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sabato 28 gennaio 2017

FABRIZIO GIULIMONDI: "WE, THE PEOPLE" O "WE, THE COURT"?

Risultati immagini per foto corte suprema
We, The People” o “We, The Court”? Rischia di prevalere il secondo sul primo. Rischia di prevalere, pertanto, il potere senza responsabilità delle Corti Supreme e costituzionali sulla responsabilità senza potere delle Camere elettive. Dalla Corte Suprema russa che si è pronunziata sulla questione della non punibilità penale delle percosse non determinanti lesioni se non reiterate (sul quale tema sta dibattendo proprio in questi giorni la Duma), al pronunciamento sul referendum britannico conosciuto con il nome di “Brexit” , al quale la Corte Suprema inglese ha tolto efficacia costitutiva e lo ha degradato a momento meramente consultivo, propositivo ed indicativo (con alcuna efficacia vincolante), rimettendo la decisione al Parlamento di Sua Maestà, alla nostra Corte costituzionale che “crea” leggi elettorali e forgia diritti e filiazione di diritti (quarta, quinta, sesta generazione, e così via), alla stregua della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo che plasma diritti su diritti, imponendoli agli Stati (salvo quando ragiona, come nel caso recentissima decisione della Grande Camera, che, fortunatamente, ha accolto il ricorso del Governo italiano non disponendo nel nostro ordinamento giuridico interno il c.d. utero in affitto). Non ultima la Corte Suprema statunitense (seppur appartenente ad un sistema istituzionale, ordinamentale e giuridico molto differente da quello del Vecchio Continente e, in particolare, dal nostro) che insuffla diritti a iosa (desiderata che tramite una metamorfosi ontologica e di ingegneria normativa divengono diritti).
Le Corti Supreme, costituzionali e di ultima istanza, i cui componenti non sono eletti da nessuno e che a nessuno debbono rispondere, spesso si impongono alla volontà popolare rappresentata dagli organi assembleari da essa voluti, sovvertendola: a questo punto i Parlamenti sono costretti, anche contro la volontà popolare sottesa alla legge dichiarata incostituzionale, a legiferare per adeguarsi ai diktat delle Corti.
Potere senza responsabilità (delle Corti) su responsabilità senza potere (delle Assemblee elettive); “We, The Court” su “We, The People”.

Fabrizio Giulimondi

sabato 15 ottobre 2016

TREDICI BUONI MOTIVI PER VOTARE "NO" ALLA RIFORMA COSTITUZIONALE IL PROSSIMO 4 DICEMBRE

1 – Vi è un inganno di fondo: il referendum apparentemente riguarda solo la riforma costituzionale Renzi ma in realtà, seppur in maniera nascosta, riguarda anche la legge elettorale (c.d. “Italicum”) che consente la maggioranza assoluta dei seggi alla Camera dei Deputati (340 su 630) anche ad un partito che ha vinto le elezioni al secondo turno con soltanto il 25 per cento. Con la riforma Renzi le leggi le approva prevalentemente solo la Camera e, quindi, le leggi vengono approvate da una Camera con un alto numero di deputati che non corrispondono agli effettivi voti presi (55 per cento dei seggi della Camera dei Deputati e magari il partito ha preso solo il 25 per cento).
 Il Senato perde competenze e forza ma rimane in piedi e, quindi, non è vero che vi è questo grande risparmio di spesa: ai sindaci e ai consiglieri regionali spettano le indennità (fissate dalla Regioni e non sono basse) per recarsi dalla loro sede al Senato e la sede del Senato (palazzo Madama) rimane con i suoi costi e il suo personale.
 Il Senato è ridotto del numero di senatori ma non si riesce a capire perché rimane inalterato il numero dei deputati.
 Il Senato è composto prevalentemente da sindaci e consiglieri regionali. Due sono le cose: o al Senato non v’è nulla da fare, oppure, se v’è da fare, consiglieri e sindaci sono distratti dal loro lavoro per cui sono stati eletti per farne un altro male (quello di senatore). Si può fare i senatori part time mentre si deve fare il gravosissimo lavoro del Sindaco?
– Bicameralismo perfetto: una legge per entrare in vigore deve essere approvata con lo stesso testo, ossia passa dalla Camera dei Deputati al Senato finché non è approvata con la stessa formulazione. Se un ramo del Parlamento sbaglia, l'altro corregge. La riforma prevede che l'approvazione avvenga spesso solo nella Camera dei Deputati e, pertanto, non sussiste più alcuna possibilità di correzione.
 L’attuale procedura di approvazione delle leggi è semplice: il testo è votato prima dall’una e poi dall’altra Camera. Con la riforma il tipo di procedura cambia a seconda del tipo o contenuto della legge. I costituzionalisti stanno dibattendo su quante siano le procedure di approvazione di una legge secondo la riforma (otto? dieci? boh!) e in caso di indecisione sul tipo di procedura da seguire l'ultima parola spetta ai Presidenti della Camera e del Senato: e se non si mettono d'accordo? Si manda tutto alla Corte costituzionale con un incredibile aggravio dei tempi? Alla faccia della semplificazione!
– Dubbi: essendovi l’autorizzazione a procedere per i senatori è malevolo pensare che al Senato potranno mandare consiglieri regionali e sindaci inquisiti?
8 – Si dice che il bicameralismo perfetto (approvazione dello stesso testo da parte di entrambi i rami del Parlamento) crei una lungaggine burocratica nella approvazione di una legge: i Governi Berlusconi, Monti, Letta e Renzi quando hanno voluto le hanno fatte approvare in pochi giorni: non è un problema costituzionale ma di presenza o meno di volontà politica (gli aumenti retributivi parlamentari li hanno approvati in pochissimi giorni).
– Una caratteristica delle Costituzioni occidentali è la chiarezza delle disposizioni che devono essere concise e capite da tutti: alcuni articoli della riforma sono di una tale complessità da creare problemi ai tecnici del settore.
10 – Sempre leggendo la riforma costituzionale Renzi con la legge elettorale (“Italicum”) già in vigore, si rischia che i parlamentari di maggioranza (che rispondono di fatto tutti al Presidente del Consiglio) eleggano Presidente della Repubblica e cinque giudici della Corte costituzionale (tre la Camera dei deputati e due il Senato): la la parte politica che governa può nomina gli organi costituzionali - che dovrebbero essere super partes, di controllo e di garanzia -  anche senza il coinvolgimento delle opposizioni.
11  Si dice che i senatori sono “messi lì” per un legame con il territorio (un certo numero di senatori a Regione): rispondono al territorio o al partito che li ha messi lì?
12 – A proposito di opposizione la riforma prevede uno Statuto delle opposizioni in realtà soltanto formalmente, perché rimanda la reale istituzione di esso ai regolamenti parlamentari,  che saranno approvati anch’essi dalla maggioranza governativa.
13  Nel Senato vi sono cinque senatori di nomina del Presidente della Repubblica che durano esattamente come il suo mandato, ossia sette anni: un partitino fisso del Presidente?

Fabrizio Giulimondi

sabato 28 maggio 2016

FABRIZIO GIULIMONDI: "QUATTRO CHIACCHIERE SU RIFORMA COSTITUZIONALE, LEGGE ELETTORALE E DINTORNI"

LEGGE COSTITUZIONALE RENZI-BOSCHI "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione".

·        Solo la Camera dei deputati conferisce e revoca la fiducia al Governo. La Camera è protagonista del procedimento legislativo salvo limitati casi in cui la funzione legislativa è bicamerale. L’intervento del Senato nel procedimento legislativo raccorda il legislatore statale con i legislatori regionali. La Camera è organo che si rinnova completamente alla scadenza, mentre il Senato è organo i cui componenti si rinnovano periodicamente e parzialmente. I senatori sono eletti dai Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; il Senato è composto al massimo da 100 membri: 95 senatori sono eletti con metodo proporzionale dai Consigli tra i propri membri e, uno per Regione, tra i sindaci (74 membri consiglieri regionali e 21 membri sindaci) in conformità alle scelte espresse dagli elettori. Fino a 5 senatori possono essere nominati dal Presidente della Repubblica per un mandato di sette anni non rinnovabile
NB.    Alla Camera dei deputati sono attribuite la rappresentanza della Nazione, la funzione legislativa, la funzione di indirizzo politico e quella di controllo dell’operato del Governo; al Senato della Repubblica sono attribuite la rappresentanza delle Istituzioni territoriali, la partecipazione al procedimento legislativo, la funzione di raccordo tra lo Stato e gli enti territoriali e la valutazione delle politiche pubbliche e dell’attività delle pubbliche amministrazioni: mentre è chiaro il ruolo politico-costituzionale della Camera dei deputati, risulta indeterminato e confuso il ruolo del Senato, che rappresenta gli enti territoriali, ma svolge anche altre funzioni non omogenee.
NB.   La modalità di scelta dei senatori è rimasta del tutto indeterminata. Non sciolta l’alternativa tra elezione indiretta (da parte dei Consigli regionali) o diretta (da parte del corpo elettorale), si è rinviata ad una successiva legge ordinaria. Non è stato chiarito in che modo verranno scelti i 21 sindaci. Anche in questo caso sarà la legge ordinaria a specificarlo. È stata introdotta una figura di senatori del tutto nuova: di nomina presidenziale “a tempo” (anziché “a vita”, com’è adesso). La durata di sette anni è la stessa della durata del mandato presidenziale, il che collegherà questi senatori ai Presidenti in carica, con un’attenuazione della autonomia istituzionale.
·        L’esame dei disegni di legge è avviato dalla Camera che, dopo l’approvazione, trasmette immediatamente il testo al Senato che, se decide di esaminarlo, può proporre modifiche al testo e la Camera può scegliere se accoglierle o meno. Le proposte di modifica riferite a progetti di legge in cui è prevista la «clausola di supremazia», adottate dal Senato a maggioranza assoluta, sono superabili dalla Camera solo con maggioranza assoluta. L’esame da parte del Senato dei disegni di legge in materia di bilancio e di quelli con cui è prevista la «clausola di supremazia» è necessario ma i tempi del procedimento sono ridotti. Nel procedimento legislativo sono introdotti specifici termini per singole fasi: nella (spesso)eventuale o (raramente) necessaria fase senatoria i termini si riferiscono alla deliberazione se discutere o meno sul testo inviato dalla Camera e (in caso affermativo) a quello di approvazione delle modifiche (che possono non essere prese in considerazione dalla Camera). Anche per il procedimento di conversione di decreti –legge se il Presidente della Repubblica chiede una nuova deliberazione alle Camere di un disegno di legge  di conversione di un decreto - legge, il termine per la conversione in legge è differito di ulteriori 30 giorni (60 + 30). Introdotti alcuni vincoli alla decretazione d’urgenza - peraltro oggi già fissati dalle leggi ordinarie e dai principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale - : la possibilità di ricorso al decreto-legge è espressamente esclusa per le leggi in materia costituzionale ed elettorale, le deleghe al Governo, l’autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, l’approvazione di bilanci e il ripristino di norme che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime.
·        Il Governo può chiedere il «voto a data certa» per assicurare una corsia preferenziale (votazione entro 70 giorni) ai disegni di legge essenziali per l’attuazione del suo programma, con l’esclusione di alcune tipologie di leggi (leggi ad approvazione paritaria di Camera e Senato, leggi in materia elettorale, leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, leggi di concessione dell’amnistia e dell’indulto e legge che reca il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri per l’equilibrio di bilancio). Questo comporta che:  il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro 5 giorni dalla richiesta, che un disegno di legge sia iscritto con priorità all’ordine del giorno;  il disegno di legge prioritario dovrà essere sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di 70 giorni; sono ridotti della metà i termini già esigui per la deliberazione di proposte di modificazione da parte del Senato.
NB Mutato profondamente  il procedimento legislativo: la partecipazione paritaria delle due Camere sarà limitata a un numero limitato di leggi bicamerali (leggi costituzionali e leggi in materia di elezione del Senato, referendum popolare e ordinamento degli enti territoriali). Per tutte le altre leggi, il Senato potrà solo proporre modifiche sulle quali la Camera si pronuncia in via definitiva. Introdotto il giudizio preventivo di costituzionalità sulle leggi elettorali delle Camere: è riconosciuta ad un terzo dei senatori o ad un quarto dei deputati la possibilità di sottoporre alla Corte Costituzionale le leggi elettorali prima della loro promulgazione. L’iter di formazione delle leggi si complica: dall’unico attuale sono una decina le diverse modalità previste dalla riforma per  approvare una legge. È consistente il rischio di aumentare il contenzioso davanti alla Corte costituzionale. Saranno i Presidenti di Camera e Senato a risolvere i (prevedibilmente numerosi) casi controversi, ovvero se seguire l’uno o l’altro iter di formazione.
NB. La presenza di due Camere che svolgono le stesse funzioni c.d. bicameralismo perfetto),  secondo la vulgata in corso da anni rallenterebbe i tempi della produzione legislativa, a causa della c.d. navetta. In realtà, quando v’è stato l’accordo politico di maggioranza su un  testo le leggi sono state approvate rapidamente, anche nel giro di pochi giorni. Si trascura, altresì,  di considerare che gli errori in cui incorre una Assemblea nella approvazione di una normativa possono essere “appianati” nell’altra Aula.
·        Aumento dei quorum per l’elezione del Capo dello Stato: è eletto dal Parlamento in seduta comune a maggioranza dei due terzi; dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti e dal settimo scrutinio quella dei tre quinti dei votanti prima della promulgazione. Le leggi elettorali possono essere sottoposte al giudizio preventivo della Corte costituzionale, su ricorso di almeno un quarto dei componenti della Camera o di almeno un terzo dei componenti del Senato. I giudici  della Corte costituzionale eletti dal Parlamento sono scelti tre dalla Camera e due dal Senato.
NB  Si accresce il peso della Camera nella scelta del Capo dello Stato. In raccordo con la legge elettorale n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), aumenta il peso del partito che ha – grazie al premio elettorale conseguito per poter formare il Governo – la maggioranza alla Camera. La previsione delle diverse maggioranze qualificate per la elezione del Presidente è stato proposto per compensare lo sbilanciamento a favore del partito che ha la maggioranza dei seggi alla Camera e, tende a preservare il carattere “non maggioritario” della scelta del Presidente della Repubblica, che rappresenta l’unità nazionale. Dal settimo scrutinio, però, la maggioranza dei 3/5 è calcolata “sui votanti” e non “sui componenti”. Non può escludersi, dunque, un Presidente eletto con maggioranze parlamentari ridotte (qualora una o più forze politiche decidano di non presentarsi al voto).

·        Legislazione statale e regionale: eliminata la c.d.  “competenza legislativa  concorrente” regionale. Maggiore chiarezza nella definizione della competenza legislativa dello Stato, rafforzata in alcune materie (come le politiche attive del lavoro, la  concorrenza e le infrastrutture strategiche). Competenza legislativa residuale delle Regioni nelle materie non riservate in via esclusiva allo Stato. Per tutelare l’unità giuridica o economica statuale  o l’interesse nazionale, su proposta del Governo, la legge statale può  intervenire in materie non attribuite dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato.
·        Abolite le Province quali organi costituzionali dotati di funzioni e poteri propri.
·        Abolito il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL).
·        Aumentato a 150.000 il numero di firme necessario alla presentazione di un progetto di iniziativa popolare e introdotte garanzie procedurali per assicurarne il successivo esame e l’effettiva decisione parlamentare. Abbassato il quorum per la validità del referendum abrogativo: se richiesto da almeno 800.000 firmatari il quorum è fissato alla maggioranza dei votanti alle elezioni politiche precedenti. Introdotto l’istituto del referendum propositivo e di indirizzo.
NB.    Gli strumenti di democrazia diretta non vengono favoriti: da un lato si prevede l’innalzamento del numero delle firme necessarie per poter presentare disegni di legge d’iniziativa popolare (e per promuovere un referendum, seppur compensato con un abbassamento del quorum per la validità del voto referendario), dall’altro si rinvia ai regolamenti parlamentari di stabilire le regole per la presa in esame  disegni di legge d’iniziativa popolare da parte delle Camere.

NB. Lettura combinata della riforma costituzionale con il c.d. “Italicum(legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati).

Atteso che il rapporto di fiducia tra il Governo e il Senato è eliminato ed  è  la sola Camera ad accordare o revocare la fiducia al Governo ed essere il luogo centrale e (prevalentemente) unico ove si formano le leggi, la legge elettorale 52/2015 assicura la maggioranza assoluta dei seggi (il 55%, pari a 340 deputati) alla lista o alla coalizione di liste che al primo turno supera la soglia del 40% dei voti espressi (con un premio di maggioranza del 15%); in caso di mancato superamento della soglia “scatta” il ballottaggio fra le due liste o coalizioni di liste che al primo turno abbiano ottenuto il maggior numero di voti: anche in questo caso il vincitore otterrà la maggioranza assoluta dei seggi (il 53%, pari a 327 deputati) alla Camera dei deputati. Di conseguenza potrebbe formarsi un Governo “monocolore” espressione di una esigua minoranza di votanti e con una presenza “strabordante” di parlamentari che lo sostengono alla Camera, che, con la riforma, “oltre ad essere titolare esclusiva del rapporto di fiducia col Governo, sarebbe titolare pressoché esclusiva della funzione legislativa in quanto l’esercizio collettivo col Senato è limitato” (prof. Alessandro Pace). E ancora: la riforma ha modificato il sistema di elezione del Presidente della Repubblica da parte del Parlamento in seduta comune (composto da 630 deputati e 100 senatori, non essendovi più i delegati regionali in quanto ricompresi fra questi ultimi), prescrivendo (si ribadisce) le seguenti maggioranze qualificate: 2/3 dell’Assemblea sino al terzo scrutinio; 3/5 dal quarto al sesto scrutinio; 3/5 dei votanti dal settimo scrutinio in poi. Da quest’ultimo scrutinio in poi, quindi, non può escludersi un Capo dello Stato eletto con maggioranze parlamentari monopartitiche. La riforma è intervenuta anche sul sistema di elezione dei giudici costituzionali, prevedendone, fra i quindici, (come si è in precedenza detto) cinque di emanazione parlamentare, tre della Camera e due del Senato. Anche in questa ipotesi, il raccordo fra il disposto della legge 52/2015 e la riforma costituzionale può portare la non bassa probabilità che i giudici costituzionali di nomina parlamentare (senz’altro quelli “fuoriusciti” dalla Camera, ma, in realtà, anche quelli dal Senato), potrebbero essere “partoriti” da una maggioranza “a partito unico”.
NB.  La tecnica legislativa lascia molto a desiderare. Le Costituzioni straniere (inclusa quella italiana vigente del 1948) si caratterizzano (a differenza delle altre fonti di diritto) dalla brevità, lapidarietà, chiarezza e semplicità degli enunciati, ove sono assenti richiami ad altre disposizioni  contenute nell’articolato.
Gli articoli di seguito riportati -  a mo’ di esempio -   contrastano marcatamente con le regole basi della legislica:
Articolo 10 (della riforma).
(Procedimento legislativo).
   1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
   «Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.
   Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
   Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
   L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
   I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
   I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
   Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame.”
“Articolo 12 (della riforma)
(Modifica dell'articolo 72 della Costituzione).
   1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:
   «Art. 72. – Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
   Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
   I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
   Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
   La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.
   Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70.
   Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge».

Fabrizio Giulimondi




sabato 12 aprile 2014

IL DISCORSO TENUTO DA PAPA FRANCESCO L'11 APRILE 2014 E CENSURATO DA BUONA PARTE DEI QUOTIDIANI ITALIANI



DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO

ALLA DELEGAZIONE DELL'UFFICIO INTERNAZIONALE 
CATTOLICO DELL'INFANZIA (BICE)

Venerdì, 11 aprile 2014

Vi ringrazio di questo incontro. Apprezzo il vostro impegno in favore dei bambini: è una espressione concreta e attuale della predilezione che il Signore Gesù ha per loro. A me piace dire che in una società ben costituita, i privilegi devono essere solo per i bambini e per gli anziani. Perché il futuro di un popolo è in mano loro! I bambini, perché certamente avranno la forza di portare avanti la storia, e gli anziani perché portano in sé la saggezza di un popolo e devono trasmettere questa saggezza.
Possiamo dire che il BICE è nato dalla maternità della Chiesa. Infatti prese origine dall’intervento del Papa Pio XII in difesa dell’infanzia all’indomani della II guerra mondiale. Da allora questa organizzazione si è sempre impegnata a promuovere la tutela dei diritti dei minori, contribuendo anche alla Convenzione dell’ONU del 1989. E in questo suo lavoro collabora costantemente con gli uffici della Santa Sede a New York, a Strasburgo e soprattutto a Ginevra.  
Lei con delicatezza ha parlato del buon trattamento. La ringrazio per questa espressione delicata. Ma mi sento chiamato a farmi carico di tutto il male che alcuni sacerdoti – abbastanza, abbastanza in numero, ma non in proporzione alla totalità - a farmene carico e a chiedere perdono per il danno che hanno compiuto, per gli abusi sessuali sui bambini. La Chiesa è cosciente di questo danno. E’ un danno personale e morale loro, ma di uomini di Chiesa. E noi non vogliamo compiere un passo indietro in quello che si riferisce al trattamento di questo problema e alle sanzioni che devono essere comminate. Al contrario, credo che dobbiamo essere molto forti. Con i bambini non si scherza! 
Ai nostri giorni, è importante portare avanti i progetti contro il lavoro-schiavo, contro il reclutamento di bambini-soldato e ogni tipo di violenza sui minori.
In positivo, occorre ribadire il diritto dei bambini a crescere in una famiglia, con un papà e una mamma capaci di creare un ambiente idoneo al suo sviluppo e alla sua maturazione affettiva. Continuando a maturare nella relazione, nel confronto con ciò che è la mascolinità e la femminilità di un padre e di una madre, e così preparando la maturità affettiva.  
Ciò comporta al tempo stesso sostenere il diritto dei genitori all’educazione morale e religiosa dei propri figli. E a questo proposito vorrei manifestare il mio rifiuto per ogni tipo di sperimentazione educativa con i bambini. Con i bambini e i giovani non si può sperimentare. Non sono cavie da laboratorio! Gli orrori della manipolazione educativa che abbiamo vissuto nelle grandi dittature genocide del secolo XX non sono spariti; conservano la loro attualità sotto vesti diverse e proposte che, con pretesa di modernità, spingono i bambini e i giovani a camminare sulla strada dittatoriale del “pensiero unico”. Mi diceva, poco più di una settimana fa, un grande educatore: “A volte, non si sa se con questi progetti - riferendosi a progetti concreti di educazione - si mandi un bambino a scuola o in un campo di rieducazione”. 
Lavorare per i diritti umani presuppone di tenere sempre viva la formazione antropologica, essere ben preparati sulla realtà della persona umana, e saper rispondere ai problemi e alle sfide posti dalle culture contemporanee e dalla mentalità diffusa attraverso i mass media. Ovviamente non si tratta di rifugiarci in ambienti protetti nasconderci, che al giorno d’oggi sono incapaci di dare vita, che sono legati a culture che già sono passate… No, questo no, non va bene. Ma affrontare con i valori positivi della persona umana le nuove sfide che ci pone la cultura nuova. Per voi, si tratta di offrire ai vostri dirigenti e operatori una formazione permanente sull’antropologia del bambino, perché è lì che i diritti e i doveri hanno il loro fondamento. Da essa dipende l’impostazione dei progetti educativi, che ovviamente devono continuare a progredire, maturare e adeguarsi ai segni dei tempi, rispettando sempre l’identità umana e la libertà di coscienza.   
Grazie ancora. Vi auguro un buon lavoro.
Mi viene in mente il logo che la Commissione della protezione dell’infanzia e dell’adolescenza aveva a Buenos Aires, e che Norberto conosce molto bene. Il logo della Sacra Famiglia sopra un asinello che scappa in Egitto per difendere il Bambino. A volte per difendere, è necessario scappare; a volte è necessario fermarsi per proteggere; a volte è necessario combattere. Però sempre bisogna avere tenerezza.
Grazie per quello che fate!

IL DISCORSO TENUTO DA PAPA FRANCESCO L'11 APRILE 2014 E CENSURATO DA BUONA PARTE DEI QUOTIDIANI ITALIANI


DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
AL MOVIMENTO PER LA VITA ITALIANO

Sala Clementina
Venerdì, 11 aprile 2014


Cari fratelli e sorelle,
quando sono entrato ho pensato di aver sbagliato porta, di essere entrato in un Kindergarten ...Mi scuso!
Do il mio cordiale benvenuto a ciascuno di voi. Saluto l’Onorevole Carlo Casini e lo ringrazio per le sue parole, ma soprattutto gli esprimo riconoscenza per tutto il lavoro che ha fatto in tanti anni nel Movimento per la Vita. Gli auguro che quando il Signore lo chiamerà siano i bambini ad aprigli la porta lassù! Saluto i Presidenti dei Centri di Aiuto alla Vita e i responsabili dei vari servizi, in particolare del “Progetto Gemma”, che in questi 20 anni ha permesso, attraverso una particolare forma di solidarietà concreta, la nascita di tanti bambini che altrimenti non avrebbero visto la luce. Grazie per la testimonianza che date promuovendo e difendendo la vita umana fin dal suo concepimento! Noi lo sappiamo, la vita umana è sacra e inviolabile. Ogni diritto civile poggia sul riconoscimento del primo e fondamentale diritto, quello alla vita, che non è subordinato ad alcuna condizione, né qualitativa né economica né tantomeno ideologica. «Così come il comandamento “non uccidere” pone un limite chiaro per assicurare il valore della vita umana, oggi dobbiamo dire “no a un’economia dell’esclusione e della inequità”. Questa economia uccide … Si considera l’essere umano in se stesso come un bene di consumo, che si può usare e poi gettare. Abbiamo dato inizio alla cultura dello “scarto” che, addirittura, viene promossa» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 53). E così viene scartata anche la vita.
Uno dei rischi più gravi ai quali è esposta questa nostra epoca, è il divorzio tra economia e morale, tra le possibilità offerte da un mercato provvisto di ogni novità tecnologica e le norme etiche elementari della natura umana, sempre più trascurata. Occorre pertanto ribadire la più ferma opposizione ad ogni diretto attentato alla vita, specialmente innocente e indifesa, e il nascituro nel seno materno è l’innocente per antonomasia. Ricordiamo le parole del Concilio Vaticano II: «La vita, una volta concepita, deve essere protetta con la massima cura; l’aborto e l’infanticidio sono delitti abominevoli» (Cost. Gaudium et spes, 51). Io ricordo una volta, tanto tempo fa, che avevo una conferenza con i medici. Dopo la conferenza ho salutato i medici - questo è accaduto tanto tempo fa. Salutavo i medici, parlavo con loro, e uno mi ha chiamato in disparte. Aveva un pacchetto e mi ha detto: “Padre, io voglio lasciare questo a lei. Questi sono gli strumenti che io ho usato per fare abortire. Ho incontrato il Signore, mi sono pentito, e adesso lotto per la vita”. Mi ha consegnato tutti questi strumenti. Pregate per quest’uomo bravo!
A chi è cristiano compete sempre questa testimonianza evangelica: proteggere la vita con coraggio e amore in tutte le sue fasi. Vi incoraggio a farlo sempre con lo stile della vicinanza, della prossimità: che ogni donna si senta considerata come persona, ascoltata, accolta, accompagnata.
Abbiamo parlato dei bambini: ce ne sono tanti! Ma io vorrei anche parlare dei nonni, l’altra parte della vita! Perché noi dobbiamo aver cura anche dei nonni, perché i bambini e i nonni sono la speranza di un popolo. I bambini, i giovani perché lo porteranno avanti, porteranno avanti questo popolo; e i nonni perché hanno la saggezza della storia, sono la memoria di un popolo. Custodire la vita in un tempo dove i bambini e i nonni entrano in questa cultura dello scarto e vengono pensati come materiale scartabile. No! I bambini e i nonni sono la speranza di un popolo!
Cari fratelli e sorelle, il Signore sostenga l’azione che svolgete come Centri di Aiuto alla Vita e come Movimento per la Vita, in particolare il progetto “Uno di noi”. Vi affido alla celeste intercessione della Vergine Madre Maria e di cuore benedico voi e le vostre famiglie, i vostri bambini, i vostri nonni, e pregate per me che ne ho bisogno!
Quando si parla di vita viene subito il ricordo alla madre. Rivolgiamoci alla nostra Madre perché ci custodisca tutti. Ave Maria
Benedizione
Un’ultima cosa. Per me quando i bambini piangono, quando i bambini si lamentano, quando gridano, è una musica bellissima. Ma alcuni bambini piangono di fame. Per favore dategli da mangiare qui tranquillamente!

venerdì 24 agosto 2012

IMMIGRAZIONE E LAVORO



IMMIGRAZIONE E LAVORO DI FABRIZIO GIULIMONDI

Il Lavoratore straniero non comunitario quali documenti deve possedere per poter accedere al lavoro  in Italia?

Le legge c.d. Bossi-Fini. n. 189 del 2002 prevede che al momento della richiesta del permesso di soggiorno o del suo rinnovo, lo straniero sarà sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. Nel caso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, prima di chiedere il permesso, lo straniero deve aver già stipulato il "contratto di soggiorno", un contratto cioè tra lo straniero stesso ed il suo datore di lavoro, con il quale quest'ultimo garantisce la disponibilità di un alloggio per il lavoratore e si impegna a pagare le spese necessarie per il suo ritorno nel paese di provenienza. Il contratto di soggiorno dovrà essere stipulato entro otto giorni dall'ingresso in Italia, presso lo Sportello Unico per l'immigrazione della Provincia nella quale risiede lo straniero, Ufficio  che ha competenza in ordine a tutta la procedura di assunzione del lavoratore straniero.
Per quanto riguarda  la durata del  permesso di soggiorno, è la stessa del contratto di soggiorno e comunque non può essere superiore a nove mesi per lavoro stagionale, a un anno per lavoro subordinato a tempo determinato e a due anni per lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Ma agli immigrati extracomunitari che lavorano nel nostro Paese spettano contributi previdenziale o altri tipologie di  diritti ?
Il lavoratore straniero, che faccia ritorno nel proprio paese, potrà godere dei diritti previdenziali maturati in Italia soltanto dopo aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età, mentre, in ordine all'assegnazione di alloggi di edilizia popolare in condizioni di parità con i cittadini italiani, lo straniero regolarmente soggiornante in Italia può concorrere, solo se titolare di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale.

Pare Professore vi siano novità per quanto attiene i  lavoratori clandestini?

Il clandestino che denuncia il datore di lavoro potrà ottenere un permesso di soggiorno per un anno. È quanto stabilisce un decreto legislativo varato dal governo Monti recependo una direttiva europea, in forza della quale sono introdotte   sanzioni più severe per i datori che sfruttano i clandestini e una sanatoria per chi mette in regola il dipendente extracomunitario.
In base al testo varato dall'esecutivo, in caso di grave sfruttamento è prevista quindi la concessione del permesso di soggiorno per un anno per l'immigrato che denuncia lo sfruttamento. Le Commissioni parlamentari della Camera e del Senato nel parere sullo schema di decreto legislativo hanno espresso a larga maggioranza analoga volontà di prevedere una fase transitoria per permettere ai datori di lavoro di conformarsi alla nuova normativa. I tecnici dei Ministeri interessati stanno ora lavorando per ultimare i dettagli della normativa approvata. Si parla di una sanzione intorno ai 1.000 euro, oltre ai mancati pagamenti degli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali.

LAVORO E DIRITTI


LAVORO E DIRITTI DI FABRIZIO GIULIMONDI

La c.d. riforma Fornero del mercato del lavoro privato è entrata in vigore lo scorso 18 luglio. Professore,in breve, in cosa consiste la  tanto dibattuta modifica dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori? 
 La legge 28 giugno 2012, n. 92 prevede :
a) per quanto riguarda il  licenziamento “discriminatorio”non cambia nulla: reintegra nel posto di lavoro e risarcimento danni;
b) per il licenziamento “disciplinare”- vero cuore della tematica- la reintegra è quasi impossibile perché  il datore  dovrebbe essersi inventato tutto oppure  avrebbe  dovuto disporre il licenziamento in luogo di una sanzione più lieve;
c) per il licenziamento “per motivo oggettivo”, la reintegra è limitata all’ipotesi di “manifesta insussistenza” del fatto addotto come motivo del licenziamento, applicandosi altrimenti la sola sanzione economica.
d) Nel licenziamento “per riduzione di personale”non si da  più luogo a reintegra, ma solo a una indennità economica.

Le Organizzazioni Sindacali hanno contestato molto anche le nuove categorie dei contratti a termine….
Infatti  è sul contratto a termine che la riforma Fornero ha dato, contrariamente alle promesse, briglia sciolta al precariato.
Seppur il rapporto di lavoro a tempo indeterminato rimane  il caposaldo del sistema,  sussistono nella normativa in esame  robuste  deroghe che vanno nel senso di un accesa flessibilità proprio in seno ai contratti di lavoro a termine. Tale categoria contrattuale  è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo o organizzativo, requisiti che possono però anche non sussistere nella ipotesi di primo contratto di lavoro a tempo determinato, obbligatoriamente   di durata non superiore a dodici mesi.
In realtà, assemblando  in maniera accorta i vari tipi contrattuali previsti dalla riforma Fornero, può essere  realizzato un  precariato permanente.

E gli ammortizzatori sociali?
La  parte della legge 92/2012 relativa agli “ammortizzatori sociali” entrerà in vigore nel 2016 ed è espressione di una cultura maltusiana a livello sociale. Infatti al primo soffio di difficoltà le imprese potranno licenziare perché viene meno l’istituto della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria,   tradizionale strumento in forza del quale sono rimaste aperte fabbriche come la Fiat, la Breda, l’Ansaldo, Finmeccanica, aziende che sono riuscite a ristrutturarsi anche grazie alla CIGS.

giovedì 2 agosto 2012

A CONTI FATTI, RADIO VATICANA, PUNTATE DEL 1 LUGLIO, 24 GIUGNO E 17 GIUGNO



 


A gentile richiesta di molti amiche e amici, pubblico il  contributo da me fornito a tre puntate della rubrica "A CONTI FATTI",  trasmessa su RADIO VATICANA, la domenica alle ore 12.35 (con replica il lunedi alle 15.05 ad esclusione di agosto).
Le puntate sono quelle del 1 luglio 2012 sul quoziente familiare, del 24 giugno 2012 sul titolo legale di studio, del 17 giugno 2012 sulla imprenditoria femminile.
Colgo l'occasione per  esprimere il grande apprezzamento per tale rubrica che svolge un importante servizio pubblico, sociale  e giuridico, rubrica in cui lavorano giornalisti, tecnici  e operatori del settore di alta professionalità.

Prof. Fabrizio Giulimondi

A CONTI FATTI, RADIO VATICANA, 1 LUGLIO 2012

  
  
 

     PUNTATA DELLA RUBRICA "A CONTI FATTI", RADIO VATICANA, DEL 1 LUGLIO 2012: IL QUOZIENTE FAMILIARE

     
      RISPOSTA ALLA PRIMA DOMANDA: 

Se introdotto, il quoziente familiare consente di dividere il reddito per il numero dei componenti. Attualmente, in Italia, l'imposta sul reddito (IRPEF) viene applicata all'insieme degli utili e redditi dei membri della famiglia fiscale (composta dal contribuente stesso, dal coniuge, figli minorenni e persone invalide conviventi). Con il quoziente, le quote vengono rideterminate in relazione al proprio ruolo e ai carichi di famiglia, nel rispetto della sollecitazione venuta nel 1995 dalla Corte Costituzionale in merito alla iniquità del sistema familiare italiano in relazione a nuclei numerosi monoreddito.
Un esempio: in una famiglia con un reddito complessivo di 30 mila euro l'anno dove lavorano due persone, con l’applicazione del  quoziente familiare si pagherebbero tasse come se ci fossero due redditi di 15 mila euro ciascuno. Secondo uno studio Eurispes, una famiglia con due componenti risparmierebbe dai 200 e i 1.800 euro l'anno, mentre una famiglia monoreddito ne risparmierebbe fino a ben 3.000 euro.

RISPOSTA ALLA SECONDA DOMANDA: 
.     La Francia, riserva alla fiscalità della famiglia un trattamento unico, ossia  un  modello di imposizione fiscale che tiene  conto dei carichi familiari. Merito certamente anche  del "quoziente familiare",  introdotto nell’ordinamento francese nel 1945,  l’essere il sistema francese   il campione europeo della natalità nel 2011  con  2,12 per donna,  a fronte nello stesso periodo dell’ 1,42 per donna italiana.     
Il quoziente familiare è uno strumento chiaro, trasparente, che svolge il suo ruolo in maniera costante nel tempo.
Con questo metodo, le entrate (una o più) della famiglia in Francia, devono essere sommate e poi divise per il numero dei componenti della famiglia stessa (la somma dei coefficienti attribuiti ad ogni componente, tale somma costituisce appunto, il quoziente familiare), in modo da tassare non tanto il reddito unitario percepito, quanto il reddito disponibile per ogni componente la famiglia. Il vantaggio è che ad ogni porzione di reddito si applicherà l’aliquota relativa alla sola porzione, evidentemente più bassa di quella applicabile al reddito complessivo.
Il beneficio fiscale del quoziente familiare legato al numero delle parti,è limitato alle persone a carico oltre il coniuge.
Una famiglia di quattro persone, con coniuge e due figli a carico ed un unico reddito di 25.000 € non paga praticamente alcuna imposta.

RISPOSTA ALLA TERZA DOMANDA: 

Direi fermo, perché tale sistema è ritenuto in questa delicata contingenza economica-finanziaria troppo oneroso per l’Erario.
Mi piace sottolineare l’iniziativa della Amministrazione  capitolina che ha proposto l’introduzione del Quoziente Familiare nel Bilancio 2012, attualmente in discussione al Consiglio comunale. Essa consistono principalmente in un nuovo sistema di agevolazioni tariffarie per la Tariffa Igiene Ambientale (TIA ex TARI, la Tariffa Rifiuti) che sarà legata al calcolo dell’ISEE, calibrato alla capacità contributiva delle famiglie.
Il calcolo dovrà avvenire in base alla  
 numerosità del nucleo familiare e dell’età dei figli: tale incidenza è direttamente proporzionale al numero di figli minori di 25 anni presenti nel nucleo familiare.
• condizione temporanea di difficoltà economica: presenza in famiglia di soggetti disoccupati e/o inoccupati.
 oneri sostenuti per la cura familiare e le spese essenziali: in particolare la presenza nel nucleo familiare di soggetti con handicap permanente riconosciuto o una invalidità superiore al 66% e/o di entrambi i genitori lavoratori che determinano un aumento dei costi di gestione familiare.

 prof. Fabrizio Giulimondi

A CONTI FATTI, RADIO VATICANA, 24 GIUGNO 2012


PUNTATA DELLA RUBRICA "A CONTI FATTI", RADIO VATICANA, DEL 24 GIUGNO 2012: VALORE LEGALE DEL TITOLO DI STUDIO


RISPOSTA ALLA PRIMA DOMANDA:

L’ordinamento italiano attribuisce valore legale al titolo di studio. Per valore legale del titolo di studio si indica l’insieme degli effetti giuridici che la legge ricollega ad un determinato titolo scolastico o accademico, rilasciato da uno degli istituti scolastici o universitari, statali o non, autorizzati a rilasciare titoli di studio. Gli effetti possono essere interni al sistema scolastico o accademico, consentendo il passaggio tra i vari gradi dell’istruzione, o esterni allo stesso, come requisito per l’accesso alle professioni e agli impieghi nella pubblica amministrazione.
E’ proprio l’art. 33, quinto comma, a stabilire la prescrizione di un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.
La legge che disciplina il settore risale al 1933 e abilita all’esercizio professionale coloro che abbiano superato l’esame di Stato al quale sono ammessi coloro che hanno conseguito presso l’Università il diploma di laurea corrispondente
A tale proposto va detto che l’obbligo di previo conseguimento di un determinato titolo di studio per l’accesso  ad alcune professioni deriva dal diritto comunitario, attuato dal d.lgs. n. 206 del 2007 sul riconoscimento delle qualifiche professionali .

RISPOSTA ALLA SECONDA  DOMANDA:

La Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997 elaborata dal Consiglio d’Europa e dall’UNESCO si è posta, fra gli altri, di consentire ai diplomati della scuola superiore di accedere alle università di tutti i paesi firmatari , di utilizzare i titoli accademici nazionali finali per l’accesso al mercato del lavoro e delle professioni degli Stati membri della Unione Europea; il possessore di un titolo di studio rilasciato da una delle Parti del trattato ha diritto e che il proprio titolo sia valutato dalle altre Parti.
Sussiste una distinzione fra i Paesi continentali che riconoscono il valore legale dei titoli di studio e quelli c.d. anglosassoni (regno Unito e Usa) che non lo riconoscono
Secondo la legge britannica il potere di rilasciare la laurea è riconosciuto ad organizzazioni che siano state in tal autorizzate o dal Privy Council mediante un atto chiamato Royal Charter o dal Parlamento. Il Privy Council è l’antico consiglio privato del Sovrano inglese. Oggi è l’organo di consulenza del Governo in materia di formazione. Il Royal Charter è l’atto mediante il quale vengono riconosciuti particolari status alle persone giuridiche.
Negli USA v’è la pratica dell’accreditamento in forza della quale il Dipartimento federale dell’educazione rende pubblica la lista delle Agenzie di accreditamento riconosciute. Le agenzie sono associazioni private che elaborano criteri di valutazione delle istituzioni educative statunitensi e verificano se tali criteri siano stati rispettati. Il loro inserimento nella lista delle agenzie riconosciute dal Governo indica che il Governo ritiene che esse siano autorità affidabili per quanto concerne la qualità della educazione offerta dalle istituzioni educative che esse accreditano.

RISPOSTA ALLA TERZA DOMANDA:

Il Campus mentis dell’allora Ministro della Gioventù Giorgia Meloni consiste nel far incontrare la domanda e l’offerta, aiutare i giovani a orientarsi sulle scelte migliori per il proprio futuro lavorativo. Nel 2009, con il progetto Global Village campus realizzato con l’università La sapienza di Roma 600 tra i migliori laureati italiani hanno partecipato a una esperienza unica di formazione, orientamento e incontro con le più importanti aziende italiane e straniere. Il 77 per cento dei partecipanti ha ricevuto una proposta di lavoro. L’operazione è stata replicata nel 2010 e oggi l’iniziativa continua su scala nazionale: oltre 20.000 studenti saranno coinvolti in campus mentis nel triennio 2011-2013.

Prof. Fabrizio Giulimondi


A CONTI FATTI, RADIO VATICANA, 17 GIUGNO 2012

 

PUNTATA DELLA RUBRICA "A CONTI FATTI", RADIO VATICANA, DEL 17 GIUGNO 2012: IMPRENDITORIA GIOVANILE

RISPOSTA ALLA PRIMA DOMANDA:

La principale legge sulla imprenditoria giovanile è la n.95/1995, che è stata emanata per favorire lo sviluppo delle imprese giovanili all’interno di aree svantaggiate italiane. .
L'obiettivo di questa agevolazione è di favorire la nascita di nuove imprese costituite da giovani di età inferiore ai 36 anni (non compiuti) oppure per più di 2/3 costituite da giovani tra i 18 e i 29 anni.
Mi preme ricordare che la legislazione sulla  imprenditoria giovanile  non si sostanzia solo ed esclusivamente nella l. 95 del 1995, ma  anche nella legge 236 del 1993.  Per beneficiare della legge n.236, i soggetti devono avere le stesse caratteristiche di coloro che possono usufruire dei finanziamenti previsti dalla 95/95 ed anche le aree in cui si deve risiedere per avere accesso a tali incentivi sono le stesse. La legge sulla imprenditoria giovanile n.236, però, finanzia solo ed esclusivamente giovani che vogliano avviare progetti d’impresa nel campo dei servizi: fruizione dei beni culturali; turismo; manutenzione di opere civili e industriali; tutela ambientale e innovazione tecnologica.
 La legge 95/95 inizialmente   rivolta solo  al Sud (Calabria, Sicilia, Sardegna, Basilicata, Puglia, Campania ), per poi essere  estesa nel '94 ad alcune aree del Centro Nord ( Molise, Abruzzo e comuni delle aree svantaggiate del Nord Italia),  è finalizzata a facilitare l'avvio di  nuove imprese costituite prevalentemente da giovani attraverso agevolazioni finanziarie e servizi.
I destinatari delle agevolazioni sono soggetti di età compresa tra i 18 e 36 anni, residenti nei territori di applicazione della legge  che costituiscono nuove società di qualunque tipo ad esclusione delle imprese individuali, delle società di fatto e delle società a responsabilità limitata con un unico socio.

RISPOSTA ALLA SECONDA DOMANDA:

Per quanto riguarda le nuove società e le cooperative, la legge finanzia nuove iniziative, riguardanti  settori di attività legati a:
- produzione di beni in agricoltura, artigianato e industria;
- fornitura di servizi alle imprese
 L'agevolazione  può arrivare a circa il 50% a fondo perduto, a cui si aggiunge un mutuo (a tasso molto agevolato), pari al 40% degli investimenti, da restituire in 10 anni. Alle agevolazioni per gli investimenti si aggiungono, per i primi 2 anni di attività, agevolazioni per l'acquisto di materie prime e spese di gestione che possono arrivare al 50% del totale delle spese sostenute. In aggiunta a tutto ciò si può arrivare ad ottenere linee di credito, particolarmente agevolate, con istituti di credito convenzionati con Sviluppo Italia S.p.A.
Nel Sud i finanziamenti possono arrivare a coprire anche il 90% dell'investimento, mentre nel Centro-Nord si arriva al 60-80%.


RISPOSTA ALLA TERZA DOMANDA:
 

V’è un prestito  d’onore che alcune legislazioni regionali, come quella del 1999 della Regione Lazio, normano come  prestito largamente agevolato fornito  a coloro che iniziano una attività autonoma in forma individuale e quello, statisticamente persone al di sotto dei 40 anni di età – diciamo più famoso -  che prevede un  aiutare per studenti, tramite  una forma di finanziamento agevolato a favore degli universitari che non hanno mezzi finanziari disponibili per affrontare gli studi accademici.
Il prestito d’onore per studenti è molto diffuso negli Usa dove, per sostenere l’aumento delle rette universitarie, esistono i prestiti federali per studenti che permettono di abbattere o sostenere la metà dei costi delle tasse universitarie.
Il prestito d’onore  in Italia è disciplinato nel  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001.
Si tratta di un prestito che le banche erogano in convenzione con le università. Di solito una somma intorno ai 5 – 6 mila euro annui, che può essere richiesta da studenti universitari residenti in Italia e di età compresa tra i 18 ed i 35 anni., meritevoli e privi di mezzi.
Per ottenere il prestito d’onore per studenti non servono la busta paga, né la firma in garanzia dei genitori, ma solo i requisiti del merito (diploma di maturità con voti alti, ottimi voti agli esami universitari) e della mancanza di mezzi economici.
Durante l’utilizzo del prestito, che può servire a sostenere il pagamento delle tasse universitarie, ma anche a frequentare un master post laurea o a studiare all’estero, non si dovrà rimborsare nulla. Il rimborso avverrà solo dopo aver utilizzato l’intera somma erogata dalla banca.


 Prof. Fabrizio Giulimondi