO” NELLA P.A.




Economia Cristiana 
Una delle misure più radicali introdotte dal decreto “Salva Italia” (art. 6 d.l. 201/2011, conv. in l. 214/2011) consiste nella abrogazione secca degli istituti del riconoscimento della infermità da causa di servizio e,  del consequenziale rimborso delle spese di degenza, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata.
Questi sono istituti di natura previdenziale di diretta emanazione del principio solidaristico di cui all’art. 38 della Costituzione, la cui ratio era quella di fornire un equo indennizzo a chi, a causa del servizio prestato, si fosse trovato menomato della propria integrità fisica. Essi sono nati e sono stati applicati nel  settore del pubblico impiego sin dal D.P.R. 3/1957, il cui art. 68 disponeva: “ per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, è a carico dell’Amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dall’impiegato civile dello Stato”.
La Corte Costituzionale ha inserito tale istituto nel sistema previdenziale per le invalidità subite dai pubblici dipendenti (disciplina successivamente estesa al personale militare).
Analogamente è stato riconosciuto al dipendente pubblico il pagamento, a carico della Amministrazione di appartenenza, delle spese di cura, incluse quelle per il ricovero in istituti sanitari o di protesi, sempre qualora l’infermità fosse originata  da ragioni di servizio.
Il pagamento della indennità e delle cennate spese si fondava  sul rapporto di causalità fra la forma morbosa e l’attività lavorativa.
Il sistema è stato completato con il riconoscimento della pensione privilegiata al dipendente statale che, in ragione di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, fosse rimasto inabile al lavoro.
I procedimenti amministrativi instaurati in tale settore sono stati semplificati, aggiornati e razionalizzati dal D.P.R. 461/2001, mentre il D.P.R. 1124/1965 ha introdotto l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali solo per coloro che esercitano attività lavorative pericolose.
Due sono gli scopi che si sono voluti raggiungere con la cancellazione  di questi istituti: la riduzione della spesa pubblica e la eliminazione di un “privilegio” a favore dei lavoratori pubblici.
Una eccezione è rappresentata per il personale pubblico appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, in forza  dei maggiori rischi in cui esso va incontro nello svolgimento della propria professione.
In conclusione, il legislatore è in netto contrasto con l’ottimismo  palesato  dalla Corte Costituzionale nel lontano 1984, quando, nella  decisione n. 191, chiosò: ” Certo è auspicabile che possa nel nostro ordinamento pervenirsi pure al ristoro di tale danno (ndr economico, in aggiunta a  quello alla integrità fisica), ma rientra nei poteri del legislatore di valutare se e quando esistono le condizioni che consentano di farvi luogo.”.
Non solo dopo trent’anni non sono sopravvenute  le condizioni per dare corpo a tale ampliamento, ma sono venute addirittura meno quelle per mantenere in vita gli emolumenti preesistenti.

Prof. Fabrizio Giulimondi

venerdì 18 maggio 2012

Su "A conti fatti" si parla di Sicurezza sui luoghi di lavoro



Domenica 20 maggio alle ore 12.30 ( con replica lunedì 21 maggio alle ore 15.05) su Radio Vaticana alla rubrica “A Conti Fatti” si parlerà di Sicurezza sui luoghi di lavoro con il professor Fabrizio Giulimondi e il Cons. Luigi Abate


VERSO UNA MAGGIORE LIBERTA’ DI IMPRESA

 Economia Cristiana



La legge 11 novembre 2011 n. 180 (c.d. “Statuto delle imprese”) ha introdotto solennemente nel nostro ordinamento le linee guida di affrancamento dell’imprenditore da lacci e laccioli burocratici alla libera esplicazione della loro attività. 

Con il decreto “Salva Italia” n. 201/2011 si passa dalle enunciazioni di principio a quelle concrete, provvedendo alla rimozione degli ostacoli posti dalle normative all’esercizio delle attività imprenditoriali. La liberalizzazione è riposta principalmente nell’opera abrogativa compiuta dall’art. 34, comma 3 di numerose disposizioni restrittive dell’azione produttiva delle imprese.

 Queste ultime non vengono espunte dall’ordinamento a seguito di loro specifica cancellazione, ma in forza di un generico richiamo effettuato dall’art. 34, comma 3 ad una generale abrogazione fondata su un presunto contenuto incompatibile delle norme, metodo confuso che costringerà i poveri operatori del diritto a notevoli sforzi esegetici per comprendere di volta in volta se una disposizione sia o meno cancellata.

 Le restrizioni abolite sono le seguenti:

  • il divieto di esercizio di un attività economica al di fuori di una certa area geografica e l’abilitazione a  esercitarla solo all’interno della stessa;
  • l’imposizione di distanze minime fra le sedi, luogo di esercizio della attività; 
  • il divieto di tale esercizio in più sedi oppure in una o più aree geografiche.

 Oltre la rimozione di questi limiti spaziali, sono state eliminate le barriere di azione commerciale poste ad alcune categorie di esercenti, a favore delle quali è stata tolta anche cittadinanza al divieto di commercializzazione di taluni prodotti, alla imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, nonché all’obbligo di fornitura di specifici servizi complementari alla attività svolta. 

 Atteso che il comma 6 consente in via generale all’interessato di avvalersi dell’autocertificazione per attestare la presenza di determinati requisiti ai fini dell’esercizio dell’attività economica, l’attività può subito iniziare, a seguito della presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) – disciplinata dall’art. 19 l.241/90 in sostituzione della vecchia DIA (Denunzia Inizio Attività) - salvo il controllo successivo da svolgersi entro un termine, non indicato dalla disposizione in esame, ma che in via generale può essere quello di sessanta giorni dettato per la SCIA dal citato art. 19 l.241/90. Solo la presenza di un interesse generale di ordine costituzionale o comunitario può giustificare un regime amministrativo che imponga una formale autorizzazione preventiva all’esercizio di una attività imprenditoriale.

 Un esempio fra tutti di liberalizzazione: alcuni prodotti venduti dalla farmacie. L’art. 32 del d.l. 201/2011 permette la vendita di farmaci appartenenti alla classe C, per i quali non sussiste l’obbligo di ricetta medica (non rimborsabili dal SSN), agli esercizi commerciali titolari dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi così come saranno concepiti nel decreto del Ministro della Salute di futura emanazione; della previa autorizzazione alla vendita di farmaci; e, infine, della operatività territoriale in comuni aventi popolazione superiore ai 12.500 abitanti.

 Prof. Fabrizio Giulimondi

mercoledì 16 maggio 2012

Presentazione Libro: Il mio sangue è pieno di spine di Tiziana Betto


VERSO LA CHIUSURA DELLE PROVINCE


 Economia Cristiana

Ritorniamo con un nuovo argomento sul decreto c.d. “Salva Italia” (decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011).
All’interno della congerie di disposizioni che compongono il provvedimento qui in esame ve ne è una di natura  squisitamente istituzionale (l’articolo  23), in merito ad una significativa riduzione del numero dei componenti le diverse Autorità amministrative indipendenti (Agcom; AVCP; Autorità per la energia elettrica e per il gas; Autorità Garante della concorrenza e del mercato; Commissione Nazionale per la società e per la borsa; Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Commissione per la vigilanza sui fondi pensione; Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche; Commissione di garanzia della attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali).
L’aspetto, però, che più ci interessa  afferisce le  Province: il decreto ha messo finalmente mano al loro ridimensionamento, seppur in luogo della più saggia e razionale soppressione  - che, in verità,  può avvenire solamente  in forza di  intervento con legge costituzionale soppressivo delle disposizioni della Carta ad esse riferite -,  vista la loro scarsa utilità  ordinamentale in seno ad un quadro normativo che vede le competenze a livello periferico tutte concentrate sulle Regioni e sui Comuni.
L’art. 23 del decreto ha compiuto, pertanto, a Costituzione invariata, il massimo dello sforzo consentito in termini di snellimento del livello di governo provinciale.
In primo luogo, alla Provincia spetta esclusivamente funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività dei comuni  nelle materie e nei limiti tracciati con legge statale o regionale. L’espressione “ esclusivamente”  determina il fatto che le Province non potranno più avere compiti e funzioni di diretta gestione di specifici  settori di intervento, bensì solo funzioni di indirizzo e coordinamento di attività, la cui titolarità sia in capo ai comuni, quali unici enti locali a cui l’art. 118 della Costituzione assegna, in via ordinaria, la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative. E’ evidente, dunque,  la residualità delle competenze delle Province, le quali attendono solamente  di essere espunte dall’ordinamento istituzionale.
Tutte le competenze al di fuori di quelle di indirizzo e controllo sono trasferite ai comuni, una volta approvate le leggi statali e regionali, secondo le rispettive competenze.
Quanto al profilo strutturale, sono organi di governo della Provincia il Consiglio e il Presidente, che durano in carica cinque anni, mentre la Giunta provinciale è stata soppressa.
Il numero dei componenti il Consiglio è sensibilmente ridotto a non più di dieci, eletti dalle Assemblee dei comuni ubicati all’interno della circoscrizione territoriale della Provincia. Già il numero dei consiglieri era stato abbassato  ad opera della  legge finanziaria del 2010 a far data dal 2011 (legge 23/12/2009,  n. 191, modificata e integrata dal d. l. 25/1/2010, n. 2 convertito in  legge 26 marzo 2010 n. 42), con un massimo di 36 consiglieri per le Province con più di 1.400.000 abitanti.
Il Presidente, a sua volta, è eletto dal Consiglio provinciale fra i suoi componenti. Conseguenza di tale importante innovazione è la  scomparsa del metodo elettivo del Presidente della Provincia e dei consiglieri provinciali,  con una evidente notevole riduzione di spese per l’Erario, spese che non saranno più impegnate per lo svolgimento delle procedure elettorali, oltre un sensibile vantaggio per la didattica che non vedrà ridotte il numero di  lezioni in ragione della consueta destinazione delle aule scolastiche per l’allestimento dei seggi elettorali (sono certo  che su questo punto gli studenti dissentiranno da me!) .
Una legge dello Stato – da adottarsi entro il 2012 – avrà l’onere di definire le nuove  modalità di elezione ( “di secondo grado”)  dei componenti il Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia. Lo scorso 6 aprile  il Consiglio dei Ministri ha approvato a tale proposito un disegno di legge.
Atteso  quanto sino ad ora esplicitato  le elezioni amministrative dei prossimi 6 e 7 maggio inevitabilmente non includeranno anche quelle afferenti i  citati  organi ex elettivi. Per essi e per quelli che dovranno  essere rinnovati entro il 31/12/2012  si applica, fino al 31 marzo 2013, il disposto dell’art. 141 del Testo Unico degli Enti Locali (*) in tema di scioglimento dei Consigli provinciali;  quelli, invece,  che dovranno essere rinnovati successivamente alla data del  31 dicembre 2012, resteranno in carica sino alla scadenza naturale.
Decorsi i due termini appena indicati, si procederà alla elezione dei nuovi organi provinciali (Consiglio e Presidente) nel rispetto del dettato dell’ esaminato art. 23 e, secondo quanto stabilirà il d.d.l. governativo una volta approvato dal Parlamento.

(*)Articolo 141 T.U.E.L.
 (Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali)
1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;
2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;
3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà  più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.
3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.
4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento e' data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può  sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.
8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il relativo provvedimento di scioglimento degli organi comunque denominati degli enti locali di cui al presente comma è disposto con decreto del Ministro dell'interno. 

Fabrizio Giulimondi

NOVITA'

Il Consiglio dei Ministri il 5 luglio 2012  ha approvato il decreto legge 95/2012 (d. l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito il legge 7 agosto 2012, n. 135) sulla c.d  spending review (“disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica a servizi invariati”). 
Riporto gli artt. 17 e 18 che afferiscono proprio il tema della soppressione delle province e della istituzione delle Città metropolitane.
Art. 17. 

Soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni

1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio, le province sono soppresse o accorpate sulla base dei criteri e secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.
2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ndr il Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012 ha definito i criteri per il riordino delle province - dimensione territoriale e popolazione residente - previsti dal decreto sulla spending review: In base ai criteri approvati, i nuovi enti dovranno avere almeno 350mila abitanti ed estendersi su una superficie territoriale non inferiore ai 2500 chilometri quadrati. Nei prossimi giorni il Governo trasmetterà la deliberazione al Consiglio delle autonomie locali (CAL), istituito in ogni Regione e composto dai rappresentanti degli enti territoriali (in mancanza, la deliberazione verrà trasmessa all'organo regionale di raccordo tra Regione ed enti locali), il Consiglio dei ministri determina, con apposita deliberazione, da adottare su proposta dei Ministri dell'interno e della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i criteri per la riduzione e l'accorpamento delle province, da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia. Ai fini del presente articolo, anche in deroga alla disciplina vigente, la popolazione residente e' determinata in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'ultimo censimento ufficiale, comunque disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le province nel cui territorio si trova il comune capoluogo di regione. Sono fatte salve, altresi', le province confinanti solo con province di regioni diverse da quella di appartenenza e con una delle province di cui all'articolo 18, comma 1.
3. Il testo della deliberazione di cui al comma 2 e' trasmesso al Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a Statuto ordinario o, in mancanza, all'organo regionale di raccordo tra regione ed enti locali, i quali, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, deliberano un piano di riduzioni e accorpamenti relativo alle province ubicate nel territorio della rispettiva regione. I piani di cui al primo periodo del presente comma, costituenti iniziative di riordino delle province, sono trasmessi entro cinque giorni al Governo, che acquisisce entro i successivi dieci giorni il parere di ciascuna Regione interessata, ai fini di cui al comma 4.
4. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con atto legislativo di iniziativa governativa sono soppresse o accorpate le province, sulla base delle iniziative deliberate ai sensi del comma 3. Se a tale data tali deliberazioni in una o piu' regioni non risultano assunte, il provvedimento legislativo di cui al primo periodo del presente comma e' assunto previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro dieci giorni esclusivamente in ordine alla riduzione ed all'accorpamento delle province ubicate nei territori delle regioni medesime.
5. Le Regioni a statuto speciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al presente articolo, che costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica nonche' principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per le province autonome di Trento e Bolzano.
6. Fermo restando quanto disposto dal comma 10 del presente articolo, e fatte salve le funzioni di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 23, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto del principio di sussidiarieta' di cui all'articolo 118, comma primo, della Costituzione, e in attuazione delle disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 23, come convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 214 del 2011, sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative conferite alle province con legge dello Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e rientranti nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione.
7. Le funzioni amministrative di cui al comma 6 sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali.
8. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base della individuazione delle funzioni di cui al comma 7, si provvede alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connessi all'esercizio delle funzioni stesse ed al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni interessati. Sugli schemi dei decreti, per quanto attiene al trasferimento di risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
9. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 6 e' inderogabilmente subordinata ed e' contestuale all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime.
10. All'esito della procedura di accorpamento, sono funzioni delle province quali enti con funzioni di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonche' tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonche' costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente.
11. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
12. Resta fermo che gli organi di governo della Provincia sono esclusivamente il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia, ai sensi dell'articolo 23, comma 15, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.
13. La redistribuzione del patto di stabilita' interno tra gli enti territoriali interessati, conseguente all'attuazione del presente articolo, e' operata a invarianza del contributo complessivo.
Art. 18.

Istituzione delle Citta' metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio

1. A garanzia dell'efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono soppresse, con contestuale istituzione delle relative citta' metropolitane, il 1° gennaio 2014, ovvero precedentemente, alla data della cessazione o dello scioglimento del consiglio provinciale, ovvero della scadenza dell'incarico del commissario eventualmente nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora abbiano luogo entro il 31 dicembre 2013. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nonche' agli articoli 23 e 24, commi 9 e 10, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.
2. Il territorio della citta' metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente soppressa ai sensi del comma 1, fermo restando il potere di iniziativa dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione. Le citta' metropolitane conseguono gli obiettivi del patto di stabilita' interno attribuiti alle province soppresse.
3. Sono organi della citta' metropolitana il consiglio metropolitano ed il sindaco metropolitano, il quale puo' nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri. Gli organi di cui al primo periodo del presente comma durano in carica secondo la disciplina di cui agli articoli 51, comma 1, 52 e 53 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Se il sindaco del comune capoluogo e' di diritto il sindaco metropolitano, non trovano applicazione agli organi della citta' metropolitana i citati articoli 52 e 53 e, in caso di cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo, le funzioni del sindaco metropolitano sono svolte, sino all'elezione del nuovo sindaco del comune capoluogo, dal vicesindaco nominato ai sensi del primo periodo del presente comma, ovvero, in mancanza, dal consigliere metropolitano piu' anziano.
4. Fermo restando che trova comunque applicazione la disciplina di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, nonche' che, in sede di prima applicazione, e' di diritto sindaco metropolitano il sindaco del comune capoluogo, lo Statuto della citta' metropolitana puo' stabilire che il sindaco metropolitano:
a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo;
b) sia eletto secondo le modalita' stabilite per l'elezione del presidente della provincia;
c) sia eletto a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, e' da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Il consiglio metropolitano e' composto da:
a) sedici consiglieri nelle citta' metropolitane con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti;
b) dodici consiglieri nelle citta' metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti;
c) dieci consiglieri nelle altre citta' metropolitane.
6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti, tra i sindaci dei comuni ricompresi nel territorio della citta' metropolitana, da un collegio formato da questi ultimi e dai consiglieri dei medesimi comuni, secondo le modalita' stabilite per l'elezione del consiglio provinciale e con garanzia del rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze. L'elezione del consiglio metropolitano ha luogo entro quarantacinque giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo o, nel caso di cui al comma 4, lettera b), contestualmente alla sua elezione. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della citta' metropolitana, il sindaco metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento.
7. Alla citta' metropolitana sono attribuite:
a) le funzioni fondamentali delle province;
b) le seguenti funzioni fondamentali:
1) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonche' organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
3) mobilita' e viabilita';
4) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
8. Alla citta' metropolitana spettano:
a) il patrimonio e le risorse umane e strumentali della provincia soppressa, a cui ciascuna citta' metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi;
b) le risorse finanziarie di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 24 e' adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ferme restando le risorse finanziarie e i beni trasferiti ai sensi del comma 8 dell'articolo 17 del presente decreto e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale.
9. Lo statuto metropolitano, da adottarsi da parte del consiglio metropolitano a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla prima convocazione:
a) regola l'organizzazione interna e le modalita' di funzionamento degli organi e di assunzione delle decisioni;
b) regola le forme di indirizzo e di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;
c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della citta' metropolitana e le modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, prevedendo le modalita' con le quali la citta' metropolitana puo' delegare poteri e funzioni ai comuni, in forma singola o associata, ricompresi nel proprio territorio con il contestuale trasferimento delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;
d) puo' prevedere le modalita' con le quali i comuni facenti parti della citta' metropolitana possono delegare compiti e funzioni alla medesima;
e) puo' regolare le modalita' in base alle quali i comuni non ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la citta' metropolitana.
10. La titolarita' delle cariche di consigliere metropolitano, sindaco metropolitano e vicesindaco e' a titolo esclusivamente onorifico e non comporta la spettanza di alcuna forma di remunerazione, indennita' di funzione o gettoni di presenza.
11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, ed all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto degli statuti speciali, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica.

Prof. Fabrizio Giulimondi

Ulteriori aggiornamenti:


La sentenza del 23 luglio 2013, n. 220 della Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell'art. 23, commi 4,14,15,16,17,18,19 e 20-bis del decreto legge 201/2011 e degli artt. 17 e 18 del decreto legge 95/2012, riferiti a province e città metropolitane. In primo luogo, la Consulta ha messo  un paletto in tema di abuso della decretazione d'urgenza, fondando la pronuncia di illegittimità sulla considerazione che lo strumento del decreto legge, configurato dall'art. 77 della Costituzione come "atto destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità ed urgenza", non è "utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema quale quella prevista dalle norme censurate".
Per la Corte, risulta evidente che le norme censurate incidono notevolmente sulle attribuzioni delle province, sui modi di elezione degli amministratori, sula composizione degli organi di governo e sui rapporti dei predetti enti con i comuni e con le stesse regioni. 
L'art. 117, secondo comma, lettera p), nell'attribuire alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la disciplina in materia di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, conferisce le componenti essenziali dell'intelaiatura dell'ordinamento degli enti locali a leggi destinate a durare nel tempo e rispondenti a esigenze sociali e istituzionali di lungo periodo, secondo le linee di svolgimento dei principi costituzionali nel processo attuativo delineato dal Legislatore statale e integrato da quelli regionali. Trattasi, quindi,  di norme ordinamentali che non possono essere interamente condizionate e piegate alla contingenza del momento, incidendo esse su  materie di così ampio  respiro.
La legge 7 aprile 2014, n. 56 ("Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" - c.d. riforma Delrio), ha ridisegnato la geografia degli enti locali in siffatta maniera:
 - Sono individuate le città metropolitane di Torino, Milano, Firenze, Venezia, Bologna, Genova, Bari, Napoli e Reggio Calabria.
Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima. Il 1 gennaio 2015 la città metropolitana subentra alle province omonima e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi (spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia, a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale).
A tale proposito questo subentro automatico della città metropolitana alla provincia, costituzionalmente prevista nell'art. 114 Cost. (che si  estingue  tout court senza il passaggio parlamentare rinforzato ai sensi dell'art. 138 Cost), inevitabilmente cadrà sotto la scure della Corte Costituzionale, sostanziandosi di nuovo il vizio di incostituzionalità che ha inficiato già i decreti Monti in parte qua e declarato  dalla citata decisione  220/2013.
Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.
Gli organi della città metropolitana (tutti incarichi a titolo gratuito) sono: il sindaco metropolitano; il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Questi organi non sono eletti  tramite consultazioni popolari dirette, ma dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni facenti parte del territorio della città metropolitana (elezione di secondo grado);
 - Le province sono enti territoriali di area vasta e tra le quali sono  riconosciute le specificità delle c.d. "province montane", con territorio interamente montano e quelle confinate con Paesi stranieri.
Le funzioni fondamentali delle province sono: pianificazione territoriale provinciale di coordinamento; pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, nonché costruzione e gestione per le strade provinciali  e regolazione della circolazione stradale a esse inerente; programmazione provinciale della rete scolastica; raccolta ed elaborazione dei dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; gestione dell'edilizia scolastica; controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale.
Gli organi della Provincia (tutti incarichi a titolo gratuito) sono: il Presidente della provincia; il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei sindaci. Anche qui l'elezione è di secondo grado e vale quanto sopra detto per le città metropolitane;
 - Unione di comuni: enti locali costituiti da due o più comuni, di norma contermini,  per l'esercizio associato di funzioni e servizi di loro competenza. Il limite demografico minimo ordinario per l'istituzione di una Unione di comuni è di 10.000 abitanti, mentre è di 3000 abitanti e deve essere costituito de minimis da tre comuni  se i comuni che si uniscono appartengono o sono appartenuti a comunità montane.
Gli organi sono: il Presidente, la Giunta e il Consiglio e valgono le stesse regole sopra indicate per le province e le città metropolitane per quanto attiene la liberalità di detti incarichi e l'elezione di secondo grado dei medesimi:
 - fusione di comuni: l'istituzione di un nuovo comune non può avere una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, regola che non vale se il nuovo comune è conseguente alla fusione di più  comuni minori. La fusione in senso stretto si sostanzia nella unificazione dei territori e delle strutture  di più comuni in un nuovo comune più grande, mentre l'incorporazione è una operazione in forza della quale un comune di dimensioni maggiori ingloba il territorio e le strutture di uno o più comuni più piccoli: non vi sarà un nuovo comune ma un comune di maggiore cabotaggio. 

Fabrizio Giulimondi