IL TEMA DEL CONVEGNO IMPONE UNA
PREMESSA SU
COSA SIGNIFICA LEGALITA’ OGGI
IN RELAZIONE ALLA SICUREZZA
OGGI il principio
di legalità va declinato in base ad un nuovo “sentire” che - al di là del tradizionale concetto di onestà individuale -
proietta ciascuno di noi all’esterno sul binario del rispetto per le
diversità e della costruzione di un moderno sentimento di appartenenza
collettiva.
L’Agenda 2030 adottata
dalle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 rifonda la
nozione di sviluppo sostenibile in una dimensione sociale ed
integrata ponendo, tra gli obiettivi da raggiungere entro il 2030, la
promozione di società pacifiche e inclusive, la cura del territorio a
partire dalle città e la lotta alla povertà.
A questi principi si ispirano i
più recenti interventi del Governo in materia di immigrazione e di
sicurezza delle città. Il decreto-legge n. 13 del 17 febbraio 2017 (“Disposizioni urgenti per l'accelerazione
dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il
contrasto dell'immigrazione illegale”), convertito in legge 13 aprile 2017, n.
46), disegna una diversa cultura dell’ACCOGLIENZA in equilibrio tra legalità e solidarietà
garantendo tempi celeri per riconoscere ai migranti le tutele di cui hanno
diritto, favorendone l’integrazione nel tessuto sociale della località
che li ospita ed il coinvolgimento in attività di utilità sociale. Nella
medesima ottica inclusiva si colloca il decreto-legge n. 14 del 20 febbraio 2017 (“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza
delle citta'”), convertito
in legge 18 aprile 2017, n. 48, che promuove la legalità in
termini di miglioramento della coesione sociale e per questo traccia
percorsi di recupero della sicurezza urbana attraverso la protezione delle
infrastrutture e degli immobili anche con misure riparatorie a favore della
collettività.
Dobbiamo essere consapevoli
che una cultura della legalità davvero condivisa è una conquista legata alla
piena attuazione del principio di eguaglianza sostanziale sancito dall’art.
3 Cost. poiché solo rimuovendo le barriere al pieno sviluppo della persona
umana è possibile promuovere la crescita della società sui binari della
legalità. Per questo stiamo affrontando il CONTRASTO ALLA POVERTA’ il 9 giugno il CDM
ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo per
dare attuazione al R.E.I. (reddito di inclusione) come misura
universale basata su un beneficio economico per condurre una vita
dignitosa, non, quindi, come mera elargizione ma sul presupposto
dell’adesione a progetti personalizzati di inserimento sociale e lavorativo.
QUANTO SOPRA DIMOSTRA CHE STIAMO AGENDO
SUI
PRESUPPOSTI PER RAFFORZARE LA SICUREZZA
DAL VERSANTE DELLA COESIONE SOCIALE
VENIAMO
AL TEMA DELLA RIFORMA DELLA LEGITTIMA DIFESA DOMICILIARE: per
fronteggiare le nuove manifestazioni di violenza legate agli episodi -
di cui sono piene le cronache - di rapina ed aggressione in abitazioni private
e nei luoghi di svolgimento di attività commerciali.
Nessuno può negare che siamo di fronte ad una seria forma
di alterazione del regolare e pacifico svolgimento della vita associata che
non può non costituire oggetto di normazione.
Per
questa ragione il Parlamento deve intervenire non sull’onda emotiva
causata dall’allarme sociale - che deve essere evitato in chiave preventiva -
ma con equilibrio
LA SICUREZZA E’ COMPITO fondamentale
dello Stato
Con la recente riforma del codice
penale, del processo penale e dell’ordinamento penitenziario (legge 23 giugno
2017, n. 103): INASPRIMENTO SANZIONI PER I REATI PREDATORI (furto
in abitazione e con strappo, rapina) alzando i minimi edittali, anche per le
condotte aggravate e rivedendo bilanciamento delle circostanze; parimenti, per
il voto di scambio si interviene sulla cornice edittale (da 4-10 anni di
reclusione viene portata a 6-12 anni) per recuperare effetto deterrente
rispetto alla riforma del 2014.
Sotto
connesso profilo il provvedimento intende rivisitare in chiave concreta il
principio di offensività dell’illecito penale per deflazionare e
restituire efficacia al processo penale perché esso possa essere giusto,
strumento per applicare una pena certa nonché occasione di riparazione e
mediazione con la vittima per superare la lacerazione prodotta dal reato (a
questi temi gli Stati Generali dell’Esecuzione Penale hanno dedicato ampia
attenzione).
E così
il testo in discussione – sulla scia delle già adottate misure deflattive della
non punibilità per particolare tenuità del fatto e della depenalizzazione ed
abrogazione (trasformazione di alcune fattispecie criminose in illecito
amministrativo e altre in illeciti puniti con sanzioni pecuniarie civili) –
prevede una nuova forma di estinzione del reato nei casi di
procedibilità a querela soggetta a remissione, sentite le parti e la persona
offesa, all’esito dell’integrale riparazione mediante restituzione,
risarcimento o eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del fatto.
Al tempo stesso, detta la delega al Governo per riformare il regime di
procedibilità per alcuni reati seguendo i criteri dell’introduzione della
procedibilità a querela per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con
pena detentiva non superiore a 4 anni (con l’eccezione della violenza privata e
per i danni di rilevante entità, se la persona offesa sia incapace o inferma,
se ricorrono aggravanti ad effetto speciale o ex art. 339 c.p.).
LEGITTIMA DIFESA soddisfa bisogno di
giustizia e di difesa, autotutela e conservazione del
bene della vita proprio e altrui: in presenza di due diritti in
contrasto irriducibile fra di loro l’ordinamento impone di sacrificarne uno
per salvare l’altro.
Secondo
la dottrina tradizionale la legittima difesa configura - nel caso estremo - un’eccezione
al divieto di uccidere perché riconosce alla vittima il diritto di incidere
sulla vita dell’aggressore.
In
questo senso depone anche il diritto sovranazionale alla
luce del principio dell’art. 2 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
(“Nessuno può essere privato della vita”) che prevede che «La morte non si
considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un
ricorso alla forza resosi assolutamente necessario per garantire la difesa di
ogni persona contro la violenza illegale».
Il
CODICE PENALE intende la legittima difesa come espressione di AUTOTUTELA
PRIVATA, diritto naturale dell’individuo di difendersi quando non è possibile il ricorso alla
forza pubblica, con il limite rappresentato dalla
proporzione tra offesa (pericolo) e difesa (necessità, costrizione).
Secondo il prof. PADOVANI: art.
52 c.p. contempla un atto di giustizia sociale perché rappresenta una DIFESA
INDIRETTA dell’ORDINAMENTO: la ratio è che l’illecito non deve mai
prevalere.
OGNI
INTERVENTO LEGISLATIVO INCIDENTE SULL’ ISTITUTO DELLA LEGITTIMA DIFESA
DOMICILIARE
deve
rispettarne i presupposti regolati dal codice penale ed i risvolti
applicativi della norma in relazione alla casistica della giurisprudenza di
legittimità.
In
questo solco si è mossa la Commissione Giustizia senza
snaturare i presupposti della legittima difesa con il ricorso a presunzioni
generalizzate che ne possano sovvertire la natura di scriminante.
CORNICE NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE LEGITTIMA
DIFESA DOMICILIARE
Legittima
difesa domiciliare introdotta dalla legge n. 59 del 2006 che ha stabilito una presunzione
di sussistenza del requisito della proporzione tra offesa e difesa
quando vi è violazione del domicilio dell’aggressore, ossia l’effettiva
introduzione di un soggetto nel domicilio altrui contro la volontà del soggetto
legittimato ad escluderne la presenza.
In
questo caso, l’uso
dell’arma legittimamente detenuta si è ritenuto proporzionato per legge
se finalizzato a difendere la propria o l’altrui incolumità ovvero i beni
propri e altrui purché, in questo caso, non vi è desistenza e vi è pericolo di
aggressione (per tutte, Cass. 16.2.07 e 19.2.11)
Giurisprudenza ha ritenuto che la
riforma del 2006 sia una ipotesi speciale di legittima difesa della
quale DEVONO SEMPRE RICORRERE
TUTTI GLI ALTRI REQUISITI:
1. attualità del
pericolo (concreto e imminente);
2. necessità
della
difesa (unica idonea a respingere);
3. reazione
tesa a tutelare l’incolumità personale propria o altrui (o quanto meno un
pericolo di aggressione).
Il
quadro giurisprudenziale della legittima difesa domiciliare si è consolidato
nel tempo.
La
recente giurisprudenza (Cassazione n. 691 del 2014) ha avuto
modo di ribadire che occorre sempre valutare il rango
costituzionale dell'interesse leso rispetto a quello difeso e che
il requisito (presunto dalla legge) della proporzione tra offesa e difesa viene
meno nel caso di conflitto tra beni eterogenei, quando il danno inflitto
all’offensore (la morte) abbia una rilevanza di gran lunga superiore al
danno minacciato. Ancora
sulla riforma del 2006 ha affermato la Cassazione che “non ogni pericolo che si
concretizza nell'ambito del domicilio giustifica la reazione difensiva”.
BENE DUNQUE AGGIORNARE la TUTELA DEL
DOMICILIO
MA SENZA INTRODURRE PRESUNZIONI SUI
PRESUPPOSTI dell’ISTITUTO GENERALE
Quale linea si sta seguendo
partendo da audizione PADOVANI
La prassi applicativa ci ha dimostrato
che bisogna intervenire
·
a tutela della vittima che
·
versa in stato di turbamento,
concitazione, paura o panico
·
e si trova per questo impedita di reagire
nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.
Il nostro codice esclude la punibilità
della vittima incolpevolmente incorsa in eccesso dei limiti (art. 55)
ovvero in errore sui presupposti (art.59, comma 4) della legittima difesa.
·
Oggi vogliamo ampliare la tutela sempre
dal versante soggettivo della vittima
·
andando oltre la colpa tradizionale come
limite alla non punibilità
·
in quanto è difficile parlare di imprudenza,
negligenza o imperizia rispetto a reazioni dominate dall’impellenza e
dall’imprevedibilità (così PADOVANI).
LAVORI PARLAMENTARI
Il 4 maggio è stata approvata alla
Camera il d.d.l. 3785 Ermini ("Modifica
all'articolo 59 del codice penale in materia di legittima difesa") che ha
assorbito il testo del proponente Molteni) che raggiunto un punto di
equilibrio:
-
senza stravolgere principi generali in materia
di legittima difesa;
-
senza abdicare al ruolo dello Stato nel
garantire la sicurezza pubblica e privata;
-
senza obliterare l’intervento del magistrato nella
ricostruzione del singolo caso concreto.
La modifica normativa si concentra sulla reazione
della vittima, che viene adesso scriminata dal versante soggettivo
di chi si difende e, allo stesso tempo, tenendo conto del peculiare
del contesto in cui avviene l'aggressione.
Dove si va ad incidere la modifica
congiunta degli artt. 52 e 59 del codice penale
I-
Si rafforzano ulteriormente, rispetto
al primo passo compiuto nel 2006, la protezione del domicilio e del luogo
di lavoro.
Questo
significa che SALVI PRESUPPOSTI GENERALI (art. 52, primo comma) si
considera legittima difesa nei casi di violazione di domicilio
(art. 614 c.p.):
-
la reazione all'aggressione notturna
-
ovvero (importanza
dell’avverbio: si tratta di ipotesi esemplificative con valore alternativo)
-
la reazione all'introduzione nei luoghi con
violenza ovvero con minaccia o inganno
II-
Si coordina sul piano formale tale nuova
previsione con la modifica del 2006 nel senso che il PROPORZIONALITA
USO ARMA ora estesa anche a NUOVE IPOTESI DI REAZIONI SCRIMINATE.
III- Le
suddette nuove disposizioni si applicano anche a tutela dei luoghi di lavoro
(commercio, professione, impresa).
IV- Si
rivede il tradizionale confine dell'ERRORE COLPOSO aggiungendo un ultimo
comma all’art. 59 c.p. negli casi di cui sopra è scriminata la
vittima (ESCLUSA LA COLPA) che ha reagito nello stato di alterata
percezione della realtà provocato dall'aggressore per difendere da un pericolo
attuale la vita, l'integrità fisica, la libertà personale o sessuale.
V-
Ragioni di buon senso sono
alla base della norma che pone a carico dello Stato le SPESE PROCESSUALI sopportate
dalla persona dichiarata non punibile per legittima difesa o stato di
necessità.
Fabrizio Giulimondi
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