mercoledì 29 febbraio 2012

Ho avuto una bella esperienza che invito tutti a vivere.


Ho donato all’ospedale Forlanini di Roma le piastrine con il metodo della aferesi.

Mentre ascoltavo comodamente musica con l’i pod una parte del mio sangue (per l’esattezza 3 litri) passava attraverso uno strumento che si occupava si trattenere il 20 per cento delle mie piastrine. E’ sufficiente pensare che queste piastrine entro i successivi 5 giorni sono state trasfuse nell’organismo di una persona affetta da leucemia o altra patologia non lieve.

Dura solo un’ora, v’è una grande assistenza medica e infermieristica, nonostante che il tipo di procedura non comporti alcun tipo di rischio, anche perché in precedenza vengono eseguite sul donatore analisi complete del sangue, della pressione e del battito cardiaco. La donazione può essere effettuata solamente da parte di che possiede almeno 160.000 piastrine in poco più di una goccia di sangue.

Sacrificio minimo a fronte della certezza di salvare una vita umana.

INFORMARSI NON COSTA NIENTE, CHE DITE?

Fabrizio Giulimondi

domenica 26 febbraio 2012

COLLABORAZIONE CON IL SITO ECONOMIACRISTIANA.IT

Ho il piacere di annunziare che questo blog INCOMINCIARA’ una collaborazione stabile con il sito www.economiacristiana.it, ove curero' una rubrica su specifici temi giuridici di maggiore utilitA’ per la comunita'

www.economiacristiana.it vuole essere un portale, forse il primo di economia, ispirato ai principi della dottrina sociale della Chiesa.
E’ una iniziativa che nasce dall’esperienza di Coscienza Imprenditoriale, la testata degli imprenditori cristiani che il mio amico Pierluigi Sassi ha diretto assieme a Gianni Locatelli per circa tre anni.
L’idea è quella di mettere insieme una serie di competenze e professionalità, rigorosamente indipendenti, con le quali affrontare temi economici e giuridici non più dalla prospettiva dei “grandi interessi”, bensì da quella della persona e della famiglia umana.
In un momento in cui la globalizzazione e i modelli di riferimento occidentali hanno generato una crisi senza precedenti per le sue implicazioni non solo economiche e sociali, ma anche e soprattutto morali e civili, Pierluigi Sassi ed io riteniamo utile sia indispensabile riaffermare i valori universali della dottrina sociale della Chiesa nei quali tutta l’umanità può e deve riconoscersi, indipendentemente dal credo religioso.
Fabrizio Giulimondi

lunedì 20 febbraio 2012

Giorgio Magliocca assolto perchè il fatto non sussiste



 http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/campania/media/foto/2012/02/25/magliocca--190x130.jpg
Giorgio Magliocca assolto con formula piena dall'accusa di concorso esterno in associazione camorrista, perché il fatto non sussiste. Questa la decisione del G.U.P. di Napoli Eduardo De Gregorio, emessa oggi 20 Febbraio 2012.
Il mio amico Giorgio Magliocca, accusato di camorra…il fatto non sussiste……otto mesi in galera….il fatto non sussiste….ventitre ore dentro una cella …il fatto non sussiste….due mesi agli arresti domiciliari fuori dalla sua Terra…il fatto non sussiste… un bambino piccolo che non lo ha visto per otto mesi…il fatto non sussiste….il bambino più grande che lo ha pensato morto…il fatto non sussiste…. I giornali lo hanno massacrato…..il fatto non sussiste……alcuni godevano delle sue lacrime in carcere…il fatto non sussiste…..alcuni giornali web pignaratesi mi avevano “accusato” di essere “l’amico romano” di Giorgio Magliocca (aggiungo io ORGOGLIOSAMENTE AMICO DI GIORGIO MAGLIOCCA)....il fatto non sussiste…..il fatto non sussiste….il fatto non sussiste….
Sapete che significa ASSOLUZIONE PERCHE’ IL FATTO NON SUSSISTE? E’ una formula piena, è la proclamazione più alta dell’innocenza di un uomo: vuole dire che non doveva andare agli arresti domiciliari e, prima, non doveva andare in prigione e, prima ancora, non doveva per nulla iniziare il procedimento penale a suo carico. Vuole dire che il reato non è in rerum natura, non è mai esistito, non è mai accaduto, non si è mai realizzato, non è stato mai compiuto, non è stato mai attuato, non è stato mai eseguito, non è stato mai effettuato, non sussiste e mai è sussistito nel mondo reale.
NON SO GIORGIO SE MAI SARAI RIPAGATO DELL’IMMANE E INCOMMENSURABILE DOLORE CHE TE, TUA MOGLIE, I TUOI FIGLI, TUO PADRE, E TUA MADRE E I TUOI FRATELLI HAI E AVETE SUBITO, ANCHE SE SPERO CHE PRIMA DI QUELLA DI DIO INTERVENGA LA GIUSTIZIA DEGLI UOMINI, UOMINI VALOROSI COME IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI NAPOLI EDUARDO DE GREGORIO CHE HA POSTO IL PRIMO PASSO.
GIORGIO MAGLIOCCA ASSOLTO PERCHE’ IL FATTO NON SUSSITE
Dott. Prof. Cav. Fabrizio Giulimondi

martedì 14 febbraio 2012

“IL SILENZIO DELL’ONDA”, di GIANRICO CAROFIGLIO, RIZZOLI EDITORE.



GIANRICO CAROFIGLIO E' ARRIVATO TERZO ALLA EDIZIONE DEL PREMIO STREGA 2012

Mi sono già imbattuto in altri libri di Carofiglio, magistrato-scrittore che consegna ai propri lettori romanzi e racconti estremamente avvincenti in un italiano bello e chiaro, con molti (ma non troppi) e interessanti riferimenti di natura giuridica, giudiziaria e medico-legale.
Il migliore, però, a mio avviso, è proprio questo, in quanto affronta un tema su cui non avevo mai riflettuto:un appartenente alle Forze dell’Ordine che vive sotto copertura per un lungo periodo di tempo, privato della sua identità e delle sue radici, che danni alla psiche può riceve?
La storia di un n carabiniere che per dodici anni ha vissuto sotto copertura all’interno di organizzazioni internazionali dedite al traffico di ingenti quantità di sostanze stupefacenti, necessitato ad andare da uno psichiatra – psichiatra che sarà tramutato dall’Autore con maestria da persona algida a estremamente umana - dopo essere stato trovato con la canna della pistola di ordinanza in bocca, si interseca con quella di un’altra paziente, una ex attrice con alle spalle un grande rimorso e madre di un figlio, un ragazzino intelligente e sensibile che darà il suo contributo determinante all’incedere sempre più incalzante della storia.

Fabrizio Giulimondi

lunedì 13 febbraio 2012

CHIETI. Stretta di mano tra la Fondazione “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara e l’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova

Il presidente della Fondazione Franco Cuccurullo ed il direttore scientifico dell’IIT, Roberto Cingolani hanno firmato il protocollo d’intesa tra gli istituti. Al via una doppia collaborazione: sul piano pratico (con la sperimentazione pre-clinica e clinica) e formativo (progetti di ricerca).
I ricercatori proverranno della Fondazione “d’Annunzio” con centri di eccellenza quali Cesi (Centro di scienze dell’invecchiamento) ed Itab (Istituto di Tecnologie Avanzate Biomediche) e dall’ IIT (istituto italiano di tecnologia), leader nell'ambito di robotica, nanotecnologie e farmacologia clinica.
L'intesa prevede la sperimentazione pre-clinica e clinica di nuove molecole che possano contrastare le patologie legate all'invecchiamento con particolare enfasi su patologie che colpiscono il cervello. In questa prima fase, all'IIT spetterà il compito di sviluppare nuovi farmaci per le patologie neurodegenerative, mentre Cesi ed Itab testeranno tali farmaci in modelli animali e in ultima fase sull'uomo. L'accordo prevede anche una collaborazione sul piano formativo con la messa in opera di attività educative congiunte, cosi come lo sviluppo di progetti congiunti di ricerca,
«La Fondazione», ricorda il Presidente Franco Cuccurullo, «mette anche a disposizione il Centro di Ricerca Clinica presente nel CeSi strettamente collegato all’ospedale universitario di Chieti il che consentirà in fase finale sperimentazioni cliniche importanti e su larga scala».

Docenza per conto del FORMEZ PA presso la sede di Lecce del prof. Fabrizio Giulimondi - APPALTO SICURO (FORMEZ PA) -


Il Progetto “Appalto Sicuro” - Formazione integrata per contrastare la corruzione e l'infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici” ha la finalità di contrastare i fenomeni di corruzione e d’infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, incrementando le competenze dei funzionari degli Enti Locali e delle Forze di Polizia nelle Regioni dell’Obiettivo Convergenza. Il Progetto si propone di garantire maggiore trasparenza negli appalti pubblici, attraverso l’implementazione delle competenze dei funzionari, incaricati di predisporre i bandi e di seguire i procedimenti di evidenza pubblica e del personale delle Forze di Polizia, con particolare riferimento alle innovazioni introdotte con il recente Codice degli Appalti Pubblici (Dlgs n. 163, 12 aprile 2006), che recepisce le direttive comunitarie (2004/17/CE e 2004/18/CE).
Il Prof. Fabrizio Giulimondi, al quale il Formez aveva già conferito un incarico di docenza presso la sede di Catanzaro, svolgerà lezioni il prossimo primo marzo e 6 aprile dinanzi la classe leccese.

HO VISTO UN FILM FRANCESE " LA CHIAVE DI SARA".



NON VE LO COMMENTO NE' RACCONTO: ANDATELO A VEDERE E SCOPRIRETE DA SOLI LA STRAORDINARIA NARRAZIONE.

P.S. UNA SOLA AVVERTENZA: I PRIMI TRENTA-QUARANTA MINUTI SONO ASSOLUTAMENTE DRAMMATICI!

Fabrizio Giulimondi

sabato 11 febbraio 2012

L’AMICO RITROVATO, di Fred Uhlman, Universale Economica Feltrinelli


Fred Uhlman è una di quella rare figure nell’ambito della letteratura che con un solo libro - scritto in età avanzata nel 1971 – lasciano un segno indelebile della propria presenza.
Molti lo hanno definito un romanzo, ma in realtà – come ha mirabilmente detto Arthur Koestler – è una novella che aspira ad essere un romanzo in miniatura, strumento letterario più confacente ad un pittore come Uhlman, che meglio sa adattare la composizione alle dimensioni della tela, mentre gli scrittori dispongono di una quantità illimitata di carta.
Due ragazzi sedicenni frequentano la stessa scuola esclusiva a Stoccarda. Uno è figlio di un medico ebreo (orgoglioso di essere tedesco e di aver combattuto come ufficiale per la Germania nella Grande Guerra), l’altro appartiene ad una ricca famiglia protestante di antica e grande tradizione aristocratica.
Tra di loro nasce una intensa amicizia, rafforzata dai comuni interessi culturali, poetici e culturali. Poi arriva il nazionalsocialismo…..
In 92 pagine ci sono descrizioni incantevoli e nostalgiche dei luoghi ove l’Autore ha trascorso l’adolescenza; il racconto di una amicizia bella e sincera; la follia antisemita.
Due passaggi potenti non possono non essere qui riportati.
Dinanzi alla morte di tre giovani vicini di casa cagionata da un incendio, Hans, il giovane ebreo, dice:
“O Dio non c’era o esisteva una divinità che era mostruosa nel caso fosse stata potente e inutile se non lo era”(il mio pensiero vola ai campi di sterminio)
Alla domanda se non avesse paura del nazismo, il padre del ragazzo ebreo risponde:
” Per niente. Conosco la mia Germania. Non è che una malattia passeggera, qualcosa di simile al morbillo, che passerà non appena la situazione economica accennerà a migliorare. Lei crede sul serio che i compatrioti di Goethe e di Schiller, di Kant e di Beethoven si lasceranno abbindolare da queste sciocchezze? Come osa offendere la memoria dei dodicimila ebrei che hanno dato la vita per questo paese?”.
Nell’ultimo rigo troverete un finale che vi rallenterà la chiusura del libro.
Fabrizio Giulimondi

giovedì 9 febbraio 2012

IO NON RICORDO SOLO IL 10 FEBBRAIO !

"RAZZISMO UN'ORIGINE ILLUMINISTA" DI MARCO MARSILIO (VALLECCHI)




Il saggio “Razzismo un'origine illuminista" (Vallecchi) di Marco Marsilio (con prefazione di Gianni Scipioni Rossi), attento studioso della filosofia, attualmente senatore della Repubblica, non è da leggere, bensì da studiare! Un libro, complesso, estremamente erudito e colto trattato sulla storia del razzismo e di tutte le correnti filosofiche, culturali (o pseudo tali) e di pensiero che hanno - in piccola o in gran parte - contribuito alla sua esistenza, da Erodoto al periodo successivo alla seconda guerra mondiale.
Marsilio fornisce un contributo al dibattito sul "perché" del razzismo e sui suoi "fondamentali" ideologici e storici in modo innovativo e, secondo me, estremamente convincente.
L'anno 1492 con la scoperta del continente americano è il fatto storico che segna lo spartiacque fra una concezione esistenziale e un'altra, determinando le condizioni sociali, economiche e culturali per la creazione della moderna (e devastante) concezione razzistica dei rapporti fra uomini singoli, comunità umane e Nazioni.
L'illuminismo e il positivismo costituiscono l'habitat ideale e scientifico ove il razzismo cresce e si rafforza, ammantato da alte vestigia intellettuali e, protetto dal pensiero di giganti quali Kant, Montesqieu, Voltaire, Russeau.
La deificazione della Ragione, del Progresso, della Scienza e della Tecnica, la espunzione dell'elemento religioso e spirituale dalla vita individuale e sociale dell'uomo, con la prevalenza sul foro interno dell'elemento materiale, empirico e razionale, che riduce l'essere umano, al pari della flora e della fauna, ad oggetto di classificazione e di studi, condurrà fatalmente agli orrori nazisti e comunisti... e non solo! Rimarrete stupefatti nello scoprire cosa veniva attuato nel rispetto di legislazioni prodotte successivamente al 1945 nella civilissima Svezia, Norvegia, Danimarca e Svizzera.

Fabrizio Giulimondi


martedì 7 febbraio 2012

PREMESSA

Le sette lezioni che seguono desiderano illustrare le modifiche salienti apportate dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 - che è il primo decreto correttivo, previsto dalla legge delega contenuta nell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, concedente un termine di due anni per l'adozione di decreti legislativi correttivi - al codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Come sarà approfonditamente illustrato in seguito, il d.lgs 195/2011 (che sarà definito nel corso delle lezioni “decreto correttivo”) recepisce prevalentemente l’indirizzo giurisprudenziale tracciato da numerose decisioni adottate dal Consiglio di Stato, anche in seduta plenaria, successivamente al 16 settembre 2010, data di entrata in vigore del codice (che da qui in poi sarà indicato con l’acronimo cpa).
Le materie trattate dal giudice amministrativo nel plesso TAR- Consiglio di Stato prima, dal legislatore in sede di correzione del codice poi, riguardano precipuamente il diritto di accesso e il silenzio-rifiuto, le impugnazioni, il giudizio di ottemperanza in relazione alla quaestio delle diverse fattispecie di domande di risarcimento da potersi proporre in tale sede, i ricorsi incidentali e i riti riguardanti controversie speciali, incluse quelle afferenti l’affidamento in materia di lavori, servizi e forniture pubbliche.
Altresì, la legge 11 novembre 2011, n. 180 ( Statuto delle imprese ) ha apportato rilevanti e interessanti novità normative a favore della attività imprenditoriali italiane, specie nel settore delle micro, piccole e medie imprese. La sesta lezione presta puntuale attenzione agli interventi di tale normativa nell’ambito amministrativistico e, in particolare, alla ennesima modifica alla legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, segnatamente in relazione all’art. 10 bis.


Prof. Fabrizio Giulimondi

LEZIONE 1-INTRODUZIONE: DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO (Prof. Fabrizio Giulimondi)

A poco più di un anno dall' entrata in vigore del codice del processo amministrativo, il legislatore delegato fa il primo tagliando a un testo fondamentale per tutti gli operatori del diritto amministrativo (e non solo) con il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195. Con uno degli ultimi atti del Governo Berlusconi, si chiude il prima tempo supplementare (come nota la delega concede un termine di due anni per l'adozione di decreti legislativi correttivi) della complessa partita svolta sul terreno della giustizia amministrativa.
Nel corso del prima anno di applicazione del codice amministrativo ( decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in attuazione della legge delega ex art. 44 legge 18 giugno 2009, n. 69, ed entrato in vigore il 16 settembre 2010) lo sforzo principale è stato compiuto dalla giurisprudenza, specie a livello di tribunali amministrativi
regionali (quale giudice di prima linea e quindi cronologicamente il primo ad affrontare le novità) e di Adunanza Plenaria, come evidenziato dal dato numerico e qualitativo delle pronunce rese dal più elevato consesso della giustizia amministrativa. A tale proposito, la Consulta ha di recente indirettamente fornito elementi di indirizzo al dibattito in corso con la sentenza n. 304 del 2011, attraverso la quale e stata confermata la legittimità costituzionale della norma
che esclude l'incidente di falso dal processo amministrativo.
Passando all'inquadramento del testo, sotto un profilo più strettamente formale, ma necessario a fronte di un testo da coordinare direttamente nel codice originario, il testo si compone di due articoli, i quali vanno letti nei termini seguenti: nel primo sono apportate tutte le modifiche al codice e ai relativi allegati; il secondo,come chiarito dalla stessa relazione illustrativa, è una norma di coordinamento con la legge n. 127 del 1997 (la cosiddetta Bassanini-bis), con la quale si propone di ripristinare il secondo periodo del comma 26 dell' articolo 17 della legge citata, relativamente alla permanenza nell' ordinamento del combinato disposto dell'articolo 102, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400 e all'articolo 33 del testa unico delle leggi sul
Consiglio di Stato (rd 26 giugno 1924 n. 1054) che prevede che, negli affari che possono formare oggetto di ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, il Governo, avuto il parere della sezione competente, non può richiedere, in via amministrativa, l'esame del Consiglio di Stato in
adunanza generale.
Le modifiche al corpo
del codice si rinvengo nei tre commi di cui si compone l'articolo 1.
Nel primo sono contenute le modifiche al testo del "codice del processo amministrativo" (allegato 1); nel secondo quelle operate con riguardo alle "norme di attuazione" (allegato 2); e, nel terzo quelle relative alle "norme di coordinamento e abrogazioni" (allegato 4). Sotto il diverso profilo della ratio dell'intervento anche una rapida analisi dello stesso evidenzia, pur nell'estremo dettaglio
delle previsioni, tre tipologie di intervento.

In primo luogo alcune modifiche possono ricondursi nell'ambito del coordinamento testuale e del miglioramento della precisione lessicale.
In secondo luogo vi sono alcune disposizioni che chiariscono i rapporti tra il codice del processo amministrativo e il codice di procedura civile.
Altre ancora, infine, mirano
a coordinare il testo vigente con sopravvenienze normative, ponendo altresì mano, in termini di chiarificazione, a singole questioni processuali la cui criticità è stata da subito posta in evidenza nelle prime applicazioni pratiche del nuovo codice di rito amministrativo (come, ad esempio, in tema di termine per la proposizione del ricorso incidentale nelle materie "accelerate").
Il raffronto fra il testo del decreto legislativo correttivo e la giurisprudenza della plenaria dell'ultimo anno evidenzia come il primo abbia sostanzialmente preso atto della seconda.

Tra i diversi ambiti di rilievo, più o meno direttamente processuale, che la Suprema Corte amministrativa si e trovata ad affrontare, la parte dei leone
spetta indubbiamente alle questioni di competenza, specie territoriale. Ciò non può non imputarsi all'innovativa disciplina dettata dal codice in materia, la quale ha costituito un vero e
proprio strappo rispetto al passato e alla tradizione; la profondità
della cesura con il sistema previgente, e la conseguente necessità di garantire nuove certezze,
paiono anzi confermate proprio dall' elevato numero di statuizioni della Plenaria.

Partendo dal dato cronologico dell' ultimo anno, già con la sentenza n. 1 del 2011 (ribadita con la n. 6) la Plenaria ha risolto i primi dubbi ingenerati dalla nuova disciplina in termini di operatività delle nuove disposizioni, dando preminenza alla ragionevolezza rispetto al dato
letterale, laddove si è statuito che «la nuova disciplina della competenza, ivi compresi i modi di rilevabilità di cui all'art. 15 c.p.a., è applicabile solo ai processi instaurati dalla data della entrata in vigore codice, ossia a far data dal 16 settembre 2010, dovendosi intendere
"instaurati" i ricorsi per i quali a tale data sia intervenuta la prima notifica alle controparti con cui si realizza la proposizione del ricorso.

Altro aspetto di rilievo sono la notevole concentrazione di cause in capo al TAR Lazio che ha interessato, in prima luogo,l'impugnativa di atti contestati da un singolo dipendente (con conseguente competenza locale in base al criterio soggettivo della sede di servizio), ma adottati da un organo statale e aventi efficacia estesa all'intero territorio nazionale: la soluzione centralizzata fatta propria dalla plenaria (sentenza 16 novembre 2011 n. 20) si e fondata sull'espresso richiamo al principio codicistico del codice di procedura civile in tema di accertamenti incidentali.
In secondo luogo, alla stessa conclusione si è giunti in ordine all'impugnativa di circolari, laddove la competenza del Tar Lazio attrae, per connessione, anche gli atti applicativi emessi da organi o enti periferici (sentenza 14 novembre 2011 n. 19).
Il Consiglio di Stato ha avuto modo di evidenziare, dopo l'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, il superamento dell'orientamento tradizionale che riservava la tutela dell' interesse legittimo al solo processo impugnatorio -annullatorio, essendo ora codificata l' esperibilità di azioni tese a ottenere pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa; segue da ciò la trasformazione del giudizio amministrativo da giudizio sull'atto, teso a verificarne la legittimità alla stregua dei vizi denunciati e con salvezza del riesercizio del potere da parte dell' amministrazione soccombente, a giudizio sul rapporto regolato dal medesimo atto, volto a stabilire la fondatezza della pretesa sostanziale azionata. Sotto il secondo versante, con la sentenza n. 15 (del 29 luglio 2011) lo stesso Supremo consesso pareva aver posto la parola fine a un estenuante dibattito teorico, attraverso l'individuazione di una soluzione, basata sul nuovo codice e radicata nel superiore principio della ragionevolezza: nel caso di D.i.a. il terzo che si ritenga leso dallo svolgimento dell'attività dichiarata e dal mancato esercizio del potere inibitorio venendo in rilievo un provvedimento per silentium, può esperire l' azione impugnatoria ai sensi dell' articolo 29 del codice del processo amministrativo, da proporre nell' ordinario termine decadenziale,
potenzialmente accompagnata, dall'esercizio di un'azione di condanna (cosiddetto di adempimento) dell'amministrazione all'esercizio del potere inibitorio. Come noto il legislatore d'urgenza ha superato tale fondamentale decisione pochi giorni dopo (con l'articolo 3 del Dl 13 agosto 2011 n. 138), riproponendo il farraginoso sistema che rimette la tutela alla previa sollecitazione dell'amministrazione salvo poi, in caso di inadempienza,il ricorso al rito del silenzio; le più che comprensibili critiche alla soluzione dettata dal legislatore d'urgenza non hanno peraltro trovato accoglienza nel correttivo.
In conclusione, se il legislatore delegato in sede di correttivo si è limitato sostanzialmente a positivizzare linee di pensiero del Consiglio di Stato su specifiche materie ed argomenti, il vero lavoro è stato svolto dalla magistratura amministrativa di prima e seconde cure che ha adempiuto al difficoltoso compito di prima interpretazione, di effettività della tutela giurisdizionale, ai sensi dell' articolo 1 del codice del processo amministrativo.

Prof. Fabrizio Giulimondi

LEZIONE 2 Udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio; diritto di accesso; silenzio inadempimento. Il decreto legislativo n. 195 del 2011

Il decreto correttivo 195/2011 interviene in tema di udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio per allineare le prime a quanto già previsto nel codice di procedura civile e, con riguardo ai secondi, per meglio specificarne alcuni profili.
Il codice del processo amministrativo, per quanto concerne le udienza pubbliche, ha affermato il principio della pubblicità delle udienze, a pena di nullità, con esclusione delle ipotesi in cui è previsto il procedimento in camera di consiglio di cui all’elenco contenuto al comma 2 dell’art. 87 del cpa. Il correttivo ora aggiunge le ipotesi in cui l’udienza pubblica, a discrezione del presidente del collegio, può svolgersi a porte chiuse quando ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume.
Sono in realtà le stesse ipotesi eccezionali di deroga ai principi della pubblicità delle udienza previste dall’art. 128 del cpc e che ora sono estese in maniera espressa anche al processo amministrativo.
Le modifiche all’art. 87 del cpa interessano poi il comma 3, con un intervento in tema di termini processuali relativi ai giudizi che si svolgono in camera di consiglio, nonché con una novella che interessa il rito sull’accesso.
Il legislatore in virtù del decreto correttivo ha chiarito che la deroga al dimezzamento dei termini si applica solo ai giudizi di primo grado, contribuendo a sgombrare il campo da alcune perplessità iniziali, sorte all’indomani dell’adozione del codice del processo amministrativo, secondo cui, non avendo il legislatore previsto eccezioni, il regime del dimezzamento non si applicava nemmeno ai giudizi di secondo grado.
Con la modifica apportata all’articolo 116 del cpa, che disciplina il rito speciale della tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi, si è in primo luogo provveduto ad affermare , in coerenza con la regola generale del processo amministrativo, che anche per la valida instaurazione del giudizio in tema di accesso è sufficiente che il ricorso venga notificato ad almeno uno dei contro interessati, salva la successiva integrazione del contraddittorio.
Il rito sull’accesso è un rito semplificato ed è strutturato come un giudizio impugnatorio in quanto oggetto del ricorso sono le determinazioni e il silenzio sull’istanza di accesso.
Con la novella recata dal decreto correttivo si è, quindi, semplicemente intervenuti sostituendo le parole “agli eventuali controinteressati” con la formula “ad almeno un controinteressato”. Non si tratta, in realtà, di una innovazione sostanziale rispetto a quanto già costantemente affermato dalla giurisprudenza: anzi, è proprio la codificazione, anche per il rito dell’accesso, della regola generale del processo impugnatorio, per cui l’ammissibilità del ricorso è salva in presenza della notifica dello stesso ad almeno uno dei controinteressati.
Anche prima della novella recata dal correttivo, la giurisprudenza ha pacificamente affermato che, ai sensi dell’articolo 116 del cpa, il ricorso in materia di accesso ai documenti deve essere notificato ad almeno un controinteressato, secondo il generale principio caratterizzante i ricorsi amministrativi, e fatto salvo il potere di integrazione del contraddittorio nei confronti di ulteriori controinteressati, atteso che detta norma, a prescindere dalla qualificazione della posizione giuridica soggettiva azionata, ricostruisce il rito in materia sulla scorta dell’ordinario rito impugnatorio.
Sussiste in altri termini, a pena di inammissibilità, l’obbligo di notifica del ricorso volto a impugnare il diniego di accesso agli atti ad almeno uno dei controinteressati, individuabili in coloro che della conoscenza dei documenti richiesti possano subire un pregiudizio alla propria sfera di riservatezza, ovvero in coloro cui si riferiscono i documenti oggetto dell’istanza di accesso.
La nuova formulazione, peraltro, è anche più coerente con la previsione, invero già recata dall’art. 116 del codice, dell’espressa applicazione al giudizio in questione della disciplina in tema di integrazione del contraddittorio, di cui all’art. 49 del codice medesimo. Quindi, nel caso vi sia più di un controinteressato e il ricorso sia stato notificato solo a uno o ad alcuni di essi, il Presidente o il Collegio ordinerà l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri.
L’altra novità riguardante l’articolo 116 del cpa introdotta con il correttivo concerne la precisazione del termine per la proposizione del ricorso incidentale o di motivi aggiunti, in linea con quello previsto per il ricorso introduttivo, quindi trenta giorni. L’intervento del legislatore è quanto mai opportuno. In presenza, infatti, di un termine per ricorrere dimezzato rispetto a quello ordinario, si sarebbe corso il rischio di una illogicità e incoerenza del sistema laddove per i motivi aggiunti o per il ricorso incidentale fosse stato richiesto il termine ordinario di giorni sessanta.
Con la nuova disposizione, in altri termini, si dà coerenza quanto ai termini assegnati al ricorso principale, ai motivi aggiunti e al ricorso incidentale (per tutti giorni trenta).
Anche con l’intervento sul rito concernente l’inerzia della pubblica amministrazione (cd silenzio inadempimento) il correttivo mira ad una opera chiarificatrice e di completamento della relativa disciplina processuale. Con la novella, infatti, si è aggiunto il comma 6 bis dell’art. 117 del cpa ai sensi del quale i commi 2, 3, 4 e 6 del richiamato articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione.
Anche in sede di rito sul silenzio, quindi, come già previsto per l’accesso, per il rito speciale di cui all’art. 119 del cpa e per il rito in tema di appalti viene specificato che le regole processuali sono le medesime per entrambi i gradi di giudizio.
Per quanto concerne, infine, la modifica all’art. 31, comma1, del cpa, il legislatore ha voluto includere tra le ipotesi che consentono di azionare il rito del silenzio avverso l’inerzia della amministrazione, oltre ai casi in cui tale inerzia si registra per il decorso di un termine espressamente previsto per la conclusione del procedimento amministrativo, altre ipotesi in cui detta inerzia-inadempimento è prevista da particolari discipline. Tra questa ipotesi previste dalla legge, che consentono di adire il giudice amministrativo per stigmatizzare il silenzio amministrativo, ben può rientrare quella recentemente prevista dal d.l. 138/2011 in tema di Scia, laddove è sancita la possibilità per gli interessati di sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti alla amministrazione e di esperire, in caso di inerzia di questa, l’azione avverso il silenzio.
Del resto, coma ha osservato la giurisprudenza, presupposto per l’applicazione del rito speciale è il silenzio della PA e, in particolare, l’omissione di provvedimento che acquista rilevanza come ipotesi di silenzio rifiuto, attraverso il relativo, caratteristico procedimento, quando la medesima si sia resa inadempiente, restando inerte, a un obbligo di provvedere. Quest’ultimo può scaturire dalla legge o dalla peculiarità della fattispecie, per la quale ragioni di equità impongono l’adozione di un provvedimento al fine, soprattutto, di consentire al privato di adire la giurisdizione pe far valere le proprie ragioni.
L’obbligo di provvedere dell’amministrazione, poi, a sua volta, presuppone che l’istanza del richiedente sia rivolta a ottenere un provvedimento cui questi abbia un diretto interesse e che essa non appaia subito irragionevole ovvero risulti all’evidenza infondata. Pertanto, scopo del ricorso contro il silenzio-rifiuto è ottenere un provvedimento esplicito dell’amministrazione, che elimini lo stato di inerzia e assicuri al privato una decisione che investe la fondatezza o meno della pretesa.

Prof. Fabrizio Giulimondi

LEZIONE 3-MODIFICHE IN TEMA DI IMPUGNAZIONI

Investiti dalle modifiche del decreto n. 195 del 2011 SONO anche gli articoli del codice del processo amministrativo dedicati alle impugnazioni, e contemplati del libro III del medesimo codice.
Le modifiche riguardano, in particolare:
1) Le disposizioni sulle impugnazioni in generale, e quindi l’articolo 95, relativo alle “parti in giudizio di impugnazione”; l’articolo 98, relativo alle “misure cautelari”; l’articolo 99, recante la disciplina del “deferimento alla Adunanza Plenaria”.
2) Le disposizioni relative all’appello, e quindi l’articolo 101 (“contenuto del ricorso in appello”).
3) Le disposizioni relative alla opposizione di terzo(articolo 108 ( casi di opposizione di terzo).
4) Infine, le disposizione relative al ricorso per Cassazione (articolo 111:”sospensione della sentenza”).
In base alla modifica dell’art. 95, ora “l’impugnazione della sentenza pronunciata in causa inscindibile o in cause fra loro dipendenti è notificata a tutte le parti in causa e, negli altri casi, alle parti che hanno interesse a contraddire”.
In precedenza era prevista la sola ipotesi della cause inscindibili, cui il legislatore ha opportunamente affiancato anche quella della “cause fra loro dipendenti”. In definitiva, il codice prevede un doppio regime di costituzione del contraddittorio in sede di impugnazione, per il tramite della notifica del ricorso:
• L’ipotesi di cause inscindibili o comunque tra loro dipendenti, in cui la notifica deve riguardare “tutte le parti in causa”;
• Le altre ipotesi, in cui la notifica del ricorso può avvenire solo nei confronti delle parti “che hanno interesse a contraddire”.
In ambedue le ipotesi, tuttavia, vale la regola prevista dall’articolo 95, comma 2, del codice, secondo la quale, onde evitare l’inammisibilità della impugnazione, il ricorso deve essere notificato, nei termini previsti, “ad almeno una delle parti interessate a contraddire”, dovendo in tale ipotesi il giudice disporre la successiva integrazione del contraddittorio. La notifica, dunque, nella prima delle ipotesi contemplate dall’art. 95, comma 1 (cause inscindibili o tra loro dipendenti) deve avvenire non nei confronti di una qualsiasi delle parti in causa, ma ad almeno una di quelle “in causa” che appartenga alla più ristretta cerchia delle parti “in causa” e che abbiano “interesse a contraddire”.
L’ulteriore modifica riguarda l’articolo 98, concernente le “misure cautelari” in sede di impugnazione. In questo caso, il legislatore ha previsto che il giudice dell’impugnazione può, su istanza di parte, disporre la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, allorché valuti, sia pure in mera deliberazione provvisoria, di qualche fondamento i motivi di impugnazione proposti e reputi sussistente “un pregiudizio grave e irreparabile” (la parola ”pregiudizio” ha sostituito “danno”), derivante dalla esecuzione della sentenza.
In tal modo il legislatore ha allineato la dizione utilizzata per definire i presupposti della misura cautelare in sede di impugnazione alla corrispondete definizione per il giudizio di primo grado.
E’ appena il caso di ricordare che la nozione di pregiudizio è più ampia di quello di danno, potendo la prima riferirsi a incisioni, derivanti dal provvedimento amministrativo o dalla sentenza esecutiva, sulla sfera giuridica del richiedente la misura cautelare che hanno profili più ampi e non necessariamente configuranti un danno di natura patrimoniale o economicamente apprezzabili.
Infine, coma la modifica all’articolo 99, comma 5, in tema di giudizio conseguente al deferimento del ricorso al giudizio dell’Adunanza Plenaria, si prevede che, qualora quest’ultima dichiari il ricorso inammissibile, irricevibile o improcedibile, ovvero pronunci l’estinzione del giudizio, ma ritenga comunque di enunciare “il principio di diritto” nell’interesse della legge”, attesa la particolare importanza della questione, tale pronuncia non ha alcun effetto sul provvedimento impugnato (laddove nel testo previdente veniva adoperata l’espressione “sentenza impugnata”).
In tema di ricorso incidentale il previdente articolo 37 del RD 1054/1924, prevedeva:
“Nei termini di trenta giorni successivi a quello assegnato per il deposito del ricorso, l’autorità e le parti, alle quali il ricorso fosse stato notificato, possono presentare memorie, fare istanze, produrre documenti, e anche un ricorso incidentale, con le stesse forme prescritte per il ricorso.
La notificazione del ricorso incidentale sarà fatta nei modi prescritti per il ricorso principale, presso il domicilio eletto, all’avvocato che ha firmato il ricorso stesso.
L’originale del ricorso incidentale, con la prova delle eseguite notificazioni e con i documenti, deve essere depositato in segreteria nel termine di giorni 10.
I termini e i modi prescritti nel presente articolo per la notificazione e il deposito del ricorso incidentale debbono osservarsi a pena di decadenza.
Il ricorso incidentale non è efficace, se venga prodotto dopo che si sia rinunziato al ricorso principale, o se questo venga dichiarato inammissibile per essere stato proposto fuori termine”.
Quanto all’appello incidentale, la giurisprudenza aveva già avuto modo di precisare che, sotto la comune denominazione di appello incidentale convivono nel processo amministrativo due rimedi profondamente diversi per natura, finalità e regime giuridico:
• L’appello incidentale “proprio”, contemplato dall’articolo 37 del TU n. 1054 del 1924, che è un mezzo di impugnazione subordinato rispetto alla proposizione del ricorso principale e possiede lo scopo precipuo di paralizzare l’azione ex adverso proposta, secondo la logica della “controimpugnazione”; in questa ipotesi, l’interesse a impugnare trova giustificazione nella proposizione del gravame principale e risponde alla esigenza dell’appellato di conservare le utilità acquisite per effetto della sentenza di primo grado; ed è per tali ragioni che l’appello incidentale “proprio” è di norma indirizzato nei confronti degli stessi capi di decisione investiti dall’appello principale o da capi logicamente avvinti a questi ultimi da un nesso di dipendenza necessaria. In questo caso, i termini di proposizione e di deposito sono gli stessi di quelli previsti per il ricorso principale.
• L’appello incidentale “improprio”, che è caratterizzato dal non essere diretto contro il medesimo capo della sentenza aggredito con l’appello principale, configurandosi come un autonomo gravame la cui natura incidentale discende unicamente dall’essere stato proposto dopo un precedente appello (principale); l’incidentalità in questo caso è dunque l’effetto del principio di concentrazione delle impugnazioni sancito dall’art. 333 cpc, secondo la logica del simultaneus processus con la conseguenza che sussiste l’onere, per la parte proponente, di rispettare i medesimi termini di impugnazione previsti per quello principale.
Ciò significa che il termine per esperire il rimedio non è quello di cui al comma 1 dell’art. 37 del rd n. 1054 del 1924 (trenta giorni successivi al termine per il deposito dell’appello), bensì quello previsto in via generale per la proposizione dell’appello principale ai sensi del comma 2 dell’art. 28 della legge 1034/1971.
Tuttavia la giurisprudenza, ha ritenuto non necessaria la proposizione di appello incidentale (proprio), laddove si tratti, per la parte vittoriosa in primo grado, di riproporre motivi di ricorso dichiarati assorbiti in quella sede o comunque non esaminati dal primo giudice.
Si è ritenuto, infatti, che “ai sensi dell’art. 346 cpc, applicabile anche al processo amministrativo, sia il motivi assorbiti che quelli non esaminati possono essere riproposti con qualsiasi atti difensivo non notificato, giacché il non esame di uno o più motivi di ricorso costituisce una forma indiretta di assorbimento “(Consiglio di Stato, 31 maggio 2007, n. 2832).
In conclusione, quindi, si è affermato che “il ricorso in appello incidentale costituisce mezzo doveroso e necessario , laddove si voglia censurare una espressa statuizione sfavorevole contenuta nella sentenza di primo grado….Ove invece ci si risolva(unicamente) censurare la decisione di prime cure riproponendo in sede di appello doglianze dichiarate assorbite e non esaminate, l’impugnante può limitarsi a presentare una semplice memoria(Consiglio di Stato, 30 settembre 2008, n. 4699)
Quanto al termine di deposito delle memorie nel giudizio di appello, si è ritenuto che ”non si può tener conto delle memorie o della documentazione depositata dalla parte dopo la scadenza del termine di dieci giorni, previsto per tali adempimenti dapprima dall’ordinanza generale del presidente del Consiglio di Stato n. 38 del 1954 e oggidì dall’art. 23, legge TAR , applicabile anche al giudizio di appello, essendo espressione del generale principio del rispetto del contraddittorio, a sua volta riconducibile al principio dell’equo processo di sui all’art. 6 CEDU.
Le distinte tipologie di appello incidentale sono oggi contemplate dall’art. 96 del cpa, disciplinante le “impugnazioni avverso la medesima sentenza”, che distingue oltre che tra appello incidentale improprio e appello incidentale proprio, anche nell’ambito dell’appello incidentale proprio tra:
• Appello incidentale proprio per il quale il termine è di sessanta giorni decorrente dalla data di notificazione dell’appello principale e il deposito deve avvenire entro 10 giorni dalla sua notificazione;
• Riproposizione delle domande assorbite o non esaminate in primo grado, che deve avvenire con memoria (come tale non notificata) e che deve essere depositata entro il termine per la costituzione in giudizio, e quindi entro 60 giorni “dal perfezionamento nei propri della notificazione del ricorso”.
A sua volta, prevede che “si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell’atto di appello o, per le parti diverse dall’appellante , con memoria depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio”.
La modifica all’articolo 108, comma 1, comporta che il terzo che può fare opposizione avverso una sentenza del TAR o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata il giudicato, “quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi, non debba più essere “titolare di una posizione autonoma e incompatibile”,
E’ bene ricordare che l’articolo 108 del cpa nel disciplinare l’opposizione di terzo, prevede:
(comma 1): “un terzo, titolare di una pozione autonoma e incompatibile, può fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata fra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi”.
(comma 2):” Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando questa sia effetto di dolo o collusione a loro danno”.
Il codice ha recepito quindi le due classiche figure di opposizione di terzo, disciplinate dall’art. 404 cpc, e cioè l’opposizione di terzo ordinaria e l’opposizione di terzo revocatoria.
Mentre l’opposizione di terzo revocatoria ex art. 108, comma 2, cpa, ricalca quasi alla lettera la dizione usata dall’articolo 404, comma 2, cpc, mentre il comma 1 dell’art. 108 cpa si discosta in parte dalla disciplina della opposizione di terzo ordinaria ai sensi dell’art. 404, comma 1, cpc, specificando che la parte legittimata alla opposizione deve essere “titolare di una posizione autonoma e incompatibile”. Tale discostamento è stato eliminato dal decreto correttivo.
La giurisprudenza amministrativa ha successivamente approfondito le indicazioni della Corte Costituzionale precisando che la legittimazione a proporre la opposizione di terzo, nei confronti della decisione amministrativa resa tra altri soggetti, va riconosciuta:
a) Ai controinteressati pretermessi;
b) Ai controinteressati sopravvenuti;
c) Ai controinteressati non facilmente identificabili;
d) In generale ai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma e incompatibile, rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione.
Non sono legittimati i titolari di una situazione giuridica derivata ovvero i soggetti interessati solo di riflesso, coma i soggetti legati da rapporti contrattuali con i legittimati alla impugnazione.
Giova ricordare, inoltre, che la giurisprudenza ordinaria afferma, con orientamento consolidato, che “la legittimazione a impugnare la sentenza con l’opposizione di terzo ordinaria presuppone in capo all’opponente la titolarità di un diritto autonomo, la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti”( Cassazione civile, 13 marzo 2009, n. 6179).
Secondo la giurisprudenza formatasi sul punto ora modificato( Consiglio di Stato, 1 luglio 2011, n. 3945), la definizione della parte legittima alla opposizione di terzo, richiamando la necessità della titolarità in capo a quest’ultima di una “posizione autonoma e incompatibile”, ha introdotto una precisazione che non esaurisce i suoi effetti sul piano meramente processuale, ma che, innanzi tutto, definisce, con riferimento al giudizio impugnatorio, le caratteristiche della posizione sostanziale che si assume lesa e che, in quanto tale, fonda legittimazione attiva e interesse ad agire in opposizione.
In tal senso, quanto alla autonomia della posizione giuridica, l’opposizione di terzo non può essere esperita da colui che sia portatore di un interesse non direttamente leso dal provvedimento amministrativo per cui vi è stato un giudizio, di un interesse, cioè, che avrebbe al più legittimato un intervento volontario.


Prof. Fabrizio Giulimondi

LEZIONE 4-MODIFICHE SUL GIUDIZIO E OTTEMPERANZA.

Sul giudizio di ottemperanza sono state introdotte alcune novità e modifiche che intervengono sul testo degli articoli 112 e seguenti del codice del processo amministrativo.
La novità più importante che al riguardo, il correttivo introduce è senz’altro l’abrogazione secca del comma 4 dell’articolo 112, norma che aveva introdotto- in modo abbastanza discusso – la possibilità di promuovere per la prima volta, in sede di ottemperanza, la domanda di risarcimento del danno derivante dall’illegittimità del provvedimento amministrativo (oggetto della sentenza da ottemperare).
Come è noto, in sede di esecuzione di una decisione del giudice amministrativo, due sono le possibili voci di danno per le quali il ricorrente può astrattamente rivendicare un risarcimento: il danno derivante dalla illegittimità del provvedimento amministrativo che è stato annullato dalla sentenza da ottemperare; e il danno derivante dalla mancata tempestiva esecuzione o dalla violazione o elusione del giudicato (nonché le somme per interessi e rivalutazione relative al periodo successivo alla emanazione della sentenza). Detto altrimenti: un danno per eventi antecedenti alla sentenza e un danno per sopravvenienze. In entrambi i casi l’accertamento e la liquidazione del danno presuppongono una vera e propria attività di cognizione da parte del giudice: il problema è, allora, l’ammissibilità di tale parentesi di cognizione all’interno di un processo di stampo prettamente esecutivo quale è il giudizio di ottemperanza. Ciò, sullo sfondo del tradizionale insegnamento della giurisprudenza amministrativa, secondo il quale nel giudizio di ottemperanza non sono ammissibili domande nuove rispetto a quelle già proposte nel precedente giudizio di cognizione, posto che il giudice dell’ottemperanza deve limitarsi a eseguire le statuizioni della sentenza rimasta ineseguita, senza poterne aggiungere altre.
In proposito, gli orientamenti precedenti all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo erano volti, in prevalenza, a riconoscere l’ammissibilità dell’azione risarcitoria solo per le voci di danno direttamente connesse alla esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza: quindi, solo per i casi di violazione o elusione o tardiva esecuzione del giudicato, nonché per le somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
Minoritaria era, invece, la tesi che ammetteva l’azione di risarcimento, in sede di ottemperanza, anche per le voci di danno antecedenti, ossia direttamente legate alla illegittimità del provvedimento amministrativo.
Si ricordi, a tal riguardo, quanto argomentato dalla sezione VI del Consiglio di Stato nel 2002: pur dichiarando, nella specie, l’inammissibilità della domanda risarcitoria in sede di ottemperanza, la spiega solamente sotto la prospettiva del principio del doppio grado di giurisdizione: la cognizione sul risarcimento del danno non può perdere un grado di giudizio sicché, qualora si agisca per i danni di fronte al giudice dell’ottemperanza, tale azione è possibile solo se quel giudice è il TAR (la cui decisione è suscettibile di appello) e non anche se è il Consiglio di Stato, alla luce del principio costituzionale previsto dall’art. 125, comma 2, della Costituzione, del doppio grado garantito alla giurisdizione amministrativa.
Il punto interessante fu, pertanto, che si ammise la possibilità di promuovere autonomamente l’azione risarcitoria in sede di ottemperanza, anche se solo dinanzi al TAR.
Con l’avvento del codice del processo amministrativo si riconobbe successo alla corrente minoritaria appena ricordata. Oltre a prevedere espressamente la possibilità di proporre, in sede di ottemperanza, l’azione di condanna per il pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché l’azione di risarcimento derivanti dalla mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato, il comma 4 dell’art. 112 cpa dispose che: ”nel processo di ottemperanza può essere altresì proposta la connessa domanda risarcitoria di cui all’art. 30, comma 5”, ossia l’azione di risarcimento, da formularsi in corso di causa, per il danno derivante dalla illegittimità del provvedimento originariamente impugnato. La norma precisava anche che, in tal caso, “il giudizio di ottemperanza si svolge nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario”: precisazione che Palazzo Spada nel 2011, nel riprendere il precedente del 2002, aveva inteso nel senso che tale domanda risarcitoria è ammissibile unicamente se proposta in primo grado dinanzi al TAR quale giudice dell’ottemperanza e, non anche qualora il giudice della esecuzione sia radicato davanti il Consiglio di Stato, proprio in virtù del principio costituzionale del doppio grado di giurisdizione anche nel processo amministrativo sancito dall’art. 125, secondo comma, Cost..
A seguito del decreto correttivo il legislatore opera una brusca marcia indietro: l’abrogazione secca del comma 4 dell’art. 112 del cpa, espunge dal sistema processuale amministrativo la novità che era stata introdotta sulla scorta dell’indirizzo di pensiero giurisprudenziale minoritario precedentemente riportato. La conseguenza è il ritorno all’antico: nel giudizio di ottemperanza, d’ora in poi, saranno disponibili sole le domande risarcitorie calibrate sulle sopravvenienze al giudicato( rivalutazione, interessi e danni verificatesi dopo il passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare), con esclusione della domanda risarcitoria per l’originaria illegittimità dall’atto amministrativo.
E’ opportuno precisare che il decreto correttivo in parola, intervenendo sul comma 3 dell’art. 112 cpa ha inteso consentire che l’azione di condanna possa riguardare anche i danni “connessi alla impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato” e, dall’altro lato, che esse azioni di condanna per il pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi, nonché per i danni verificatesi dopo il passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare, possano essere proposte “anche in unico grado dinanzi al giudice dell’ottemperanza”. E’ chiaro il riferimento ai casi in cui l’azione di ottemperanza si svolge dinnanzi al Consiglio di Stato, situazione che si verifica quando la sentenza da ottemperare sia una decisione del Consiglio di Stato che ha riformato una precedente pronuncia del TAR. Diversamente da quanto argomentato dai giudici di Palazzo Spada che, come visto in precedenza, ha reiteratamente affermato la necessità del rispetto del principio costituzionale del doppio grado di giurisdizione in materia processual-amministrativa, incluse le domande risarcitorie proposte in sede di ottemperanza, il legislatore ha previsto la possibilità che tali azioni di condanna siano celebrate anche in grado unico, ossia nelle ipotesi in cui giudice dell’ottemperanza sia il Consiglio di Stato quando da ottemperare sia una sua decisione di riforma di una precedente sentenza del TAR.
Tale disposizione del codice del processo amministrativo (art. 112, comma 3) credo sarà portata fatalmente alla attenzione della Corte Costituzionale per violazione dell’art. 125, comma2, Costituzione.
La stessa decisione dei giudici della Consulta n. 8 del 1982 ha dichiarato incostituzionale la normativa che non consentiva la appellabilità delle ordinanze dei TAR sulla sospensiva, strutturando così un processo amministrativo ontologicamente fondato sul doppio grado di giudizio, qualsivoglia materia esso abbia ad oggetto.
Importante infine la modifica afferente il comma 6 dell’art. 114 che prevede la cognizione del giudice della ottemperanza estesa anche agli atti del commissario, solo però se ad adirlo siano le medesime parti nei cui confronti si è formato il giudicato.
Qualora un terzo si assuma leso da un atto del commissario ad acta dovrà chiedere tutela nel giudizio ordinario e non in sede di ottemperanza.
Il comma 6 specifica infatti: ”gli atti emanati dal giudice della ottemperanza o dal suo ausiliario sono impugnabili dai terzi estranei ai sensi dell’art. 29, con il rito ordinario” (ossia con l’ordinaria azione di annullamento).
Qualche perplessità suscita l’estensione di tale impugnabilità anche agli atti emanati dallo stesso giudice dell’ottemperanza: potrebbe difatti verificarsi lo scenario di una decisione del Consilio di Stato, pronunziata in sede di ottemperanza, che detta misure di esecuzione di un precedente giudicato, che venga impugnata dal soggetto terzo con rito ordinario dinanzi al TAR, determinando un intervento giurisdizionale di un giudice di primo grado nei confronti di un provvedimento adottato da un giudice di grado superiore.
In relazione alle parti del giudizio di ottemperanza il novellato comma 6 precisa che, avverso gli atti del commissario, è ammesso lo specifico rimedio del “reclamo” da proporsi dinanzi allo stesso giudice della ottemperanza nel termine decadenziale di sessanta giorni.
Si tratta della canonizzazione di uno istituto conosciuto nella prassi del processo amministrativo in attuazione del principio secondo il quale l’organo legittimato ad avere cognizione degli incidenti avvenuti in sede esecutiva è il medesimo deputato a dirigere l’esecuzione.
Il reclamo così come configurato dal comma 6 dell’art. 114 così come novellato dalla decreto correttivo, però, si discosta dal reclamo prodotto dalla prassi, semplificandone la disciplina.
La giurisprudenza amministrativa antecedente al codice del 2010 aveva distinto due tipologie di attività poste in essere dal commissario ad acta: quelle di stretta attuazione del comando vincolato del giudice della ottemperanza e quelle caratterizzate dalla natura discrezionale dell’esercizio del potere amministrativo da parte del commissario ad acta.
In questa ultima ipotesi il commissario avrebbe natura di organo straordinario i cui atti sarebbero dunque impugnabile unicamente con rito ordinario, mentre nel primo caso le determinazioni assunte del commissario, in quanto meramente esecutive dei dettami dei giudice della ottemperanza e, pertanto, ascrivibili alla giudicato ed alla sua esecuzione, sono assoggettabili al reclamo dinanzi al giudice della ottemperanza.
La disciplina dettata dal comma 6 dell’art. 114 cpa semplifica nettamente la disciplina in parte qua, prevedendo l’istituto del reclamo difronte il giudice della ottemperanza per entrambi i tipi di attività del commissario ad acta, senza compiere alcun tipo di differenzazione.



Prof. Fabrizio Giulimondi



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Fabrizio Giulimondi