martedì 26 gennaio 2021

FABRIZIO GIULIMONDI: "SCHEMA RIASSUNTIVO SULLA PROCEDURA DI FORMAZIONE DEL GOVERNO"

Il procedimento di formazione del governo

·       Le norme che presiedono al procedimento di formazione del Governo sono in gran parte non scritte e frutto di convenzioni costituzionali (fonti di diritto).

·       Il Presidente della Repubblica deve procedere alla nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di quest’ultimo, dei Ministri (art. 92, comma 2, Cost.). Il profilo dell’eligendo Presidente del Consiglio deve coagulare intorno a sé sufficienti forze politiche e parlamentari per ottenere la fiducia da entrambi i rami del Parlamento (Camera dei deputati e Senato della Repubblica) (art. 94 Cost.) e di mantenerla per tutta la durata del mandato (cinque anni) (art. 60, comma 1, Cost.).

·       Il Presidente della Repubblica utilizza il percorso istituzionale delle consultazioni per individuare la personalità politica che, alla luce delle elezioni, meglio ha la possibilità di formare un nuovo Governo, ottenere la fiducia parlamentare e rimanere in carica per tutto il periodo del mandato costituzionalmente previsto.

·       Le consultazioni si realizzano tramite l’audizione da parte del Presidente della Repubblica prima degli ex Capi di Stato, poi dei vertici dei partiti e dei gruppi parlamentari.

·       Al termine delle consultazioni il Presidente della Repubblica   può:

·       se le urne hanno chiaramente espresso un vincitore (basta pensare al Governo Prodi nel 2006 ed ai Governi Berlusconi 2001 e 2008), il Capo dello Stato nomina direttamente il Presidente del Consiglio che accetta (per prassi costituzionale) con riserva, predispone la squadra dei Ministri proponendone la nomina al Presidente della Repubblica (che, salvo "criticità", li nomina), sciogliendo così definitivamente la riserva; il Governo dovrà completare la squadra con i Vice Ministri e Sottosegretari di Stato per poi presentarsi alle Camere per riceverne la fiducia con la maggioranza semplice(un voto di più).

·       Il Governo che non ottiene la fiducia non è in nulla legittimato ad esercitare il potere esecutivo ed il Capo dello Stato deve stabilire se individuare altra figura a cui conferire un incarico esplorativo, un pre-incarico, ovvero un incarico pieno di Presidente del Consiglio dei Ministri, oppure, in alternativa, sentito il parere dei Presidenti delle Camere, procedere al loro scioglimento e convocare i comizi elettorali per nuove elezioni; il Governo che non ottiene la fiducia rimane in carica per gli affari correnti.

·       In caso di difficoltà nella individuazione del Presidente del Consiglio (maggioranze politiche diverse nei due rami del Parlamento o assenza di maggioranza in una o entrambe le Camere), si può affidare un incarico esplorativo ai Presidenti della Camera o del Senato, ovvero ad altra figura di alto profilo istituzionale, per la verifica della esistenza o meno di una maggioranza certa in entrambi i rami del Parlamento.

·       Colui che riceve l’incarico esplorativo svolge consultazioni ristrette, al termine delle quali riferisce al Presidente  della Repubblica sul loro esito negativo o positivo: 1) se negativo il Presidente dovrà decidere se affidare altro incarico esplorativo o optare per lo scioglimento delle Camere e l’indizione di nuove elezioni; 2) se favorevole e la possibilità di formare una nuova compagine governativa è stata riscontrata per lui stesso, si passerà dall’incarico esplorativo all’incarico vero e proprio; 3) se tale possibilità è stata registrata, invece,  in capo ad un altro, l’incarico (o il preincarico) sarà conferito all’altro.

·       Sussiste il preincarico quando il Presidente della Repubblica affida ad una personalità politica il compito di svolgere ulteriori consultazioni onde assumere, in una posizione -  seppur non ufficiale -  di candidato in pectore all’Ufficio di Presidente del Consiglio, elementi di chiarificazione per la formazione del nuovo Governo: il reincarico si tramuterà in un incarico vero e proprio se le consultazioni ristrette andranno a buon fine.

·       Gli ultimi sei mesi del suo mandato il Presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere (art.88, comma 2, Cost.): se il Presidente della Repubblica si dimette prima della scadenza naturale del proprio mandato, colui che sarà successivamente eletto Capo dello Stato provvederà a sciogliere le Camere e convocare i comizi elettorali, con la particolarità che il Parlamento in seduta comune che lo ha eletto sarà sciolto subito dopo la sua elezione).

·       Le Camere possono essere sciolte (art.88 Cost.), sentiti i Presidenti di Camera dei deputati e Senato della Repubblica, sia simultaneamente (come è sempre avvenuto), sia singolarmente (come potrebbe avvenire qualora il Senato - come nelle ultime legislature si sta intravedendo spesso- non abbia maggioranze, né assolute (maggioranza dei componenti) né relative (maggioranza dei presenti), omogenee e stabili.

·       Una volta conclusesi le elezioni, Il Governo decaduto, ancora in carica per gli affari correnti (lo Stato non può rimanere senza Governo), deve essere sostituito in termini rapidi da quello nuovo, una volta ottenuta la fiducia dal Parlamento neo eletto: solo nel caso eccezionale di dichiarazione di stato di guerra le Camere possono essere prorogate nelle proprie funzioni costituzionali (art.60, comma 2, Cost.), unitamente al (vecchio) Governo, espressione di queste ultime.

  Prof. Fabrizio Giulimondi


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