La legge 22 maggio 2015, n. 68
(“Disposizioni
in materia di delitti contro l'ambiente”) ha segnato l’ingresso nel nostro
ordinamento giuridico di una tutela ambientale ispirata ad un nuovo approccio culturale
che - in base alla definizione offerta dalla Corte costituzionale e mutuata
dalla Dichiarazione di Stoccolma del 1972 - considera l’ambiente come biosfera, un bene in relazione al quale
la protezione si pone come salvaguardia
delle qualità e dell’equilibrio dinamico delle sue singole
componenti (territorio, paesaggio, ecosistemi e biodiversità).
L’Italia
si è messa al passo con le indicazioni dell’Unione Europea che con la Direttiva
2008/99 ha invitato gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per
assicurare che i reati ambientali di maggiore gravità, tali cioè da poter
arrecare danni rilevanti alle persone o alla qualità dell’ambiente, siano “puniti con sanzioni penali efficaci,
proporzionate e dissuasive”.
Per
questo è stato introdotto uno strumento di tutela moderno, completo e più
incisivo rispetto al passato.
Non
dobbiamo infatti dimenticare che prima dell’entrata in vigore della nuova legge
la quasi totalità degli illeciti ambientali era punita a titolo di illecito
amministrativo o come reato contravvenzionale, con pene relativamente miti e
soggette ad elevato rischio di prescrizione. I casi più gravi non disciplinati
(come è accaduto per il disastro ambientale) venivano sanzionati ricorrendo
alla fattispecie del disastro innominato (art.
434 c.p.) con le note difficoltà ricostruttive sottolineate anche dalla Corte
Costituzionale, che con la sentenza n. 327 del 2008 esortò il legislatore a
disciplinare espressamente le fattispecie di maggiore complessità di
accertamento.
Con
la nuova legge è stato tipizzato un ampio novero di fattispecie delittuose -
dall’inquinamento ambientale al disastro ambientale - per punire, secondo una
scala crescente di gravità, la compromissione o il deterioramento di singole
componenti dell’ambiente fino all’irreversibile alterazione dell’equilibrio
dell’ecosistema. L’ampliamento della sfera di protezione dell’ambiente si
lascia apprezzare, altresì, per il fatto che le predette condotte sono punite,
con pene ridotte, anche a titolo di
colpa e di messa in pericolo a titolo di colpa.
L’obiettivo
di rendere più adeguato il corredo sanzionatorio è stato raggiunto introducendo
le nuove aggravanti della commissione
dei reati ambientali in forma associativa (artt.416 e 416 bis c.p.) e
dell’aggravante ambientale se un qualsiasi reato venga commesso allo scopo di
eseguire un delitto ambientale; con la pena accessoria della incapacità di
contrattare con la P.A.; con nuove sanzioni pecuniarie e misure interdittive a
carico delle persone giuridiche per gli illeciti amministrativi dipendenti da
reato ambientale.
Una novità di assoluto rilievo è quella che consente
di colpire il prodotto o il profitto del reato con gli stessi mezzi adottati
per il contrasto alla criminalità organizzata grazie all’introduzione di nuove
ipotesi di confisca obbligatoria - e, ove non sia possibile, per equivalente -
mentre per il disastro ambientale, anche se commesso in forma associativa, è
ora ammessa come misura di prevenzione la confisca dei valori ingiustificati o
sproporzionati rispetto al reddito.
Una
tutela moderna dell’ambiente non può prescindere dalla valorizzazione
dell’aspetto riparativo al fine di ricostituire le condizioni ottimali
dell’equilibrio ambientale leso dal reato. In questo quadro la finalità
recuperatoria è garantita sia dal giudice – che con la condanna per taluno dei
nuovi reati ordina, appunto, il recupero e se possibile il ripristino dello
stato dei luoghi a spese dell’imputato – sia incoraggiando con uno sconto di
pena il ravvedimento del trasgressore che prima dell’apertura del dibattimento
neutralizzi le conseguenze dannose o si adoperi per evitare che l’attività
delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori ovvero collabori con
l’autorità giudiziaria.
E’ passato un apprezzabile lasso di tempo dall’approvazione
della legge 68/2015 e, come ci dimostra il rapporto 2016 di Legambiente, sono
stati compiuti decisivi passi avanti sia in termini di diminuzione dei reati
ambientali sia nella lotta alle ecomafie nel solco del disegno unitario di
contrasto alla criminalità organizzata che si completa con le riforme del
caporalato e del settore dei reati agroalimentari.
Oltre alla concreta attenzione di questo Governo per
la questione ambientale la nuova legge sugli ecoreati esprime la presa di coscienza della primarietà ed
assolutezza dell’ambiente che oggi è un valore che funge da cornice entro cui
collocare la tutela di altri interessi.
Mi riferisco, in particolare, alla sostenibilità
ambientale che si pone alla base del mutato rapporto tra ambiente ed economia
dove il rispetto dell’ambiente diventa la condizione di uno sviluppo economico
che sia compatibile con la limitatezza delle risorse per le generazioni future.
Del resto la green economy impone
oramai di considerare, oltre ai benefici, anche l’impatto ambientale di una
scelta produttiva proprio perché il danno ambientale non può essere più
concepito come un comune costo da sopportare. Possiamo dire che la legalità
delle scelte ambientali è diventata un valore per l’impresa: ciò accade per le società benefit introdotte dalla legge
di stabilità 2016 che tra le finalità di beneficio comune annoverano l’azione
responsabile e sostenibile anche nei confronti dell’ambiente.
Si stanno definendo le questioni problematiche
emerse in sede di interpretazione della legge. E’ infatti del 3 novembre 2016 la
prima sentenza con cui la Cassazione ha fissato importanti principi sugli
elementi costitutivi del delitto di inquinamento ambientale chiarendo che la
condotta è abusiva non solo se manca
l’autorizzazione ma anche se la stessa sia proseguita con modalità incongruenti
rispetto al titolo ovvero in contrasto con regole che tutelano interessi
indirettamente incidenti sull’ambiente. La Suprema Corte ha poi stabilito che compromissione e deterioramento indicano rispettivamente un’alterazione funzionale o
strutturale dell’ecosistema ancorché non irreversibile come è richiesto per il
più grave reato di disastro ambientale.
C’è ancora da fare per perfezionare gli strumenti,
già avanzati, di cui disponiamo per implementare le risorse da impiegare per la
tutela dell’ambiente. In questo senso mi trova pienamente d’accordo la proposta
di destinare i proventi delle oblazioni delle contravvenzioni ambientali di cui
agli artt. 318 quater, comma 2, e 318
septies, comma 3, d. lgs. 152/2006
come novellato dalla legge 68/2015 a favore dei Ministeri a vario titolo
coinvolti (Ambiente, Giustizia e Interno) nella procedura di ripristino delle
conseguenze delle violazioni.
GLI
ECO REATI A DUE ANNI DI DISTANZA DALLA LEGGE 68/2015:
NUOVI
SCENARI PER LA TUTELA PENALE DELL’AMBIENTE
L’Ambiente
àè un tema dinamico per definizione che
in base alla definizione più moderna - fornita dalla Corte costituzionale e mutuata dalla Dichiarazione di Stoccolma del
1972 - viene in considerazione come biosferaàcioè un bene per il quale
tutela significa salvaguardia delle qualità e degli equilibri delle sue singole
componenti (territorio, paesaggio, ecosistemi e biodiversità).
Tale PREMESSA aiuta a
comprendere il carattere MULTIFORME della tutela dell’ambiente.
1)
Se
oggi è possibile tirare un bilancio
dal versante penalistico della tutela, con le questioni problematiche
emerse in sede di prima applicazione della riforma;
al tempo stesso l’ambiente - in
virtù dei caratteri di primarietà ed assolutezza, come ribadito dalla
giurisprudenza - costituisce sempre più un
limite rispetto alla tutela di altri
interessi.
QUALI SONO I NUOVI
INTERROGATIVI di fronte ai quali continua a porci la tutela
penale dell’ambiente.
PARTIAMO DA QUEL CHE E’ STATO
FATTO: LA RIFORMA
Come è emerso dalle
precedenti relazioni: la legge del 2015
costituisce un caposaldo per una
tutela dell’ambiente in chiave moderna che ha colmato una lacuna nel nostro ordinamento in base ad un mutato approccio culturale.
Fino ad oggi infatti il quadro normativo è
stato quello disegnato dal d. Lgs. n. 152 del 2006 (codice dell’ambiente) polarizzato
su reati di pericolo astratto, di natura contravvenzionale che
scattano con il superamento di soglie considerati di rischio. Con la
nuova legge l’ambiente non è più considerato un bene inesauribile ma una risorsa
limitata da difendere a garanzia della quale ci muoviamo nella logica
del delitto e dei reati di evento.
Le nuove figure di reatoà tipizzano in
modo chiaro tutte le condotte aggressive in chiave plurioffensiva a
tutela sia dell’interesse pubblico al rispetto dell’ambiente sia degli
interessi dei singoli, danneggiati o messi in pericolo.
Viene punito un ampio spettro di condotte:
dal disastro ambientaleàirreversibile alterazione dell’equilibrio
dell’ecosistema e offesa alla pubblica incolumità all’ipotesi di base di inquinamento
ambientaleàdeterioramento
significativo e misurabile del suolo, del sottosuolo, dell’aria, dell’acqua, della flora, della
fauna, dell’ecosistema e della biodiversità anche agraria.
Il
nuovo apparato sanzionatorio discende dalla normativa europea: in
particolare la direttiva comunitaria n. 99 del 19 novembre 2008 sulla
tutela penale dell’ambiente ha richiesto agli Stati di punire con “sanzioni
efficaci, proporzionate e dissuasive” le condotte intenzionali o gravemente
negligenti, tanto le persone fisiche quanto le persone giuridiche nel
cui interesse venga commesso il reato.
Parliamo di una riforma al passo con i tempi che segna un punto di
equilibrio tra diverse esigenze: si migliora la repressione
con pene severe per i reati più gravi e si estendono le ipotesi di confisca (obbligatoria,
per equivalente e come misura di prevenzione per il disastro ambientale) ma non
si vuole abdicare alla logica premiale con sconti di pena per il
ravvedimento operoso accedendo - come l’interesse da proteggere richiede - alla
giustizia riparativaà favorire
l’emersione dell’illegalità per consentire la ri-espansione degli interessi
sacrificati (come si è fatto per la corruzione e si sta facendo per il contrasto al
caporalato).
PRIME CRITICITA’ APPLICATIVE DELLA RIFORMA
1) INDETERMINATEZZA AVVERBIO ABUSIVAMENTEà utilizzato nei 3 delitti di inquinamento
ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono materiali ad alta
radioattività ed ha sostituito la formulazione precedente <<contrarietà a norme legislative,
regolamentari ed amministrative poste a tutela dell’ambiente>>.
Vivace dibattito in dottrina: si
attende che si consolidi la giurisprudenza
a) presenza/contrarietà
autorizzazione amministrativa (come sostiene la Cassazione a proposito
della gestione dei rifiuti) MA si obietta che non tutte le condotte
possono essere rapportate ad un titolo abilitante
b) il termine abusivamente va inteso come violazione dei principi generali di tutela
dell’ambiente e della salute pubblica (di rango sovranazionale e
costituzionale) a prescindere da ogni collegamento e connessione
propedeutica con qualsiasi atto amministrativo.
c) compromesso viene dalla Corte costituzionale: formule
elastiche ammesse come “valvola di sicurezza del meccanismo repressivo”
purché il destinatario ne comprenda significato precettivo sempre nei limiti
dell’esigibilità
2) INDETERMINATEZZA REATO INQUINAMENTO AMBIENTALEà superato il termine RILEVANTE per le condotte di
compromissione o deterioramento di acqua, aria, porzioni estese di suolo e
sottosuolo, ecosistema, biodiversità, flora e faunaà introdotta
l’endiadi SIGNIFICATIVI E MISURABILI
Ufficio Massimario ha
tracciato i confini della condotta:
Significatività: elemento
dimensionale.
Misurabilità: onere della
prova per l’accusa per quantificare la lesione ambiente.
Area punibilità: più alta
delle soglie di rischio (CSR) delle contravvenzioni codice ambiente e più
bassa del disastro ambientale (alterazione irrimediabile).
3) COLPA PREVISTA SOLTANTO
COME DIMINUENTE PER INQUINAMENTO e DISASTRO
Ciò ha attirato le
critiche in ordine alla mancata distinzione sistematica tra reati dolosi e
colposià dovuta al PRINCIPIO
DI PRECAUZIONE che ha assunto valore di sistema nel diritto ambientale. Si
è voluto dare copertura esaustiva alla direttiva del 2008 incriminando (con
pena ridotta da un terzo a due terzi) il delitto colposo e il mero pericolo
(ulteriore riduzione di un terzo).
Le imprese stigmatizzano che la perseguibilità
scatta comunque anche per i reati colposi e pur in presenza di un
ravvedimento operoso. Si colpisce chi commette un errore non voluto che
potrebbe e vorrebbe intervenire tempestivamente per evitare un procedimento
penale.
UN TEMPERAMENTO VIENE DALLA GIURISPRUDENZAà rimproverabilità va
sempre collegata alla prevedibilità evento dannoso.
SS.UU. 38343 del 2014à Elementi
utilizzabili per il giudizio di rimproverabilità sono la categorialità della
condotta (riferibilità ad una classe di eventi) e la individuabilità del
rischio in base a valutazione scientifica obiettiva.
4) INDETERMINATEZZA DELL’EVENTO DANNOSO DEI REATI
Si era discusso se RAPPORTARE evento (compromissione,
deterioramento e alterazione) alle condizioni originarie o preesistenti del
beneà per configurare evento
dannoso in termini differenziali rispetto allo status quo ante.
In questo senso si invocava la definizione di
danno ambientale contenuta nell’art. 300 del codice dell’ambiente (“Ai sensi della direttiva 2004/35/CE
costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni
originarie…”.
Può essere auspicabile per il giudice adottare
il CRITERIO del DISVALORE SOSTANZIALE della condotta per distinguere tra
gravi illeciti e violazioni modeste e far leva sull’entità delle sanzioni in
linea con le indicazioni dell’UE (sanzioni dissuasive ma sempre proporzionate)
5) SI CHIEDE ESTENSIONE dell’AREA di PREMIALITA’?
Abbiamo detto che l’elevata
protezione del bene ambiente avviene anche attraverso la regolazione delle
attività di messa in sicurezza, bonifica (eliminare le fonti di
inquinamento) e ripristino (riqualificazione del sito) a complemento
della bonifica e messa in sicurezza.
COME SI ATTUA OGGI LA LOGICA PREMIALE
a)
Diminuente da ½ a 2/3 per il ravvedimento operoso: per coloro che si
adoperano per evitare che attività venga portata a conseguenze ulteriori
ovvero che prima apertura dibattimento provvedono concretamente alla messa
in sicurezza, bonifica e se possibile al ripristino dei luoghi o per chi
aiuta AG nelle indagini; il giudice può sospendere per 2 anni (+ un altro
anno) il dibattimento per consentire dette attività;
b)
in caso di condanna il giudice deve obbligare il condannato al
recupero e se possibile al ripristino dello stato dei luoghi secondo
le disposizioni del codice dell’ambiente;
c)
inapplicabilità
della confisca nell’ipotesi in cui l’imputato abbia efficacemente provveduto alla messa
in sicurezza, alla bonifica e al ripristino dei luoghi.
CRITICITA’
-
le condotte virtuose assumono rilevanza soltanto dopo iscrizione notizia
reato
-
troppo breve il termine per ravvedimento fino all’apertura del
dibattimento
IPOTESI DI LAVORO
Bonifica c.d. preventiva con sospensione del
procedimento - prima di arrivare a dibattimento - rimessa alla valutazione, da
parte del magistrato, della concretezza della messa in sicurezza ed
effettività della bonifica.
Si obietta:
-
nella nuova ottica del delitto di danno non può attribuirsi valore
scriminante o attenuante alla mera osservanza degli obblighi preliminari
alla bonifica o alla presentazione di progetti;
-
si dovrebbe disciplinare autonomamente e sanzionare la fase
preparatoria al progetto: altrimenti in caso di inerzia il reato non
sarebbe perseguibile;
-
il livello di collaborazione per giustificare la sospensione deve
essere serio e va individuato nell’avvio delle operazioni materiali di
bonifica;
-
la cornice di ogni modifica è data dai requisiti inderogabili di
concretezza della messa in sicurezza e di effettività della bonifica
discende da concretezza ed effettività interventi.
AL DI LA’ della RIFORMA PENALE, quali sono i PIÙ RECENTI ITINERARI a TUTELA del “VALORE
AMBIENTE”: SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE diventa TRAIETTORIA dello SVILUPPO
ECONOMICO
Stiamo vivendo un MUTAMENTO RAPPORTO AMBIENTE/ECONOMIA nell’OTTICA dello SVILUPPO
SOSTENIBILEà
RISPETTO dell’AMBIENTE come NUOVA CONDIZIONE dello SVILUPPO compatibile con la
limitatezza delle risorse per le generazioni future.
Per questo motivo la GREEN ECONOMY impone di
prendere in considerazione oltre ai BENEFICI anche l’IMPATTO AMBIENTALE di
una scelta produttiva à DANNO AMBIENTALE non può essere più
concepito come un semplice COSTO ma va affrontato in CHIAVE PREVENTIVA.
La tutela dell’ambiente
diventa NUOVA BUSSOLA à che orienta
le soluzioni sul piano economico, legislativo e tecnologico idonee a promuovere un modello di sviluppo
sostenibile.
Ne
sono esempi significativi il riciclo
dei rifiuti e il ricorso alle energie rinnovabili:
sotto tale profilo è molto suggestiva la nuova
frontiera dei biocarburanti di seconda generazione che, grazie alla chimica
delle biomasse, possono essere ottenuti dai materiali di scarto organico di
natura animale e vegetale e dai residui dell'industria agro-alimentare.
LEGALITA’ AMBIENTALE DIVENTA
VALORE PER IMPRESA
Dal
versante dell’impresa privata una novità è rappresentata
dalle SOCIETA’ BENEFIT introdotte
dalla legge di stabilità 2016, art. 1, commi 376 a 382.
Si tratta di un nuovo modo di fare impresa che si pone in una zona intermedia tra
il profit e il non profità secondo la nuova logica del profitto
responsabile.
Queste società oltre allo scopo di lucro
perseguono “una o più finalità di
beneficio comune e operano in modo
responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità,
territori e ambiente, attività
culturali e sociali”.
Si tratta di un nuovo modello che incide sulla
struttura della società (tutti i tipi previsti dal c.c.) in base ad un oggetto sociale composito e a nuovi criteri di governance (bilanciamento tra i diversi interessi coinvolti) di
cui rispondono gli amministratori.
Il
tradizionale business sarà in grado
di generare un nuovo obiettivoà benessere ambientale e
sociale (per la comunità, i lavoratori e in ultima analisi per le generazioni
future).
TAGLIANDO
al c.d. MODELLO 231 (d.lgs. 231/2001)
I reati ambientali sono entrati a far parte del
sistema della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. La riforma ha introdotto la responsabilità delle persone giuridiche per gli illeciti
amministrativi dipendenti da reato prevedendo sanzioni pecuniarie
(quantificate per quote, ogni quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo
di 1.549 euro) e - per inquinamento e disastro ambientale - anche sanzioni
interdittive (sospensioni e revoche autorizzazioni, esclusione da
agevolazioni)
Le società sono chiamate ad una nuova e attenta
considerazione delle operazioni ed attività che producono impatto ambientale. La tutela dell’ambiente non può essere più
ridotta al costo di una sanzione pecuniaria tollerata da politiche aziendali
poco virtuose.
LA
RIFORMA è OCCASIONE per GIORNARE il SISTEMA di ANALISI PREVENTIVA dei RISCHIà È necessario rivedere i modelli di
organizzazione e gestione del rischio di cui all’art. 6 del d. l.gs. 231/01
(c.d. modello 231) che costituiscono esimente da responsabilità
per la società.
Le
nuove figure di reato impongono di:
-
identificare con precisione le aree di rischio in
relazione agli specifici ambiti di attività aziendale potenzialmente idonee ad
impattare sull’ambiente;
-
modellare la formula prevenzionale alla realtà organizzativa del
singolo ente;
- elaborare protocolli di gestione del rischio aderenti alle esigenze cautelari
da seguire per evitare la commissione dei reati ambientali;
- sul piano soggettivo: idonea formazione e informazione dei lavoratori;
- organo
di vigilanza: autonomia, specifica professionalità tecnica ed estraneità
(nel necessario raccordo) con organizzazione aziendale.
QUESTO
NUOVO TARGET ha RITORNO per le IMPRESE poiché il tema del rispetto
dell’ambiente ha assunto ormai valore primario: evitare
costi processuali e stigma di una condanna; guadagno in termini di immagine.
ANCHE
il MERCATO PUBBLICO fa da NUOVA LEVA per IMPRESA rivolta all’AMBIENTE e al
SOCIALE
Il nuovo
codice degli appalti (d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50; d.lgs
"correttivo" 19 aprile 2017, n. 56) si occupa di sviluppo sostenibile laddove pone in relazione l’accesso e la
contendibilità dei mercati pubblici con la tutela dell’ambiente.
Il profilo di interesse è quello degli ACQUISITI VERDI della P.A. (Green Public Agreement)à strumento per scegliere prodotti e servizi che hanno un minore, oppure
un ridotto effetto sulla salute umana e sull'ambiente rispetto ad altri
prodotti e servizi utilizzati allo stesso scopo.
Assumono rilievo a tal fine i CRITERI AMBIENTALI MINIMIà che obbligano la PA ad inserire nei bandi di gara e nei capitolati specifiche clausole tecniche per la SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE CONSUMI della P.A.
PROTAGONISTA
DELLA FASE ATTUATIVA è il MINISTERO AMBIENTE
DM del
24 maggio 2016à verso l’obiettivo di riduzione gas
inquinanti e risparmio energetico, attua l’incremento progressivo della percentuale del valore a base d'asta a cui
riferire l'obbligo per la PA di
applicare i criteri ambientali minimi per gli affidamenti nei settori
dell’acquisto di lampade e servizi per l’illuminazione pubblica; servizi di
gestione dei rifiuti urbani; gestione del verde pubblico; servizi di pulizia e
prodotti per l’igiene.
Fabrizio
Giulimondi