giovedì 28 settembre 2017

FABRIZIO GIULIMONDI: "LEGALITA' - SICUREZZA - LEGITTIMA DIFESA"

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IL TEMA DEL CONVEGNO IMPONE UNA PREMESSA SU 

COSA SIGNIFICA LEGALITA’ OGGI

IN RELAZIONE ALLA SICUREZZA

OGGI il principio di legalità va declinato in base ad un nuovo “sentire” che - al di là del tradizionale concetto di onestà individuale - proietta ciascuno di noi all’esterno sul binario del rispetto per le diversità e della costruzione di un moderno sentimento di appartenenza collettiva. 
L’Agenda 2030 adottata dalle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 rifonda la nozione di sviluppo sostenibile in una dimensione sociale ed integrata ponendo, tra gli obiettivi da raggiungere entro il 2030, la promozione di società pacifiche e inclusive, la cura del territorio a partire dalle città e la lotta alla povertà.
A questi principi si ispirano i più recenti interventi del Governo in materia di immigrazione e di sicurezza delle città. Il decreto-legge n. 13 del 17 febbraio 2017 (“Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale”), convertito in legge 13 aprile 2017, n. 46), disegna una diversa cultura dell’ACCOGLIENZA in equilibrio tra legalità e solidarietà garantendo tempi celeri per riconoscere ai migranti le tutele di cui hanno diritto, favorendone l’integrazione nel tessuto sociale della località che li ospita ed il coinvolgimento in attività di utilità sociale. Nella medesima ottica inclusiva si colloca il decreto-legge n. 14 del 20 febbraio 2017 (“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'”), convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48, che promuove la legalità in termini di miglioramento della coesione sociale e per questo traccia percorsi di recupero della sicurezza urbana attraverso la protezione delle infrastrutture e degli immobili anche con misure riparatorie a favore della collettività.
Dobbiamo essere consapevoli che una cultura della legalità davvero condivisa è una conquista legata alla piena attuazione del principio di eguaglianza sostanziale sancito dall’art. 3 Cost. poiché solo rimuovendo le barriere al pieno sviluppo della persona umana è possibile promuovere la crescita della società sui binari della legalità. Per questo stiamo affrontando il CONTRASTO ALLA POVERTA’ il 9 giugno il CDM ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo per dare attuazione al R.E.I. (reddito di inclusione) come misura universale basata su un beneficio economico per condurre una vita dignitosa, non, quindi, come mera elargizione ma sul presupposto dell’adesione a progetti personalizzati di inserimento sociale e lavorativo.

QUANTO SOPRA DIMOSTRA CHE STIAMO AGENDO SUI

PRESUPPOSTI PER RAFFORZARE LA SICUREZZA

DAL VERSANTE DELLA COESIONE SOCIALE



VENIAMO AL TEMA DELLA RIFORMA DELLA LEGITTIMA DIFESA DOMICILIARE: per fronteggiare le nuove manifestazioni di violenza legate agli episodi - di cui sono piene le cronache - di rapina ed aggressione in abitazioni private e nei luoghi di svolgimento di attività commerciali.
Nessuno può negare che siamo di fronte ad una seria forma di alterazione del regolare e pacifico svolgimento della vita associata che non può non costituire oggetto di normazione.
Per questa ragione il Parlamento deve intervenire non sull’onda emotiva causata dall’allarme sociale - che deve essere evitato in chiave preventiva - ma con equilibrio
LA SICUREZZA E’ COMPITO fondamentale dello Stato

Con la recente riforma del codice penale, del processo penale e dell’ordinamento penitenziario (legge 23 giugno 2017, n. 103): INASPRIMENTO SANZIONI PER I REATI PREDATORI (furto in abitazione e con strappo, rapina) alzando i minimi edittali, anche per le condotte aggravate e rivedendo bilanciamento delle circostanze; parimenti, per il voto di scambio si interviene sulla cornice edittale (da 4-10 anni di reclusione viene portata a 6-12 anni) per recuperare effetto deterrente rispetto alla riforma del 2014.
Sotto connesso profilo il provvedimento intende rivisitare in chiave concreta il principio di offensività dell’illecito penale per deflazionare e restituire efficacia al processo penale perché esso possa essere giusto, strumento per applicare una pena certa nonché occasione di riparazione e mediazione con la vittima per superare la lacerazione prodotta dal reato (a questi temi gli Stati Generali dell’Esecuzione Penale hanno dedicato ampia attenzione).
E così il testo in discussione – sulla scia delle già adottate misure deflattive della non punibilità per particolare tenuità del fatto e della depenalizzazione ed abrogazione (trasformazione di alcune fattispecie criminose in illecito amministrativo e altre in illeciti puniti con sanzioni pecuniarie civili) – prevede una nuova forma di estinzione del reato nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, sentite le parti e la persona offesa, all’esito dell’integrale riparazione mediante restituzione, risarcimento o eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del fatto. Al tempo stesso, detta la delega al Governo per riformare il regime di procedibilità per alcuni reati seguendo i criteri dell’introduzione della procedibilità a querela per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore a 4 anni (con l’eccezione della violenza privata e per i danni di rilevante entità, se la persona offesa sia incapace o inferma, se ricorrono aggravanti ad effetto speciale o ex art. 339 c.p.).


LEGITTIMA DIFESA soddisfa bisogno di giustizia e di difesa, autotutela e conservazione del bene della vita proprio e altrui: in presenza di due diritti in contrasto irriducibile fra di loro l’ordinamento impone di sacrificarne uno per salvare l’altro.  
Secondo la dottrina tradizionale la legittima difesa configura - nel caso estremo - un’eccezione al divieto di uccidere perché riconosce alla vittima il diritto di incidere sulla vita dell’aggressore.
In questo senso depone anche il diritto sovranazionale alla luce del principio dell’art. 2 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (“Nessuno può essere privato della vita”) che prevede che «La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale».
Il CODICE PENALE intende la legittima difesa come espressione di AUTOTUTELA PRIVATA, diritto naturale dell’individuo di difendersi quando non è possibile il ricorso alla forza pubblica, con il limite rappresentato dalla proporzione tra offesa (pericolo) e difesa (necessità, costrizione).
Secondo il prof. PADOVANI: art. 52 c.p. contempla un atto di giustizia sociale perché rappresenta una DIFESA INDIRETTA dell’ORDINAMENTO: la ratio è che l’illecito non deve mai prevalere.
OGNI INTERVENTO LEGISLATIVO INCIDENTE SULL’ ISTITUTO DELLA LEGITTIMA DIFESA DOMICILIARE
deve rispettarne i presupposti regolati dal codice penale ed i risvolti applicativi della norma in relazione alla casistica della giurisprudenza di legittimità.
In questo solco si è mossa la Commissione Giustizia senza snaturare i presupposti della legittima difesa con il ricorso a presunzioni generalizzate che ne possano sovvertire la natura di scriminante.

CORNICE NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE LEGITTIMA DIFESA DOMICILIARE
Legittima difesa domiciliare introdotta dalla legge n. 59 del 2006 che ha stabilito una presunzione di sussistenza del requisito della proporzione tra offesa e difesa quando vi è violazione del domicilio dell’aggressore, ossia l’effettiva introduzione di un soggetto nel domicilio altrui contro la volontà del soggetto legittimato ad escluderne la presenza.
In questo caso, l’uso dell’arma legittimamente detenuta si è ritenuto proporzionato per legge se finalizzato a difendere la propria o l’altrui incolumità ovvero i beni propri e altrui purché, in questo caso, non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione (per tutte, Cass. 16.2.07 e 19.2.11)
Giurisprudenza ha ritenuto che la riforma del 2006 sia una ipotesi speciale di legittima difesa della quale DEVONO SEMPRE RICORRERE TUTTI GLI ALTRI REQUISITI:
1.     attualità del pericolo (concreto e imminente);
2.     necessità della difesa (unica idonea a respingere);
3.     reazione tesa a tutelare l’incolumità personale propria o altrui (o quanto meno un pericolo di aggressione).

Il quadro giurisprudenziale della legittima difesa domiciliare si è consolidato nel tempo.
La recente giurisprudenza (Cassazione n. 691 del 2014) ha avuto modo di ribadire che occorre sempre valutare il rango costituzionale dell'interesse leso rispetto a quello difeso e che il requisito (presunto dalla legge) della proporzione tra offesa e difesa viene meno nel caso di conflitto tra beni eterogenei, quando il danno inflitto all’offensore (la morte) abbia una rilevanza di gran lunga superiore al danno minacciato. Ancora sulla riforma del 2006 ha affermato la Cassazione che “non ogni pericolo che si concretizza nell'ambito del domicilio giustifica la reazione difensiva”.

BENE DUNQUE AGGIORNARE la TUTELA DEL DOMICILIO

MA SENZA INTRODURRE PRESUNZIONI SUI PRESUPPOSTI dell’ISTITUTO GENERALE

Quale linea si sta seguendo
partendo da audizione PADOVANI
La prassi applicativa ci ha dimostrato che bisogna intervenire

·        a tutela della vittima che
·        versa in stato di turbamento, concitazione, paura o panico
·        e si trova per questo impedita di reagire nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

Il nostro codice esclude la punibilità della vittima incolpevolmente incorsa in eccesso dei limiti (art. 55) ovvero in errore sui presupposti (art.59, comma 4) della legittima difesa.

·        Oggi vogliamo ampliare la tutela sempre dal versante soggettivo della vittima
·        andando oltre la colpa tradizionale come limite alla non punibilità
·        in quanto è difficile parlare di imprudenza, negligenza o imperizia rispetto a reazioni dominate dall’impellenza e dall’imprevedibilità (così PADOVANI).



LAVORI PARLAMENTARI


Il 4 maggio è stata approvata alla Camera il d.d.l. 3785  Ermini ("Modifica all'articolo 59 del codice penale in materia di legittima difesa") che ha assorbito il testo del proponente Molteni) che raggiunto un punto di equilibrio:

-         senza stravolgere principi generali in materia di legittima difesa;

-         senza abdicare al ruolo dello Stato nel garantire la sicurezza pubblica e privata;

-         senza obliterare l’intervento del magistrato nella ricostruzione del singolo caso concreto.
La modifica normativa si concentra sulla reazione della vittima, che viene adesso scriminata dal versante soggettivo di chi si difende e, allo stesso tempo, tenendo conto del peculiare del contesto in cui avviene l'aggressione.


Dove si va ad incidere la modifica congiunta degli artt. 52 e 59 del codice penale

I-           Si rafforzano ulteriormente, rispetto al primo passo compiuto nel 2006, la protezione del domicilio e del luogo di lavoro.

Questo significa che SALVI PRESUPPOSTI GENERALI (art. 52, primo comma) si considera legittima difesa nei casi di violazione di domicilio (art. 614 c.p.):

-         la reazione all'aggressione notturna

-         ovvero (importanza dell’avverbio: si tratta di ipotesi esemplificative con valore alternativo)

-         la reazione all'introduzione nei luoghi con violenza ovvero con minaccia o inganno


II-         Si coordina sul piano formale tale nuova previsione con la modifica del 2006 nel senso che il PROPORZIONALITA USO ARMA ora estesa anche a NUOVE IPOTESI DI  REAZIONI SCRIMINATE.

III-       Le suddette nuove disposizioni si applicano anche a tutela dei luoghi di lavoro (commercio, professione, impresa).

IV-      Si rivede il tradizionale confine dell'ERRORE COLPOSO aggiungendo un ultimo comma all’art. 59 c.p. negli casi di cui sopra è scriminata la vittima (ESCLUSA LA COLPA) che ha reagito nello stato di alterata percezione della realtà provocato dall'aggressore per difendere da un pericolo attuale la vita, l'integrità fisica, la libertà personale o sessuale. 


V-        Ragioni di buon senso sono alla base della norma che pone a carico dello Stato le SPESE PROCESSUALI sopportate dalla persona dichiarata non punibile per legittima difesa o stato di necessità.

Fabrizio Giulimondi

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