mercoledì 2 novembre 2011

Disposizioni sull’affissione, distribuzione ed esposizione di manifestini e simili; Disposizioni per contrastare atti vandalici di danneggiamento e/o

Premessa alle tre ordinanze sindacali Al fine di migliorare il decoro urbano, il Sindaco ha emanato in data 3 febbraio 2010 tre ordinanze (nn. 37, 38, 39), che sono entrate in vigore l’8 febbraio 2010 e cesseranno la loro efficacia il 30 gennaio 2011 e segnatamente:
- Disposizioni sull’affissione, distribuzione ed esposizione di manifestini e simili (n. 37);
- Disposizioni per contrastare atti vandalici di danneggiamento e/o di imbrattamento del patrimonio pubblico e della proprietà privata (c.d. antiwriters) (n. 38);
- Disposizioni per la tutela del decoro urbano (n. 39).

Questi provvedimenti sono stati emanati sulla base della delibera di Giunta n. 12 del 27 gennaio 2010 con la quale è stato rideterminato il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme dei regolamenti in materia di polizia urbana, servizio veterinario e gestione dei rifiuti urbani.

Prof. Fabrizio Giulimondi

Disposizioni sull’affissione, distribuzione ed esposizione di manifestini e simili.

L’ordinanza in dettaglio

La distribuzione di manifestini e simili deve essere eseguita con la
consegna diretta alle persone. Inoltre, tutti i manifestini devono richiamare,
in modo visibile, l’obbligo di utilizzare cestini o cassonetti
per gettarli.

Divieti: è vietato distribuire, affiggere ed esporre in ogni forma manifestini e simili collocandoli su beni situati, anche temporaneamente, in luoghi pubblici e aperti al pubblico, ivi comprese le chiusure dei locali, ed, in particolare, su pali dell’illuminazione pubblica e della segnaletica stradale, su alberi, sotto le porte di accesso, negli androni delle abitazioni private, sui parabrezza o lunotti delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli. È vietata inoltre la pubblicità eseguita mediante il lancio di manifestini e simili.
Sanzioni: i committenti della pubblicità saranno sanzionati con una multa di 412 euro. Gli autori materiali della violazione verranno sanzionati con una multa di 50 euro
(Prof. Fabrizio Giulimondi).

ORDINANZA DEL SINDACO DI ROMA n. 37 del 3 febbraio 2010. IL SINDACO

Premesso che è diffusa in città la tendenza a pubblicizzare prodotti, servizi ed eventi attraverso volantini o con l’affissione di manifesti su pali dell’illuminazione e della segnaletica stradale, nonché sui muri o altri siti non autorizzati;
CONSIDERATO

Che la forma di pubblicità tramite volantini e depliant nelle vie, nelle piazze, sui parabrezza delle autovetture in sosta ed in tutti gli altri luoghi pubblici causa una significativa quantità di rifiuti e,
quindi, un evidente degrado dell’igiene e del decoro dell’intero territorio comunale;
Che l’esorbitante spargimento di fogli di carta provoca un notevole aggravio di spese per la loro raccolta, che in molti casi non raggiunge risultati apprezzabili a causa sia della velocità di distribuzione del materiale sparso sul suolo pubblico, sia, spesso, dell’intervento di fattori atmosferici quali pioggia e vento;

Che alcune zone del territorio comunale presentano una diffusione eccessiva del materiale pubblicitario al punto che esso rappresenta più del 50% dei rifiuti da spazzamento;
Che il vigente regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità vieta la distribuzione, l’affissione, l’esposizione in ogni forma dei manifestini e simili collocandoli su beni situati anche temporaneamente in luoghi pubblici o aperti al pubblico e consente la distribuzione di manifestini e simili solo attraverso la consegna diretta alle persone; Che l’art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, come novellato dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125, dispone che «Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione»;
Che, ai sensi dell’art. 1 del decreto del Ministro dell’Interno del 5 agosto 2008, per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;
Ritenuto quindi opportuno e necessario perseguire, in modo rigoroso, una seria politica di tutela ambientale e di decoro urbano; Tenuto conto che è stata data preventiva comunicazione al Prefetto come previsto dal citato art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina e la raccolta dei rifiuti urbani;
Visto il Regolamento Comunale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni;
Visto il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
Visto l’art. 54 del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Decreto Legislativo n. 152/2006;
Visto il Nuovo Codice della Strada;
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 5 agosto 2008;
ORDINA
Fatte salve le disposizioni contenute nella L. 4 aprile 1956, n. 212, «Norme per la disciplina della propaganda elettorale», e successive modifiche ed integrazioni,
La distribuzione di manifestini e simili deve essere eseguita con la consegna diretta alle persone; ciascun manifestino deve richiamare, in modo visibile, l’obbligo di utilizzare cestini o cassonetti per gettarli. È vietato distribuire, affiggere ed esporre in ogni forma manifestini
e simili collocandoli su beni situati, anche temporaneamente, in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, ivi comprese le chiusure dei locali, ed, in particolare, su pali dell’illuminazione pubblica
e della segnaletica stradale, su alberi, sotto le porte di accesso, negli androni delle abitazioni private, sui parabrezza o lunotti delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli.
È vietata inoltre la pubblicità eseguita mediante il lancio di manifestini e simili.
Nei casi di distribuzione di manifestini e simili non autorizzata, è applicata la sanzione prevista dall’art. 31, commi 1 ed 1 bis, della deliberazione del Consiglio Comunale n. 37/2009.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, è reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale ed ha validità, per le motivazioni espresse in premessa, fino al 30 gennaio 2011. Gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale sono incaricati
di far eseguire la presente Ordinanza Sindacale. Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio o, in alternativa, entro 120 giorni dalla predetta pubblicazione, ricorso al Presidente della Repubblica.

Disposizioni per contrastare atti vandalici di danneggiamento e/o di imbrattamento del patrimonio pubblico e della proprietà privata
L’ordinanza in dettaglio
Fatte salve le disposizioni di natura penale previste dall’art. 3, commi 3 e 4, della legge 15 luglio 2009, n. 94 («Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»), di modifica dell’art. 639 c.p. («Deturpamento e imbrattamento di cose altrui»), il divieto di danneggiare, deturpare,
imbrattare, scrivere o disegnare, tracciare iscrizioni o segni con qualsiasi mezzo o strumento è sanzionato nelle seguenti maniere: violazione del divieto su monumenti, fontane, reperti archeologici ed i relativi parapetti, beni di interesse storico-artistico, luoghi di
culto: 500 euro; violazione del divieto su edifici pubblici e privati, oggetti dell’arredo urbano (cartellonistica e segnaletica stradale, panchine, cestini porta-rifiuti, fioriere, cancellate, inferriate ecc.), mezzi di pubblico trasporto, vetrine e serrande di esercizi commerciali, qualunque
manufatto ad essi pertinente: 300 euro. A carico dei trasgressori è previsto l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi entro 15 giorni dalla data della contestazione. In caso di inadempienza, l’Amministrazione comunale subentrerà con l’addebito delle spese al trasgressore.
Previsto il sequestro delle attrezzature e del materiale utilizzato. Divieto di vendita di bombolette spray non biodegradabili ai minori di 18 anni. In caso di violazione, è prevista la sanzione amministrativa fino a 1.000 euro.
Il Ministero della Gioventù e l’A.N.C.I. hanno stipulato un Accordo Quadro che, fra l’altro, prevede all’art. 8, comma 2, lett. e), lo stanziamento di fondi per finanziare la realizzazione di progetti che valorizzino la c.d. street art e il writing urbano. Poiché da tale iniziativa sono escluse le città metropolitane, l’Amministrazione capitolina ha in animo con successivi provvedimenti
di destinare aree urbane all’attività di writing con valenza artistica, eventualmente istituendo anche un premio per i migliori autori
(Prof. Fabrizio Giulimondi).
*
ORDINANZA DEL SINDACO DI ROMA n. 38 del 3 febbraio 2010.
IL SINDACO
Premesso che il fenomeno del «vandalismo» ha assunto livelli sempre più preoccupanti manifestandosi sotto forma di deturpamento ed imbrattamento (con graffiti, disegni, scritte e simili) di monumenti, beni di interesse storico-artistico, oggetti dell’arredo urbano
(cartellonistica e segnaletica stradale, panchine, cestini porta-rifiuti, fioriere ecc.), nonché di mezzi di trasporto pubblico e privato; Ritenuto che tale fenomeno si concretizza, tra l’altro, in atti di danneggiamento sia del patrimonio pubblico che della proprietà privata;
Considerato che tali azioni determinano una grave lesione del decoro urbano, in una città come Roma dove la tutela ed il miglioramento della qualità urbana assumono un carattere del tutto speciale; Che il fenomeno del «vandalismo» e degli atti di danneggiamento del patrimonio pubblico e privato sono certamente manifestazione dei fenomeni di devianza e di degrado urbano, che maggiormente incidono sulla sicurezza e sulla qualità di vita della Città e della Provincia di Roma, presi in considerazione nel «Patto di Roma Sicura», sottoscritto in data 18 maggio 2007 fra Prefettura di Roma, Regione Lazio, Provincia di Roma e Comune
di Roma e successivamente integrato in data 29 luglio 2008; Che l’art. 2 del decreto del Ministro dell’Interno del 5 agosto 2008 prevede che «il sindaco interviene per prevenire e contrastare:
a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi … (omissis);
b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
c) l’incuria, il degrado e l’occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);
d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano … (omissis)»;
Che l’art. 7 bis del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che «Per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche
alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco … sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari»;
Che l’art. 16 («Pagamento in misura ridotta») della Legge 24 novembre 1981, n. 689, stabilisce che «È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta … (omissis).
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire
un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma»; Che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 12 del 27 gennaio 2010, ha stabilito, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della citata Legge n. 689/1981, l’importo del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di alcune norme dei regolamenti in materia di Polizia Urbana, Servizio Veterinario e Gestione dei Rifiuti Urbani;
Preso atto che è stata data preventiva comunicazione al Prefetto come previsto dall’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come novellato dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125;
ORDINA
Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi in vigore, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento di Polizia Urbana è FATTO DIVIETO su tutto il territorio comunale di:
danneggiare, deturpare, imbrattare, scrivere o disegnare, tracciare iscrizioni o segni, con qualsiasi mezzo o strumento: monumenti, fontane, reperti archeologici ed i relativi parapetti, beni di interesse storico-artistico ecc.; luoghi di culto. In caso di violazione, fermi i limiti edittali stabiliti dal citato regolamento, il pagamento in misura ridotta è pari ad euro 500,00.
Ai sensi dell’art. 19 del Regolamento di Polizia Urbana è FATTO altresì DIVIETO su tutto il territorio comunale di: danneggiare, deturpare, imbrattare, scrivere o disegnare, tracciare
iscrizioni o segni, con qualsiasi mezzo o strumento: edifici pubblici e privati; oggetti dell’arredo urbano (cartellonistica e segnaletica stradale, panchine, cestini porta-rifiuti, fioriere, cancellate, inferriate ecc.); mezzi di pubblico trasporto; vetrine e serrande di esercizi commerciali; qualunque manufatto ad essi pertinente. In caso di violazione, fermi i limiti edittali stabiliti dal citato regolamento, il pagamento in misura ridotta è pari ad euro 300,00.
A carico dei trasgressori, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria sopraindicata, è previsto altresì l’obbligo a provvedere alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi entro 15 giorni dalla data dell’avvenuta contestazione.
L’eventuale inosservanza al ripristino dello stato dei luoghi comporterà a carico del trasgressore l’addebito delle spese all’uopo sostenute dall’Amministrazione Comunale.
Eventuali attrezzature o altro materiale che hanno determinato il deturpamento, danneggiamento e/o l’imbrattamento dei beni mobili e immobili nonché dei luoghi, potranno essere sequestrati ai sensi dell’art. 13 della L. 689/1981.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 15 luglio 2009, n. 94, è fatto DIVIETO a chiunque di vendere bombolette spray contenenti vernici non biodegradabili ai minori di anni 18.
In caso di violazione è prevista la sanzione amministrativa fino ad euro 1.000.
Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, avrà durata sino al 30 gennaio 2011 ed è reso pubblico mediante l’affissione all’Albo Pretorio Comunale.
Al fine dell’esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma, alla Questura di Roma, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Roma, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, alla Polizia Provinciale di Roma e al Corpo della Polizia Municipale di Roma.
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Presidente della Repubblica.

Disposizioni per la tutela del decoro urbano
L’ordinanza in dettaglio A seguito dell’aggravamento delle sanzioni amministrative in materia
di decoro delle strade previsto dall’art. 3, commi 6 e 14, della legge 15 luglio 2009, n. 94 («Disposizioni in materia di sicurezza pubblica »), l’ordinanza sotto riportata stabilisce le seguenti sanzioni: abbandonare rifiuti non ingombranti anche in prossimità dei cassonetti
o dei cestini: 50 euro; gettare dentro i cassonetti i rifiuti ingombranti, compresi i beni
durevoli (mobili, elettrodomestici, etc.), o abbandonarli in prossimità degli stessi: 250 euro;
non smaltire correttamente i rifiuti ingombranti domestici ma abbandonarli (mobili, elettrodomestici, etc.): 500 euro; violazione dell’obbligo dei proprietari di cani di munirsi di appositi sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine: 250 euro;
violazione del divieto di sporcare le strade alterandone le caratteristiche, sia pure temporaneamente ed in modo non irreversibile (esempio: vernice rovesciata in strada): 500 euro; violazione, da parte dei gestori degli esercizi pubblici (anche di natura
stagionale), dell’obbligo di tenere costantemente pulite, durante tutta l’attività e dopo l’orario di chiusura, le aree pubbliche o di uso pubblico che siano occupate dall’esercizio o date in concessione in uso temporaneo: 500 euro; violazione dell’obbligo di produttori o detentori di rifiuti speciali pericolosi (batterie auto, olii esausti, etc.), non assimilati a quelli urbani,
di provvedere, a proprie spese, allo smaltimento di questi rifiuti nei modi previsti dalle disposizioni regolamentari e di legge: 500 euro
(Prof. Fabrizio Giulimondi).
*
ORDINANZA DEL SINDACO DI ROMA n. 39 del 3 febbraio 2010.
IL SINDACO
Premesso che la tutela ed il miglioramento del decoro urbano (integrità e pulizia delle strade, piazze, marciapiedi, elementi dell’arredo urbano, edifici pubblici e privati, giardini, parchi, monumenti e fontane) rappresenta un obiettivo strategico e prioritario dell’Amministrazione Comunale assumendo nella città di Roma un valore del tutto speciale;
Che il raggiungimento di una maggiore qualità del decoro urbano non può prescindere da un’azione di forte contrasto dei fenomeni più diffusi di degrado ambientale tra cui l’abbandono di
rifiuti di vario genere, sporcare le pubbliche vie, gettandovi o lasciando cadere rifiuti e/o oggetti vari; Che tali indecorosi comportamenti sono causa di scadimento della qualità urbana, di degrado e di limitazione della fruibilità delle aree e degli spazi pubblici, con riflessi negativi sulla percezione di sicurezza da parte dei cittadini; Che l’art. 16 («Pagamento in misura ridotta») della Legge 24 novembre 1981, n. 689, stabilisce che «È ammesso il pagamento di
una somma in misura ridotta … (omissis). Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all’interno del limite
edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma»;
Che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 12 del 27 gennaio 2010, ha stabilito, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della citata Legge n. 689/1981, un diverso importo del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme dei regolamenti in materia di polizia urbana, servizio veterinario e gestione dei rifiuti urbani;
Che, in particolare, sono stati rideterminati i pagamenti in misura
per la violazione delle seguenti disposizioni regolamentari: Regolamento di Polizia Urbana: art. 19 («Tutela di monumenti, edifici e beni pubblici e privati»), Regolamento del Servizio Veterinario: art. 180 («Deiezioni canine »),
Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani: art. 12 («Norme generali per il conferimento di ogni frazione di rifiuto»), comma 8; art. 20 («Conferimento dei rifiuti ingombranti»), comma 4; art. 34 («Conduzione di animali»); art. 41 («Pulizia delle
aree occupate da esercizi pubblici o in concessione o in uso temporaneo
»), commi 1 e 3; art. 49 («Gestione dei rifiuti speciali»); Che l’art. 3, commi 6 e 14, della Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante«Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», sanziona il
comportamento di chi «insozza» le pubbliche vie, anche gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta; Che, in particolare, il comma 6 del citato articolo prevede che
«Le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all’importo di euro 500,00»;
Che la circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno n. 557/LEG/240520.09/3P del 7 agosto 2009 contiene indicazioni in merito all’interpretazione di alcune disposizioni contenute nella Legge 15 luglio 2009, n. 94; Che, ai sensi della suddetta circolare, «il termine “insozzare” utilizzato dalla norma intende circoscrivere e qualificare l’azione
del trasgressore e si riferisce solo ai casi in cui gli oggetti o i rifiuti gettati dai veicoli determinano l’imbrattamento ovvero sporcano o macchiano il fondo stradale, e cioè che, sia pure temporaneamente ed in modo non irreversibile, alterano le caratteristiche della superficie stradale. L’insozzamento, perciò, sussiste solo quando il ripristino delle caratteristiche della strada non è riconducibile alla semplice rimozione dell’oggetto gettato»; Ritenuto di dover adottare un provvedimento idoneo a prevenire e contrastare tali fenomeni di degrado urbano;
Tenuto conto che è stata data preventiva comunicazione al Prefetto come previsto dal citato art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Fatte salve le disposizioni di carattere penale e le altre disposizioni legislative relative alle fattispecie oggetto del presente provvedimento;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 5 agosto 2008, relativo a «Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione»;
Vista la Legge 15 luglio 2009, n. 94, «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»;
Visto il Regolamento comunale di Polizia urbana, il Regolamento del Servizio Veterinario e il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani;
Tutto ciò premesso,
ORDINA
È vietato su tutto il territorio comunale: ai sensi dell’art. 12, comma 5, del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, abbandonare i RIFIUTI NON INGOMBRANTI, anche in prossimità dei contenitori o dei luoghi indicati dal soggetto gestore per il conferimento. In caso di violazione, fermi i limiti edittali stabiliti dal citato regolamento, il pagamento in misura ridotta è pari ad euro 50,00;ai sensi dell’art. 12, comma 8, del Regolamento per la gestione
dei rifiuti urbani, conferire nei contenitori stradali i RIFIUTI INGOMBRANTI, ivi compresi tutti i beni durevoli, o abbandonarli in prossimità degli stessi ovvero dei luoghi indicati dal soggetto gestore per il conferimento delle frazioni di rifiuto. In caso di violazione,
fermi i limiti edittali stabiliti nella norma sopracitata, il pagamento in misura ridotta è pari ad euro 250,00; ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 4, del Regolamento per la gestione
dei rifiuti urbani, i rifiuti ingombranti provenienti dalle sole utenze domestiche devono essere conferiti alle isole ecologiche o alle AIA (Aree Intermedie Attrezzate). È vietato abbandonare i
RIFIUTI INGOMBRANTI o conferirli con le modalità previste per le altre frazioni di rifiuto. In caso di violazione, fermi i limiti edittali stabiliti nella norma sopracitata, il pagamento in misura ridotta è pari ad euro 500,00; ai sensi dell’art. 34 del Regolamento per la gestione dei rifiuti
urbani e ai sensi dell’art. 180 del Regolamento del Servizio Veterinario, sporcare il suolo pubblico o di uso pubblico con escrementi di animali e cani. I proprietari sono tenuti a munirsi di appositi
involucri o sacchetti, buste di plastica richiudibili e comunque impermeabili ai liquidi, per permettere la raccolta delle deiezioni canine. In caso di violazione, fermi i limiti edittali stabiliti nei citati regolamenti, il pagamento in misura ridotta è pari ad euro 250,00;
ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge 15 luglio 2009, n. 94, sporcare le pubbliche vie in modo tale da alterare le caratteristiche della superficie stradale, sia pure temporaneamente ed in modo
non irreversibile. La sanzione amministrativa in caso di violazione non può essere inferiore ad euro 500,00.
È fatto obbligo:
ai sensi dell’art. 41, commi 1 e 3, del Regolamento per la gestione dei rifiuti, a tutti i gestori degli esercizi pubblici (anche di natura stagionale) di tenere costantemente pulite, durante tutta
l’attività e dopo l’orario di chiusura, le aree pubbliche o di uso pubblico che siano occupate dall’esercizio pubblico o date in concessione o concesse in uso temporaneo. In caso di violazione, fermi i limiti edittali stabiliti nel citato regolamento, il pagamento in misura ridotta è pari ad euro 500,00; ai sensi dell’art. 49 del Regolamento per la gestione dei rifiuti, a tutti i produttori o detentori di RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI, non assimilati a quelli urbani, di provvedere, a proprie spese, allo smaltimento dei predetti rifiuti nei modi previsti dalle disposizioni
regolamentari e di legge. In caso di violazione, fermi i limiti edittali stabiliti nel citato regolamento, il pagamento in misura ridotta
è pari ad euro 500,00.
Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, avrà durata sino al 30 gennaio 2011 ed è reso pubblico mediante l’affissione all’Albo Pretorio Comunale. Al fine dell’esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma,
alla Questura di Roma, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Roma, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, alla Polizia Provinciale di Roma e al Corpo della
Polizia Municipale di Roma.
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Presidente della Repubblica.

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